Sentenza 16 giugno 2010
Massime • 1
Non è configurabile la nullità della sentenza, qualora nel dispositivo non vengano menzionati gli articoli di legge applicati. (Fattispecie nella quale non era stato indicato in dispositivo l'avvenuto riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 648, comma secondo, cod. pen.: la Corte ha ritenuto che da tale omissione non derivasse l'incompletezza del dispositivo nei suoi elementi essenziali).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 16/06/2010, n. 27185 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27185 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ESPOSITO AN - Presidente - del 16/06/2010
Dott. NUZZO Laurenza - Consigliere - SENTENZA
Dott. FUMU Giacomo - Consigliere - N. 2455
Dott. DE CRESCIENZO Ugo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. TADDEI Margherita - Consigliere - N. 46436/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Firenze in proc. ER;
avverso la sentenza del Tribunale di Prato in data 24.2.2009 Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione svolta dal consigliere Dott. Giacomo Fumu;
Udito il pubblico ministero rappresentato dal sostituto procuratore generale Dott. MONETTI Vito che ha concluso per l'annullamento con rinvio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Considerato:
- che il pubblico ministero impugna la sentenza con la quale ER AN è stato dichiarato colpevole dei delitti di ricettazione e commercio di prodotti con segni falsi;
- che denuncia la violazione dell'art. 546 c.p.p., comma 3, per non essere stata indicato nel dispositivo l'avvenuto riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 648 cpv. c.p.;
- che la doglianza è infondata in quanto, pur non avendo il giudice redatto il dispositivo della sentenza impugnata secondo la prescrizione dell'art. 546 c.p.p., comma 1, lett. f), che impone l'indicazione degli articoli di legge applicati, è tuttavia evidente, attesa la precisa indicazione della sanzione irrogata, come sia stata riconosciuta - in sintonia peraltro con l'espressa indicazione in tal senso contenuta in motivazione - la circostanza attenuante di cui all'art. 648 cpv. c.p.;
- che dunque non può ritenersi sussistere, nel caso di specie, un'ipotesi di incompletezza del dispositivo nei suoi elementi essenziali, solamente dalla quale può derivare l'invocata nullità;
che il ricorso deve pertanto essere rigettato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 16 giugno 2010.
Depositato in Cancelleria il 14 luglio 2010