Sentenza 11 dicembre 2002
Massime • 1
Accanto al rapporto di mediazione "tipico" è configurabile un rapporto di mediazione "atipico" a favore di un terzo, che ricorre allorché l'attività intermediatrice sia svolta in favore di un soggetto diverso da colui il quale ha conferito il relativo incarico, in quanto anche un terzo - purché abbia un interesse pure solo morale o affettivo a che altri concluda un affare - può validamente richiedere al mediatore di svolgere la sua opera, obbligandosi a corrispondere l'eventuale provvigione. In questo caso, colui il quale ha conferito l'incarico di mediazione è obbligato a pagare la provvigione, allorché il terzo in cui favore è stata svolta la attivita intermediatrice ha concluso l'affare, anche se egli sia rimasto ad esso estraneo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 11/12/2002, n. 17628 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17628 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2002 |
Testo completo
M REPUBBLIC1 762 8 / 02 POND O ITALIAN LA CORTE SUPREMA DICASSAZIONE Oggetto MEDIAZIONE A SEZIONE TERZA CIVILE FAVORE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: DI TERZO Dott. Gaetano FIDUCCIA Presidente R.G.N. 6384/00 41473 Dott. Ernesto LUPO Consigliere Cron. Dott. Fabio MAZZA Consigliere Rep. 4702 Dott. Antonio SEGRETO Rel. Consigliere Ud. 15/10/02 Dott. Alfonso AMATUCCI Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AEFFE IMMOBILIARE SAS (già Alfa Imm.re sas), con sede in Verona, in persona del legale rappresentante Davide Falsirolli, elettivamente domiciliata in ROMA VIALE DELLE MILIZIE 1, presso lo studio dell'avvocato CARLO FERRUCCIO LA PORTA, che la difende, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
TO ME, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEL BANCO DI S SPIRITO 48, presso lo studio dell'avvocato MARIO D'OTTAVI, che la difende anche2002 1930 disgiuntamente all'avvocato LUCIANO GRISI, giusta -1- delega in atti;
controricorrente avverso la sentenza n. 998/99 del Tribunale di VERONA, emessa 1'11/02/99 e depositata il 17/07/99 (R.G. 964/98); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/10/02 dal Consigliere Dott. Antonio SEGRETO;
udito l'Avvocato Carlo Ferruccio LA P ORTA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo GAMBARDELLA che ha conclu so per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con sentenza del 4.12.1997 il pretore di Verona respingeva l'opposizione proposta da NI ME avverso il decreto ingiuntivo n. 32/97 dell'8.2.1997, confermando la condanna dell'opponente al pagamento in favore della Aeffe Immobiliare s.a.s. della somma di f. 7.497.000, a titolo di provvigione per l'attività di mediazione svolta per l'acquisto di un immobile di AN SP. Avverso questa sentenza proponeva appello l'ME. Resisteva l'opposta. Il tribunale di Verona, con sentenza depositata il 17.7.1999, accoglieva l'appello, revocava il decreto ingiuntivo e rigettava la domanda della Aeffe Immobiliare, che condannava al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio ed alla restituzione della somma ricevuta in esecuzione della prima sentenza, oltre interessi. Riteneva il tribunale che l'opposta non aveva fornito la prova dell'attività di mediazione da lei svolta in favore dell'appellante; che era ininfluente ai fini della prova il riconoscimento che l'appellante aveva effettuato in altro giudizio, avente ad oggetto la risoluzione del contratto definitivo intervenuto con l'SP, in quanto in tale giudizio risultava acquirente dell'immobile non l'appellante, bensì il padre AN ME. B. 3 Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l'Aeffe Immobiliare s.a.s., che ha anche presentato memoria. Resiste con controricorso l'ME NI. Motivi della decisione 1. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 1755 c.c.. Secondo la ricorrente erroneamente la sentenza impugnata ha ritenuto che "affare concluso", di cui alla predetta norma significasse "negozio concluso", mentre 1' "affare" andava inteso come ogni operazione di contenuto economico, che si risolva in un'utilità patrimoniale. Sostiene la ricorrente che la sola sostituzione di un contraente ad un altro è insuscettibile di far venir meno il diritto del mediatore, già sorto con la conclusione dell'affare; che nella fattispecie tale vincolo era sorto con la conclusione del contratto tra 1'ME AN e l'SP; che NI ME, figlio di AN, che aveva sottoscritto la dichiarazione provvigionale, aveva lo stesso interesse del padre AN alla conclusione dell'affare, in quanto l'acquisto dell'immobile avveniva nell'interesse di NI ME, per quanto con l'intervento del padre.
2.Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente lamenta l'insufficiente e contraddittoria motivazione sul punto decisivo della controversia costituito dalla prova dell'obbligazione dedotta, e cioè dell'attività di 4 mediazione svolta dall'appellante, a norma dell'art. 360 n. 5 c.p.c.. Assume la ricorrente che, avendo prodotto copia della dichiarazione provvigionale, sottoscritta da NI ME e copia del preliminare sottoscritto da AN ME e recante come "mittente" il nome di NI ME, tanto che si prefiggeva il NIdimostrava che l'interesse ME era l'acquisto dell'immobile, per quanto con l'interposizione di ME AN, e che, poiché NI ME si era impegnato a pagare la provvigione, detta dichiarazione aveva natura di ricognizione di debito promessa di pagamento, al momento della conclusione dell'affare. In ogni caso, secondo la ricorrente, ben poteva NI ME impegnarsi al pagamento della provvigione per l'attività mediatoria compiuta in favore del padre, integrando ciò la fattispecie di cui all'art. 1381 c.c.. 3.1. Ritiene questa Corte che i due motivi, essendo strettamente connessi, vadano trattati congiuntamente. Essi sono solo parzialmente fondati e vanno accolti per quanto di ragione. In linea di principio è esatto che la nozione di "affare", di cui agli artt. 1754 e 1755 C.C., ha un contenuto piu' ampio di quello di contratto. L' affare" deve intendersi in modo generico ed empirico, come 5 qualsiasi operazione di natura economica, che si risolva in un'utilità patrimoniale, prodotta - tuttavia attraverso strumenti giuridici. La nozione di affare, pertanto, data la sua maggiore estensione rispetto al concetto di contratto, è riferibile non solo ai contratti propriamente detti, ma anche ad ogni operazione generatrice di obbligazioni, ed infine può essere riferita anche alla conclusione di una pluralità di contratti fra loro collegati e diretti a realizzare un unico interesse e programma economico (Cass. 18.5.1977, n. 2030). Pertanto l'affare, di cui alle norme in tema di mediazione, va inteso in senso globale, e quindi non solo con riferimento alla conclusione di un solo contratto, ma anche di una pluralità di contratti tra loro collegati (Cass. civ., 27 novembre 1982, n. 6472).
3.2. In questo caso la mediazione resta unica, avendo ad oggetto pur sempre un unico "affare" e sono obbligati al pagamento della provvigione ex artt. 1754 e 1755 c.c. i soggetti che hanno partecipato alla conclusione dell'affare ( cfr. Cass. 27 luglio 1995, n. 8187; Cass. 15.5.2000, n. 6220). Nella mediazione tipica non possono però considerarsi partecipanti all'affare i soggetti che da esso non abbiano conseguenze giuridiche, a contenuto 6 patrimoniale, ma che allo stesso abbiano avuto solo un interesse di mero fatto. Nella fattispecie la stessa ricorrente assume che la proposta di preliminare era sottoscritta da AN ME e non da NI ME e che il contratto definitivo fu sempre stipulato dal primo.
3.3.Non sono pertinenti alla questione in esame le massime della S.C., riferite dalla ricorrente, in tema di irrilevanza della sostituzione di un contraente ad un altro, ai fini del diritto ala provvigione. Esse, infatti, sono state pronunciate in tema di diritto alla provvigione, nel caso in cui, essendo stato concluso il contratto preliminare da parte di due soggetti, il promittente acquirente sia sostituito da altro in sede di contratto definitivo. La S.C., intervenendo sulla dibattuta questione se costituisse conclusione dell'affare la stipula di un riconoscere alpreliminare, ha ritenuto che al fine di mediatore il diritto alla provvigione, l'affare deve ritenersi concluso quando, tra le parti poste in relazione dal mediatore medesimo, si sia costituito un vincolo giuridico che abiliti ciascuna di esse ad agire per la esecuzione del negozio, con la conseguenza che anche la stipula di un contratto preliminare può legittimamente considerarsi come "atto conclusivo dell'affare", a nulla B. 7 rilevando la qualità o la quantità del lavoro svolto dal professionista, il cui unico onere, onde ricevere il dovuto appunto, nel procurare il risultato compenso, consiste, della conclusione dell'affare (Cass. 30 dicembre 1997, n. 13132; Cass.21 maggio 1998, n. 5080; Cass. 13 marzo 1995 n. 2905, Cass. Cass. 16 giugno 1992 n. 7400). Sennonchè in dette ipotesi si è pur sempre costituito un rapporto giuridico, a contenuto patrimoniale, tra le parti, per cui quest'ultimo ha ormai avvicinate dal mediatore, definitivamente maturato il diritto alla provvigione nei confronti di dette parti, a nulla rilevando che in sede di promittente acquirente sia stipula del definitivo il sostituito da altro acquirente.
3.4. Nella fattispecie, invece, secondo la stessa ricorrente sia il contratto preliminare che quello definitivo risultano sottoscritti solo dal AN ME e non dal figlio NI, con la conseguenza che la partecipazione all'affare di quest'ultimo non aveva alcun connotato giuridico, non essendo sorto da esso alcun diritto o obbligo, nei confronti dell'SP, ma, al piu', integrava un interesse di mero fatto, non idoneo a rendere lo stesso parte dell'affare, e, come tale, obbligato al pagamento della provvigione. Ne consegue che il NI ME non può ritenersi parte di un contratto di mediazione tipica. S. 8 4.1. Né può fondare l'accoglimento del ricorso l'assunto della ricorrente, secondo cui nella fattispecie ci sarebbe stata un'interposizione di ME AN, al fine di consentire l'acquisto del bene al figli/NI. Infatti, se si fosse trattato di un'interposizione fittizia, tendente a realizzare la cosiddetta "frode al mediatore", trattandosi di un'ipotesi di simulazione soggettiva, la ricorrente avrebbe dovuto assumere l'esistenza di un accordo simulatorio a cui avrebbe partecipato anche l'alienante SP (con conseguente necessità di accertamento di tale simulazione e litisconsorzio necessario nei confronti dell'SP, Cass. n. 4011/1983).
4.2. Se, invece, si fosse tratto di interposizione reale di persona, il trasferimento sarebbe avvenuto validamente nei confronti del AN ME, per cui l'affare sarebbe stato validamente concluso solo da questi (e solo questi era tenuto al pagamento della provvigione nell'ambito di una mediazione tipica), salvo poi l'obbligo del padre, nei rapporti interni con il figlio, di trasferirgli la titolarità del bene. della ricorrente, secondo cui, 5.1. Infondato è l'assunto effettuato la sottoscrizione della avendo NI ME provvigionale, in favore di essa dichiarazione cd. mediatrice, egli era per ciò solo tenuto al pagamento della 9 provvigione, costituendo la stessa promessa di pagamento o ricognizione di debito. Infatti, la promessa di pagamento, come la ricognizione di debito, non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma ha produce solo l'effetto dell'astrazione della causa debendi, comportante l'inversione dell'onere della prova, ossia l'esonero del destinatario della promessa dal provare la causa o il rapporto fondamentale, restando a carico del promittente l'onere di provare l'inesistenza o l'invalidità o l'estinzione del rapporto (Cass. 14.1.1997, n. 280; Cass. 17.3.1993, n. 3173, in tema di mediazione).
5.2. Né il fatto che la promessa sia titolata (cioè faccia riferimento al rapporto fondamentale) modifica le suddette conseguenze giuridiche, ma l'indicazione del fatto costitutivo agevola solo il debitore, individuando l'oggetto della prova contraria che lo stesso deve offrire (rimanendo, promessa abbia anche natura invece, controverso se la confessoria). Ne consegue che nella fattispecie la sola dichiarazione c.d. provvigionale, con la quale il NI ME si era obbligato al pagamento della provvigione indicata nel documento stesso non può costituire fonte dell'obbligazione l'inversione dell'onere in questione, ma comporta solo convenuto dimostrare probatorio, per cui competeva al 10 l'inesistenza o l'invalidità o l'estinzione del rapporto fondamentale, cioè nella specie del contratto di mediazione.
6.1.Sennonchè il solo fatto che il NI OR non fosse parte del contratto concluso per il tramite della mediazione della ricorrente non comporta di per sé l'inesistenza della causa obligandi e cioè del contratto di mediazione in questione, come ritenuto dalla sentenza impugnata, ma solo di una mediazione tipica, cioè di una mediazione in cui la parte, che ha conferito l'incarico al mediatore, sia anche parte dell'affare concluso. " il sostenuto dalla ricorrente, ben poteva Infatti, come impegnarsi a pagare lui le provvigioni NI OR relativamente alle prestazioni rese a favore del padre AN, dal mediatore".
6.2. In questo caso, non ricorre la fattispecie di cui all'art. 1381 C.C., come erroneamente ritenuto dalla ricorrente (ma l'erronea indicazione della norma irrilevante, risultando chiara la censura mossa alla sentenza impugnata, Cass. n. 10015/98), in quanto essa è relativa alla promessa dell'obbligazione del terzo, mentre nella specie il NI OR ha promesso un pagamento di un debito proprio. Nella prospettazione della parte attrice è astrattamente ipotizzabile il contratto di mediazione in favore di terzo. 9 11 6.3.Secondo un'autorevole dottrina classica e remoti precedenti giurisprudenziali, che questa Corte ritiene di condividere, è possibile configurare anche la mediazione atipica a favore di un terzo. Infatti non può escludersi che anche un terzo, avendo interesse che altri concludano un affare, possa richiedere l'opera di un intermediario che ne agevoli la conclusione, ed impegnarsi validamente a corrispondere l'eventuale provvigione. Tale rapporto, pur presentandosi simile nel suo aspetto strutturale, non può qualificarsi come mediazione tipica, appunto perché l'attività intermediatrice viene prestata a favore di un soggetto diverso da quello che ha promesso la e che ha conferito l'incarico mediatorio. provvigione Inoltre, e soprattutto, l'atipicità della mediazione discende dal fatto che quest'ultimo soggetto è estraneo In questo caso, però, è alla conclusione dell'affare. necessaria la dimostrazione di quello specifico incarico conferito al mediatore dal terzo e l'assunzione del correlativo obbligo di corrispondere la provvigione (Cass. 9.4.1954, n. 1134; Cass. 29.3.1956, n. 900).
6.4. In questa ipotesi, per i principi che regolano il terzo (art. 1411 c.c.), applicabili contratto a favore di nei soli limiti in cui gli stessi siano compatibili con il contratto di mediazione (se si segue la teoria prevalente S. 12 della natura contrattuale della mediazione, anche se va considerato che pure coloro, che escludono detta natura, ritengono tuttavia ammissibile detta mediazione a favore di di mediazione a natura terzo, come ipotesi atipica terzo abbia interesse (che nel negoziale), occorre che il contratto a favore di terzo può anche essere solo morale o affettivo, Cass. n. 3749 del 1979) a detta attività di mediazione in favore di un altro soggetto e che detto soggetto beneficiario della prestazione mediatoria non rifiuti la stessa. In questo caso il diritto alla provvigione sorgerà per il mediatore allorchè il terzo, a cui favore è stata effettuata l'attività mediatoria, abbia concluso l'affare, ed il soggetto tenuto alla prestazione della provvigione è colui che ha conferito l'incarico al mediatore, anche se è estraneo all'affare concluso (irrilevante in questa sede è anche l'altro soggetto che ha esaminare il problema se al pagamento con il siaterzo, tenuto concluso l'affare della provvigione).
7. Nella fattispecie la ricorrente ha assunto che il rapporto fondamentale della promessa di pagamento era costituito dall'attività di mediazione prestata per la conclusione di un contratto intervenuto tra AN ME ed SP;
che era stata richiesta da NI detta attività di mediazione era obbligato al pagamento. ME;
che quest'ultimo si B 13 -- - Poiché la domanda dell'attrice, attuale ricorrente, era promessa di pagamento, costituita dalla supportata da una dichiarazione provvigionale, che comportava c.d. dell'onere della prova, in merito l'inversione invalidità ○ dellaestinzione causa all'inesistenza, obligandi, per escludere quest'ultima non era sufficiente che risultasse provato che non era mai intervenuto un contratto di acquisto della casa, a cui avesse partecipato anche NI ME, convenuto, poiché ciò comportava solo l'estraneità di quest'ultimo al contratto "mediato", e cioè di per sé, all'affare concluso, ma non comportava, l'estraneità del convenuto ad un contratto di mediazione in favore di terzo, nella specie del padre. Proprio perché nella specie la promessa di pagamento era titolata in relazione al contratto di mediazione, con incarico dato dal NI ME, e l'attività mediatoria era stata prestata in favore del padre AN ME, che aveva concluso l'affare, la impugnata, persentenza ritenere l'inesistenza della causa obligandi e rigettare la domanda, era stata fornita la avrebbe dovuto esaminare e motivare se dell'inesistenza di un prova da parte del convenuto contratto di mediazione in favore di terzo (AN OR). Non avendo ciò fatto la sentenza impugnata, ma avendo la stessa motivato solo sull'inesistenza di un affare concluso direttamente da NI OR e quindi di una mediazione 14 tipica, la sentenza impugnata va sul punto cassata con rinvio.
8. Pertanto il ricorso va accolto, per quanto di ragione, nei suddetti;
va cassata 1'impugnata sentenza, con termini rinvio, anche per le spese di questo giudizio di Cassazione, alla Corte di appello di Venezia, che si uniformerà ai principi di diritto suddetti.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, per quanto di ragione. Cassa l'impugnata sentenza, con rinvio, anche per le spese di questo giudizio di Cassazione, alla Corte di appello di Venezia. Così deciso in Roma, lì 15 ottobre 2002. Gawan Fiducia Il cons. est. Autano Sagrets Il Pr esidente IL CANCELLIERE C1 OC IS DEPOSITATO IN CANCELLERIA 11 DIC, 2002 Oggi IL CANCELLERE C1 CORTE SUPREMA CASSAZIONE IN IS Si attesta la registrazione presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 2 il 7.1-2003 serie 4 al n. 3374 versate € 170,43 apposta in calce alla copia autentica (art. 278 T.U. n°115 del 30/5/2002) IL COLLABORATORE DISANCELLERIA Roberto Rigole 15