Sentenza 18 marzo 2014
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La mancata menzione nel dispositivo degli articoli di legge applicati non è causa di nullità della sentenza.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 18/03/2014, n. 25424 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25424 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Presidente - del 18/03/2014
Dott. PEZZULLO Rosa - Consigliere - SENTENZA
Dott. MICHELI Paolo - Consigliere - N. 801
Dott. PISTORELLI Luca - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAPUTO Angelo - Consigliere - N. 21200/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NI NC, nato a [...], il [...];
avverso la sentenza dell'8/6/2012 del Tribunale di Firenze;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Luca Pistorelli;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. MAZZOTTA Gabriele che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito per la parte civile l'avv. Schiuma Carlo, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza dell'8 giugno 2012 il Tribunale di Firenze confermava la condanna di NI NC per il reato di lesioni volontarie commesso ai danni di EGOC SO nel corso di un diverbio insorto per motivi di viabilità, mentre, in parziale riforma della pronunzia di primo grado, diminuiva l'ammontare della somma liquidata in favore della menzionata EGOC a titolo di risarcimento del danno.
2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato a mezzo del proprio difensore articolando quattro motivi. Con i primi due deduce vizi motivazionali della sentenza in merito, rispettivamente, alla ritenuta attendibilità della persona offesa ed alla ricostruzione del rapporto causale tra le lesioni subite dalla stessa e la condotta attribuita all'imputato. Con il terzo denuncia il difetto assoluto di motivazione in ordine alla configurabilità dell'esimente della legittima difesa, pure specificamente invocata con il gravame di merito, mentre con il quarto lamenta l'incomprensibilità del dispositivo nella parte dedicata alle statuizioni civili, nonché la sua incompletezza per la mancata indicazione degli articoli di legge applicati e comunque la sua difformità da quello letto in udienza. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I primi due motivi del ricorso sono inammissibili. La Corte distrettuale, confutando in maniera specifica e coerente alle risultanze processuali le censure avanzate con i motivi d'appello, ha infatti reso ampia motivazione sulle ragioni per cui la persona offesa debba ritenersi attendibile e sull'eziogenesi delle lesioni subite dalla medesima, evidenziando i puntuali riscontri che il racconto della EGOC ha trovato nelle dichiarazioni della teste Calamai e nella documentazione medica prodotta, nonché spiegando, in maniera tutt'altro che manifestamente illogica, perché non possa ritenersi determinante il fatto che gli operanti non abbiano rilevato segni evidenti di percosse sulla donna. Motivazione che il ricorrente si è limitato a criticare in maniera generica ed assertiva omettendo il doveroso e specifico confronto con le argomentazioni impegnate dai giudici d'appello.
2. Analoghe conclusioni devono essere riservate al terzo motivo, atteso che non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunziarsi perché non devolute alla sua cognizione (Sez. 2, n. 22362 del 19 aprile 2013, Di Domenica, Rv. 255940). Ed in tal senso deve per l'appunto osservarsi come con il gravame di merito nulla fosse stato dedotto con riguardo alla sussistenza della scriminante della legittima difesa, della cui configurabilità, dunque, il Tribunale non aveva alcuna necessità di trattare.
3. Parimenti manifestamente infondato è anche il quarto motivo. Quanto all'omessa menzione nel dispositivo della norma incriminatrice relativa al reato per cui è intervenuta condanna, deve rilevarsi come la stessa non determini la nullità della sentenza in quanto da essa non deriva l'incompletezza del medesimo dispositivo nei suoi elementi essenziali (nello stesso senso in fattispecie analoga Sez. 2, n. 27185 del 16 giugno 2010, Pg in proc. Verdi, Rv. 247851). Con riguardo invece alla liquidazione delle spese sostenute dalla parte civile, deve osservarsi come il Tribunale, oltre all'indicazione della somma effettivamente determinata (1.000 Euro) abbia inserito anche il riferimento ad un'altra e maggiore somma che non trova riscontro non solo nel dispositivo letto in udienza, ma altresì nella motivazione della sentenza. Si tratta dunque di un evidente rifuso che non determina incertezza sul contenuto della decisione e che pertanto non vizia la sentenza, ma che può essere emendato ricorrendo alla procedura di correzione ex art. 130 c.p.p.. 4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ai sensi dell'art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di Euro mille alla cassa delle ammende, nonché alla refusione alla parte civile delle spese sostenute nel grado che si liquidano in complessivi Euro 2.000 oltre accessori secondo legge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000 in favore della Cassa delle Ammende, nonché alla refusione delle spese di parte civile che liquida in complessivi Euro 2.000, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Roma, il 18 marzo 2014.
Depositato in Cancelleria il 13 giugno 2014