Sentenza 30 novembre 2005
Massime • 1
In tema di sospensione dell'esecuzione della condanna civile, il grave e irreparabile danno può prodursi anche con riferimento alla esecuzione di una condanna al pagamento di una somma di danaro, potendo avere al riguardo rilievo l'eventualità di un'insolvenza del creditore in caso di assoluzione dell'esecutato, o l'eventualità di irrimediabile dismissione di beni non fungibili attuata dal debitore per procurarsi la somma.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 30/11/2005, n. 45056 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45056 |
| Data del deposito : | 30 novembre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 30/11/2005
Dott. OLIVA Bruno - Consigliere - SENTENZA
Dott. IPPOLITO Francesco - Consigliere - N. 2101
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - N. 36647/2005
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sulla richiesta di sospensione della esecuzione della condanna civile avanzata da:
IN VA AU, n. a Milano il 20/12/1960, con riferimento alla sentenza in data 13 maggio 2005 della Corte di appello di Milano (R.G. 959/2005) Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giovanni Conti;
Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, con le quali si esprime parere contrario alla richiesta sospensione.
OSSERVA
Con atto in data 31 maggio 2005 a firma dell'avv. Antonio Coderoni, difensore di IN VA MU, si richiede a questa Corte, a norma dell'art. 612 c.p.p., la sospensione della condanna al risarcimento dei danni a favore della parte civile, quantificato in euro 5.000, oltre spese ed accessori, disposto con sentenza in data 16 settembre 2004 del Tribunale di Milano, confermata, per questo aspetto, dalla Corte di appello di Milano con sentenza in data 13 maggio 2005 (R.G. 959/2005), con la quale il predetto imputato è stato riconosciuto colpevole del reato di cui all'art. 372 c.p.. Al riguardo si deduce che dalla esecuzione della condanna civile deriverebbe grave e irreparabile danno all'Occhipinti, che non dispone della somma necessaria, e che questa è esorbitante rispetto al suo modesto stipendio di vigile urbano, tanto che egli non potrebbe procurarsela se non a prezzo di insopportabili sacrifici e rinunce di tutta la famiglia.
il Procuratore generale requirente ha espresso parere contrario, rilevando che l'addotta situazione di precarietà economica è solo labialmente affermata ed è insuscettibile di verifica in questa sede di legittimità, e che comunque le spese processuali sostenute dalla parte civile sfuggono alla previsione dell'art. 612 c.p.p.. Osserva il Collegio che la richiesta non merita accoglimento. La somma determinata dai giudici di merito a titolo di risarcimento dei danni subiti dalla parte civile è pari ad euro 5.000, oltre alle spese ed accessori.
Il richiedente non precisa quale sia il "grave e irreparabile danno" che gli deriverebbe dalla esecuzione della condanna civile, limitandosi ad affermare che egli non dispone di tale somma e che, dato il suo modesto stipendio, egli "non potrebbe procurarsela se non a prezzo di insopportabili sacrifici e rinunce di tutta la famiglia". Va precisato che la previsione dell'art. 612 c.p.p. non esclude affatto che il "grave e irreparabile danno" possa prodursi anche con riferimento alla esecuzione di una condanna al pagamento di somme di denaro (Cass., c.c. 11 dicembre 2003, Lauretta;
contra, Cass., sez. 1^, c.c. 31 agosto 1995, Mascaro), potendo incidere al riguardo la prospettiva della insolvenza del creditore nella ipotesi di assoluzione dell'esecutato dalla domanda civile, o quella di dismissioni irrimediabili di beni non fungibili (quali immobili) attuate dal debitore per procurarsi la somma dovuta. Nel caso in esame, tuttavia, l'entità contenuta della somma da versare e la qualità di impiegato pubblico del richiedente fa ritenere che simili ipotesi, peraltro non adombrate se non genericamente, non siano concretamente ravvisabili: in particolare, non è stato dedotto ne' emerge dagli atti un concreto pericolo di futura eventuale insolvibilità dell'esecutante per il caso di vittoria definitiva dell'esecutato; e l'importo da pagare, ove non immediatamente disponibile, può essere procurato attraverso normali canali di finanziamento, con oneri sostenibili da un titolare di un reddito da impiego pubblico.
P.Q.M.
Rigetta la richiesta.
Così deciso in Roma, il 30 novembre 2005.
Depositato in Cancelleria il 7 dicembre 2005