Sentenza 14 dicembre 2018
Massime • 1
In tema di procedimento di esecuzione, l'art. 656, comma 8-bis, cod. proc. pen.- secondo cui il pubblico ministero, se è provato o appare probabile che il condannato non abbia avuto effettiva conoscenza dell'ordine di esecuzione e del contestuale decreto di sospensione ai sensi del precedente comma 5, può, assunte le opportune informazioni, disporre la rinnovazione della notificazione - non si applica nel caso di condannato irreperibile, latitante o evaso cosicché è valida la notificazione dell'ordine di esecuzione sospeso eseguita presso l'ultimo difensore nel giudizio di merito successivamente alla dichiarazione di irreperibilità.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 14/12/2018, n. 12507 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12507 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2018 |
Testo completo
12507-19 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da: Sent. n. sez. 4809/2018 ADRIANO IASILLO -Presidente - -- Relatore CC - 14/12/2018 GIACOMO ROCCHI R.G.N. 27247/2018 AN CENTOFANTI GAETANO DI GIURO AN ALIFFI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RG IR nato a [...]( ALBANIA) il 08/05/1987 avverso l'ordinanza del 03/05/2018 del TRIBUNALE di PORDENONE udita la relazione svolta dal Consigliere GIACOMO ROCCHI;
lette le conclusioni del PG Elisabetta Ceniccola che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso G RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Pordenone, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza proposta nell'interesse di LL MI di declaratoria di nullità del titolo esecutivo con riferimento alle sentenze del Tribunale di Venezia del 9/10/2014 e del Tribunale di Pordenone del 27/10/2016 nonché quella di restituzione nel termine per proporre impugnazione;
disponeva la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Venezia e alla Corte di appello di Trieste in relazione alle domande, proposte in via ulteriormente subordinata, di rescissione del giudicato. La domanda sottolineava che LL era stato espulso dal territorio dello Stato il 18/12/2013 e che, quindi, non aveva avuto la possibilità di comparire in giudizio, non potendo rientrare in Italia;
lamentava, quindi, la violazione del contraddittorio e il mancato perfezionamento della notificazione. Il Tribunale rilevava che due processi erano stati celebrati nell'assenza dell'imputato, secondo il rito introdotto con la legge 67 del 2014; l'imputato era presente all'udienza del 21/11/2013 nel processo definito dal Tribunale di Venezia con la sentenza del 9/10/2014, in quanto detenuto per altra causa;
era, comunque, assistito da difensore di fiducia presso il quale aveva eletto domicilio. Egli conosceva la data del rinvio dell'udienza e avrebbe potuto chiedere di rientrare sul territorio nazionale ai sensi dell'art. 17 D. L.vo 286 del 1998, ma non aveva esercitato questa possibilità. Il titolo esecutivo si era regolarmente formato, non essendo prevista la notifica dell'estratto contumaciale della sentenza. Analogamente l'imputato, assistito da due difensori di fiducia ed avendo eletto domicilio presso lo studio di uno dei due, era stato dichiarato assente nel processo davanti al Tribunale di Pordenone;
il titolo esecutivo si era correttamente formato. Non vi era spazio nemmeno per l'istanza di restituzione nel termine per proporre impugnazione: in effetti, il novellato art. 175, comma 2, cod. proc. pen. prevede ora la possibilità di proporre tale istanza solo con riferimento all'opposizione al decreto penale e non più con riferimento alle sentenze di condanna. In ogni caso, la nomina dei difensori di fiducia in entrambi i processi dava certezza della conoscenza dei procedimenti e dei provvedimenti, né venivano dedotti il caso fortuito o la forza maggiore. Era onere dell'imputato mantenere i contatti con il difensore di fiducia. In definitiva, secondo il Tribunale, la condotta processuale doveva essere interpretata come volontaria rinuncia a comparire e a proporre impugnazione, ostativa alla restituzione nel termine. 2 G 2. Propone ricorso per cassazione il difensore di LL MI, deducendo violazione di legge. Il ricorrente ribadisce che LL era venuto a conoscenza delle due sentenze di condanna solo al suo rientro in Italia, non avendo avuto alcuna notifica, ivi compresa quella dell'ordine di esecuzione con contestuale decreto di sospensione, con la conseguenza che era stato notificato ed eseguito il decreto di revoca del decreto di sospensione dell'esecuzione. Con riferimento a tale ultima notifica, LL era stato dichiarato irreperibile, ma nessuna ricerca era stata eseguita nei suoi confronti, mentre il precedente difensore di fiducia aveva attestato di averne perso le tracce e di non avergli comunicato l'ordine di esecuzione. Il decreto di irreperibilità emesso ai fini della notifica del decreto di esecuzione e contestuale sospensione era nullo, perché non erano state eseguite le ricerche all'estero nonostante risultasse dal certificato penale l'espulsione del condannato dal territorio dello Stato. In un secondo motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al rigetto dell'istanza di restituzione nel termine per proporre impugnazione. Le sentenze di condanna non risultavano essere stati portate ad effettiva conoscenza dell'imputato che non ne aveva avuto consapevolezza. In ogni caso, il ricorrente non aveva potuto difendersi, in quanto espulso dal territorio dello Stato;
egli aveva anche tentato di accedere al territorio dello Stato senza esito. Pertanto LL non aveva avuto conoscenza dei provvedimenti emessi nei suoi confronti e non aveva potuto avanzare richiesta di riti alternativi, atteso che il difensore di fiducia non aveva comunicato al condannato la notifica dell'ordine di esecuzione. Il ricorrente ribadisce che, ai fini della restituzione nel termine, non è sufficiente la conoscenza formale, essendo necessaria la prova di una conoscenza effettiva del provvedimento da parte dell'imputato. L'istanza di restituzione nel termine veniva, comunque, proposta anche con riferimento alla presentazione dell'istanza di concessione delle misure alternative ex art. 656, comma 5 cod. proc. pen.. In via subordinata il ricorrente deduce, appunto, nullità dell'ordinanza per omessa valutazione dell'istanza di restituzione nel termine per proporre l'istanza prevista dall'art. 656, comma 5 cod. proc. pen.: il decreto di esecuzione e contestuale sospensione dell'esecuzione avrebbe dovuto essere notificato personalmente al condannato;
il punto era stato oggetto di una specifica richiesta da parte della difesa. Il decreto di irreperibilità emesso il 29/4/2016 era nullo e LL non ne aveva avuto conoscenza. Il ricorrente conclude per l'annullamento dell'ordinanza impugnata. 3 Đ 3. Il Procuratore generale Elisabetta Ceniccola, nella requisitoria scritta, conclude per la declaratoria di inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è manifestamente infondato.
1. Il ricorrente sostanzialmente ignora la motivazione del provvedimento impugnato relativa all'esecutività del titolo, ribadendo che LL non aveva avuto conoscenza dell'esito dei procedimenti penali essendo stato espulso dal territorio dello Stato durante la loro celebrazione. Il Tribunale, peraltro, osserva correttamente che i processi erano stati celebrati con il rito introdotto dalla legge 67 del 2014 e che l'imputato era stato ritualmente dichiarato assente, con la conseguenza che non doveva essere effettuata alcuna notifica dell'estratto contumaciale nei suoi confronti, adempimento non più previsto. Occorre ribadire che il giudice dell'esecuzione deve limitare il proprio accertamento alla regolarità formale e sostanziale del titolo su cui si fonda l'esecuzione, non potendo attribuire rilievo alle nullità eventualmente verificatesi nel corso del processo di cognizione in epoca precedente al passaggio in giudicato della sentenza, che devono essere fatti valere con i mezzi di impugnazione (Sez. 1, n. 16958 del 23/02/2018 - dep. 16/04/2018, Esposito, Rv. 272604; Sez. 1, n. 5880 del 11/12/2013 - dep. 06/02/2014, Amore, Rv. 258765): nel caso di specie, in verità, nessun vizio ha impedito che le due sentenze divenissero irrevocabili, atteso che, essendo stato difeso in entrambi i processi da difensori di fiducia, l'imputato era stato regolarmente rappresentato in giudizio. Quanto, invece, al mancato rientro in Italia dopo l'espulsione, il ricorrente non replica alla considerazione dell'ordinanza secondo cui, in forza dell'art. 17 D. L.vo 286 del 1998, egli avrebbe potuto chiedere di rientrare temporaneamente nel Paese per difendersi. In definitiva, il titolo esecutivo costituito dalle predette sentenze si è correttamente formato.
2. Con riferimento all'istanza di restituzione nel termine per impugnare le sentenze, il ricorrente svolge le sue considerazioni sul presupposto che la normativa applicabile sia quella anteriore alla legge n. 67 del 2014: al contrario - come correttamente esposto nell'ordinanza la normativa è quella novellata e, quindi, tale istanza, con riferimento alle sentenze, non è più prevista dall'art. 175 cod. proc. pen. se non per caso fortuito e forza maggiore (art. 175, comma 1, cod. proc. pen.): ipotesi che non vengono dedotte (né la mancata conoscenza delle sentenze di condanna può ritenersi, in questo caso, frutto di caso fortuito). In definitiva, l'unico rimedio è quello della rescissione del giudicato, la cui domanda è stata proposta in via subordinata e trasmessa alle Corti di appello competenti e sulla quale, quindi, non vi è luogo a provvedere in questa sede.
3. Il ricorso al giudice dell'esecuzione, in verità, non poneva affatto il tema della notifica del decreto di esecuzione e di contestuale sospensione emesso dal P.M. che, invece, è ampiamente trattato nel ricorso. Nella memoria depositata all'udienza del 6/4/2018 il ricorrente ne faceva, peraltro, menzione e produceva mail del precedente difensore di fiducia del LL, cui era stato notificato il decreto del P.M., che comunicava di non aver potuto comunicare l'avvenuta notifica all'assistito. Anche ritenendo ampliato l'oggetto originario dell'incidente di esecuzione, il ricorso risulta comunque manifestamente infondato. In effetti, la nullità della notifica del decreto di esecuzione e contestuale sospensione non può dar luogo ad una richiesta di restituzione nel termine ma soltanto ad un incidente di esecuzione con il quale si deduca l'invalidità del titolo esecutivo ex art. 670 cod. proc. pen.. Tuttavia, nel caso di specie, il decreto emesso dal P.M. il 29/1/2018 disponeva esattamente la carcerazione in quanto, essendo il condannato tornato nel territorio dello Stato prima del decorso di dieci anni dall'avvenuta espulsione, l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Padova (n. 1 del provvedimento), che aveva applicato la sanzione alternativa della espulsione ai sensi dell'art. 16, comma 5 D. L.vo 286 del 1998, doveva riprendere. Quindi, il soggetto era stato legittimamente arrestato ed era legalmente detenuto in forza di titolo differente dalle due sentenze di cui si discute: egli, pertanto, non avrebbe potuto in alcun modo ottenere la sospensione dell'esecuzione in forza dell'art. 656, comma 9 cod. proc. pen.. 4. In ogni caso, la dedotta nullità della notifica del decreto di esecuzione e contestuale sospensione non è affatto dimostrata: si deve ricordare l'art. 656, comma 8-bis, cod. proc. pen. secondo cui il pubblico ministero, se è provato o appare probabile che il condannato non abbia avuto effettiva conoscenza dell'ordine di esecuzione e del contestuale decreto di sospensione ai sensi del precedente comma 5, può, assunte le opportune informazioni, disporne la rinnovazione della notificazione non si applica nel caso di condannato G - irreperibile, latitante o evaso e che è correttamente eseguita la notificazione 5 dell'ordine di esecuzione sospeso effettuata al condannato presso l'ultimo difensore nel giudizio di merito, dopo dichiarazione di irreperibilità conseguente a vane ricerche (Sez. 1, n. 1779 del 30/11/2017 - dep. 16/01/2018, Resch, Rv. 272054). Né il ricorrente dimostra che il condannato fosse reperibile in Albania e che, quindi, avrebbe potuto trovare applicazione il disposto dell'art. 169 cod. proc. pen.
5. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale ritenuta congrua, di euro 3.000 (tremila) in favore delle Cassa delle Ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso palesemente infondato (v. sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 dicembre 2018 Il Presidente Il Consigliere estensore Adriano Iasillo Giacomo Rocchi Bak Aliznio Sesillo DEPOSITATA IN CANCELLERIA 20 MAR 2019 IL CE IA LA 6