Sentenza 23 aprile 2001
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/04/2001, n. 5994 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5994 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2001 |
Testo completo
Aula B 1 5994/ 01 de Popolo Italiano La Corte Suprema di Cassazione Sezione Lavoro composta dai seguenti Magistrati: Oggetto: Lavoro. R.G. n. 14535/1999 Presidentedr. Antonio Saggio Crom. 12914 Consigliere rel. De ato Figurelli dr. Attilio Celentano Rep.Consigliere Consigliere ud. 14.02.2001 dr. Antonio Lamorgese Consigliere dr. Pasquale Picone ha promunciato la seguente SENTENZA fommer sul ricorso proposto da: Ferrovie dello Stato, Società di Trasporti e Servizi per Azioni, in persona dell'avv. Giovanni Alvino, in virtù dei poteri conferitigli dall'Amministratore de- legato della società medesima com procura per notar Paolo Castellini del 23 febbraio 1999, rep. n.56911, rappresentata e difese giusta procura ad litem appo- 772 sta a margine del ricorso, dal prof. avv. Renato Sco- gnamiglio ed elettivamente domiciliata presso il di lui studio in Roma al corso Vittorio Emanuele II n. 326, ricorrente;
CONTRO
SI ST, rappresentato e difeso dall'avv. Eugenio 1 Fedele, edomiciliatociliato presso la Cancelleria della Carte di Cassazione, giusta procura speciale a margine del con- troricorso, controricorrente;
NONCHE' NC BE, intimato;
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Roma im data 4 febbraio 9 luglio 1998, n. 13167/1998, n. 52449 R.G.A.C. anno 1989; рушаем udita la relazione della causa svolta dal consigliere Donato Figurelli nella pubblica udienza del 14 febbraio 2001; udito l'avv. Claudio Scognamiglio, per delega dell'avv. Renato Scognamiglio, per la ricorrente;
udito l'avv. Eugenio Fedele per il controricorrente SI ST;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Gene- rale dr. Renato Finocchi Ghersi, che ha concluso per la rinnovazione della notifica del ricorso;
ed im subordine per il rigetto del primo motivo e l'accoglimento del se- condo motivo dello stesso. 3 2 Svolgimento del processo. Con ricorso depositato il 9 ottobre 1989 i signori BE ZZ e ST SI proponevano gravami avverso la sentenza del Pretore di Roma, giudice del lavoro, del 18 ottobre 1968, con cui il Pretore, nel condannare l'Ente Ferrovie dello Stato all'adeguamento dei compensi corrisposti per il lavoro straordinario svolto a decorrere dal 1° gennaio 1979, sul rilievo che l'Ente, a decorrere da detta data, aveva corrisposto i рушево compensi in esame non, come dovuto, sulla base delle re- tribuzioni in atto al momento dell'effettuazione delle prestazioni di lavoro straordinario, bensi sulla base di r quelle vigenti prima dell'entrata in vigore della legge 6 febbraio 1979 n. 42, aveva peraltro accolto l'eccezione di prescrizione quinquennale del credito avanzata dal con- venuto. Sostenevano gli appellanti doversi respingere l'eccezione per effetto della circolare dello stesso Ente n. P.3.1.6./058561 del 15 ottobre 1980. Chiedevano quindi l'accoglimento integrale della loro domanda. Costituendosi in giudizio, la soc. Ferrovie dello Stato s.p.a., succeduta all'Ente Ferrovie, chiedeva il rigetto del grava- me e proponeva appello incidentale avverso la predetta senten- za, di cui chiedeva con varie argomentazioni la riforma, con il rigetto delle domande attoree. 3 Com sentenza in data 4 febbraio - 9 luglio 1998 il Tribu- nale di Roma, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, condannava la s.p.a. Ferrovie dello Stato al pagamento in;
favore di ZZ BE della somma di lire 8.037.500, ed in favore di SI ST della somma di lire 4.335.304, oltre per entrambi interessi e rivalutazione ex art. 429 c.p.c. a far data dal 1° novembre 1987 al saldo. Osservava il Tribunale, quanto all'appello incidentale, che andava rilevato - senza riportare il complesso meccanismo previsto dall'art.4 del D.P.R. n.1188/77 - che la determina- secondo il sistemazione dei compensi in questione avviene - di detto D.P.R. -, dapprima determinando la misura oraria del compenso per lavoro straordinario delle qualifiche desti- natarie del parametro 370, che sono quelle di vertice della carriera di concetto e dei dirigenti d'esercizio, operata prendendo a base del calcolo il compenso ordinario di tali qualifiche e quello del primo dirigente, e successivamente derivando dalla misura oraria così individuata quella di tutte le altre qualifiche del restante personale ferroviario;
che, poichè anche nel sistema introdotto dalla legge 42/79 continuano ad esistere qualifiche di vertice sia del perso- nale di concetto degli uffici che del personale dirigente di esercizio, è al loro trattamento economico che bisogna fare : riferimento;
che a detta legge è allegato um quadro che per 4. mette la equiparazione di ciascun nuovo profilo profes- sionale alle qualifiche precedentemente vigenti;
che emer- ge da quanto detto che il rapporto di cui sopra va operato avendo a riferimento il trattamento economico ordinario del primo dirigente;
che in questo senso è del resto l'inequi- voco tenore letterale della norma dell'art. 4; che la norma posta dall'art. 17 legge 42/79 non ha alcuna valenza program- matica. Osservava poi il Tribunale, quanto alla eccezione di prescri- zione quinquennale del credito, che l'appello principale do- veva essere accolto%; che la complessiva condotta scelta dalle Ferrovie risultava perfettamente riconducibile alla previsio- ne dell'art. 2941, n. 8 c.c., in quanto finiva con l'occulta- re dolosamente al creditore l'esistenza stessa del credito. Avverso dåtta sentenza, con atto notificato il 9 luglio 1999, la soc. Ferrovie dello Stato, Società di Trasporti e Servizi per azioni, ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, ed illustrato da memoria difensiva. L'intimato SI ST ha resistito con controricorso notifi- cato il 29 luglio 1999.. Per ZZ BE l'avv. E. Fedele ha dichiarato, in for- za della procura rilasciatagli in primo grado, l'avvenuta mor- te prima della notifica del ricorso per cassazione, circostanza già nota alla società ricorrente. - 5- Motivi della decisione. Con il primo motivo, denunziando violazione e falsa appli- casione dell'art. 17 legge n. 42/79 e dell'art. 4 del D.P.R. 1188/77 in relazione al disposto della legge n. 292/84 e della legge n. 385/78, nonchè carenza e contraddittorietà della motivazione su un punto essenziale della controversia, la ricorrente deduce che il criterio di calcolo dello straor- dinario, stabilito dall'art. 4 del D.P.R. 1188/77, sia di- venuto inapplicabile in seguito all'entrata in vigore della funds legge n. 42/79 che, avendo soppresso il sistema parametrale precedentemente in vigore, ha reso impossibile determinare la variabile consistente nel trattamento economico delle qualifiche destinatarie del parametro 370; che non può farsi riferimento, come ritenuto dal Tribunale, secondo il sistema del D.P.R. 1188, alla misura oraria del compenso per straor- dinario delle carriere dirigenziali sulla base di un prefi- gurato rapporto tra il compenso ordinario di tali qualifiche e quello del primo dirigente;
e che una soluzione siffatta non può ritenersi legittimata dalla considerazione che anche nel sistema introdotto dalla legge n. 42/79 continuano ad sistere qualifiche di vertice del personale degli uffici e dell'esercizio. Aggiunge la ricorrente che nella stessa prospettiva si colloca la considerazione circa il carattere programmatico del di- sposto dell'art. 17 della legge n. 42/79. 6 Con il secondo motivo, denunziando violazione e falsa appli- cazione dell'art. 2941 n. 8 in relazione al disposto degli artt. 1439, 2934 e 2948 n. 4 c.c., nonchè dell'art. 2697 c. : c., carenza e contraddittorietà della motivazione su un punto essenziale della controversia, la ricorrente deduce che la questione della operatività della prescrizione stintiva quinquennale è stata prospettata dai lavoratori in primo grado e nel giudizio di appello sotto il solo profilo del comportamento doloso del debitore velto ad руть occultare l'esistenza del debito, e negli atessi termini è stata erroneamente risolta dal Tribunale di Roma;
che si deve ritenere invece che il personale ferroviario fosse perfettamente in grado di rendersi conto della fondatezza o meno del diritto, oggetto di controversia, e che se un certo numero di lavoratori non si è preoccupato di interron- peny 11 decorso della prescrizione, ciò mon è dipese, dalle circolari informative della Soc. F.S., bensì da una propria scelta o senz'altro da um atteggiamento d'inerzia, al quale i lavoratori interessati hanno inteso porre riparo tardivamente, quando si è diffusa l'opinione che il contre- verso diritto al compenso di straordinario poteva avere un fondamento. Osserva pregiudizialmente la Corte che la motificazione del ricorso al ZZ è rituale. Come invero questa Corte ha affermato (Cass. 18 dicembre 1997 m. 12813), è ammissi- - 77 - bile l'impugnazione presso il procuratore costituito, pur se la parte è deceduta dopo la notificazione della sentenza, se gli eredi di essa, nel resistere al grava- me, non dimostrino che la controparte conosceva l'even- to. E nella specie vi è solo la dichiarazione dell'avv. Fedele, già difensore del ZZ, nè alcuna dimostra- zione della conoscenza dell'evento da parte della ricor- rente è stata fornita. Per quanto concerne poi il contenuto del ricorso, osserva la Corte che è infondato il primo motivo. Ai fini, invero della determinazione del compenso per la- voro straordinario dei dipendenti delle Ferrovie dello Sta- to, deve escludersi che la sopravvenienza della legge n. 42 del 1979, implicante l'abbandono delle qualifiche e dei parametri e l'introduzione, per la classificazione di tale personale, delle categorie stipendiali e dei profili pro- fessionali, abbia determinato l'impossibilità dell'appli- cazione dei criteri di collegamento previsti dell'art. 4 del d.P.R. m. 1188 del 1977, in quanto la legge citata ha lasciato sostanzialmente fermo e immutato il rapporto tra le varie posizioni lavorative dell'organigramma aziendale anche dopo il suo intervento, è rimasta la possibilità di proseguire nell'applicazione dei criteri precedentemen- te stabiliti, sulla scorta e con l'osservanza del quadro "di equiparazione" allegato alla legge stessa;
d'altra - 8 - parte, non è giustificato un riferimento, anzichè alla retribuzione per stipendio e indennità di funzione del primo dirigente (giusta l'art. 4 cit.), al trattamento del medesimo dirigente per il lavoro straordinario, del resto disciplinato con legge (m. 385 del 1978) inter- venuta solo successivamente (Cass. 4 febbraio 1997 n. 1028; conf. Cass. 23 giugno 1997 n. 5595). B' fondato invece il secondo motivo di ricorso. Secondo il Tribunale le circolari emanate dall'Ente Ferrovie dello Stato risultano perfettamente riconducibili alla previsione dell'art. 2941 n. 8 c.c., perchè, attra- verso tale condotta, il datore di lavoro impose al cre- ditore lavoratore una tale rappresentazione della situa- zione di debito che, attentamente sfiorando, senza rea- lizzarla, una ricognizione di debito ed assumendo senza propria responsabilità la gestione della prescrizione al di fuori della regolazione di legge della materia, finiva con l'occultare dolosamente al creditore l'esistenza stessa del credito. Tale assunto non può essere condiviso, in quanto trattasi di motivazione carente e contraddittoria. Il Tribunale non ha invero evidenziato in base a quali ele- menti esso ha ritenuto che emergesse dagli atti che dette circolari fossero dirette ad occultare al personale l'esi- stenza dell'obbligazione, o che fossero, comunque, idonee -9 - a determinare una situazione oggettiva tale da preclu- dere ai dipendenti la possibilità di far valere il loro diritto.. Vero è che il Tribunale ha ritenuto che dette circola- ri fossero da ritenere imperative sul piano interno del rapporto di lavoro, dell'organizzazione e della disci- plina aziendale oltre che su quello della diligenza, ma trattasi di considerazioni non condivisibili, in quanto il comportamento delle Ferrovie non determinava, come si è detto, una situazione tale da precludere ai dipen- буша denti la possibilità di far valere il loro diritto. E' stato d'altra parte ritenuto da questa Corte che l'atto scritto con cui la P.A. debitrice induce il creditore in buona fede a non esercitare il diritto di credito non integra un occultamento del debito e quindi non è riconducibile alla previsione della so- spensione della prescrizione, quale contenuta nell'art. 2941 n. 8 c.c. (Cass. 7 novembre 1998 n. 11252). Per quanto concerne poi la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2941 n. 8 c.c., sotto il pro- filo dell'esclusione della colpa grave - sollevata dal controricorrente osserva la Corte che la que- stione è irrilevante, avendo il Tribunale ritenuto sussistere l'ipotesi dolosa, e nom sussistendo alcuna questione di eventuale comportamento del debitore 10 -- commesso con colpa grave, non avendo il controricorrente proposto ricorso incidentale (condizionato). In definitiva deve essere pertanto accolto il secondo 2 motivo di ricorso, e deve essere rigettato il primo, con cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvio alla Corte di appello di Roma, che provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso e rigetta il primo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di appello di Roma, che provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione. Cosp deciso in Roma il 14 febbraio 2001. Il Presidente (dr. Antonio Saggio) ташь на Il Consigliere estensore I (dr. Donato Figurelli) 0 A 3 D Shell Jounts Finallпри 1 S 3 , S . 5 O A T L . T R L , A N O IL CANCELLIERE ' A S B L E 3 L I P Depositato in Cancelleria 7 E D - S D I 8 A - I N T 1 S 2:3 APR. 2001 S G 1 N O O E oggi, P S E A I M G D I IL CANCELLIERE A G E A , E O A D L O P T U R E T I T T T A S R R I I L N O G E L D C S E E E R O D