Cass. pen., sez. I, sentenza 14/12/2018, n. 12507
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Sentenza 14 dicembre 2018

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In tema di procedimento di esecuzione, l'art. 656, comma 8-bis, cod. proc. pen.- secondo cui il pubblico ministero, se è provato o appare probabile che il condannato non abbia avuto effettiva conoscenza dell'ordine di esecuzione e del contestuale decreto di sospensione ai sensi del precedente comma 5, può, assunte le opportune informazioni, disporre la rinnovazione della notificazione - non si applica nel caso di condannato irreperibile, latitante o evaso cosicché è valida la notificazione dell'ordine di esecuzione sospeso eseguita presso l'ultimo difensore nel giudizio di merito successivamente alla dichiarazione di irreperibilità.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 14/12/2018, n. 12507
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 12507
    Data del deposito : 14 dicembre 2018

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