Sentenza 29 marzo 2001
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 29/03/2001, n. 4647 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4647 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2001 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA 0464 7 0 1 LA CORTE SUPREMA DY CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Giuseppe IANNIRUBERTO - Presidente R.G.N. 11330/99 Cron. 9905 Rel. Consigliere- Dott. Guglielmo SCIARELLI - Consigliere - Rep. Dott. Luciano VIGOLO Dott. Giovanni MAZZARELLA Consigliere - Ud.20/02/01 - Consigliere Dott. Bruno BALLETTI ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SENTENZA UFFICIO COPIE Richiesta copia studio sul ricorso proposto da: dal Sig. IL SOLE 24 ORE per diritti L. 3000 ON TO, EL AN MA, URSINO 2.9 MAR. 2001. VITTORIO, DI AO AL, LF AL, IL IE LI ON, TR US, DI LA ZI, LE RI, AN LU, NA AL, RM, GR AN, HI LO AL, AP LA TA IN, RA AN, AR FI, AR MA, ON AL, CC NO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA VOLTURNO 40, presso lo studio dell'avvocato SINDACATO UGL, rappresentati e difesi 2001 dagli avvocati BANCHINI FRANCESCO, BANCHINI MASSIMO, 818 giusta delega in atti;
-1- - ricorrente
contro
POSTE ITALIANE, già ENTE POSTE ITALIANE SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliate in ROMA VIA PLINIO 21, presso lo studio dell'avvocato LU FIORILLO, che le rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrente avverso la sentenza n. 1880/98 del Tribunale di CATANIA, depositata il 03/06/98 R.G.N. 4592/96; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/02/01 dal Consigliere Dott. Guglielmo SCIARELLI;
udito l'Avvocato BANCHINI;
udito l'Avvocato FIORILLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni GIACALONE che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- 1 Svolgimento del processo. I ricorrenti indicati in epigrafe, con atto depositato il 12 7 95 e diretto al Pretore di Catania, esponevano di essere ex dipendenti dell'Ente Poste Italiane, collocati in quiescenza in data successiva all'1 10 94 e che il relativo rapporto di lavoro era stato regolato, per gli aspetti retributivi, dal CCNL 26 11 94; che l'Ente Poste, nell'erogare gli incrementi retributivi previsti dall'art. 65 del contratto citato, aveva corrisposto loro solo lo scaglione di incremento contrattuale corrispondente al periodo in cui era avvenuto il collocamento in quiescenza di ciascuno, mentre essi avrebbero avuto diritto al pagamento dell'intero incremento contrattuale, essendo stati posti in quiescenza nel periodo di vigenza del nuovo contratto. Chiedevano, pertanto, dichiararsi il proprio diritto al pagamento dell'intero miglioramento contrattuale previsto dall'art. 65 citato e conseguentemente, il diritto di ciascuno a computare l'intero , miglioramento contrattuale suddetto nell'indennità di fine rapporto, con la condanna dell'Ente al pagamento, in favore di ciascuno, delle differenze retributive conseguenti, oltre interessi e rivalutazione. L'Ente Poste chiedeva il rigetto della domanda, che, di fatti, il Pretore disattendeva con sentenza del 26 3 96. Gli istanti proponevano appello, cui resisteva la spa Poste italiane e che era rigettato dal Tribunale di Catania con sentenza depositata il 3 6 98. I pensionati hanno proposto ricorso per cassazione, cui la società intimata ha opposto controricorso illustrato da memoria. Motivi della decisione. Con l'unico motivo di ricorso si assume la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e segg. cc. e delle regole di interpretazione dei contratti;
omessa e contraddittoria motivazione della sentenza in ordine ad un punto decisivo della controversia;
art. 360 n. 3 e 5 cpc. Va premesso che il Tribunale ha interpretato l'art. 65 del CC nel senso che esso prevede non 66 già un unico trattamento migliorativo da rateizzare in tre date diverse, bensì l'attribuzione ai llal 2 dipendenti di tre distinti aumenti contrattuali con decorrenza da tre date diverse (1 10 94; 1 195 ; 1 10 95 ), sicchè gli aumenti in parola non possono essere applicati a coloro i quali non si trovino in servizio alla data indicata". "Che, a tale conclusione, si arriva sia sulla base della formulazione letterale della norma sia indagando, ai sensi delll'art. 1362 cc, su quale fosse la comune intenzione delle parti, desunta dall'espressione usata “aumenti contrattuali” ,riferita a ciascuna, distinta data. Che, comunque, la reale intenzione delle parti, già emergente dalla sola e indipendente interpretazione dell'art. 65 del CC, trae conferma da un successivo accordo interpretativo col quale venne stabilito che gli incrementi in parola "spettano soltanto ai dipendenti che siano in servizio in ciascuna delle suddette date." Che una conferma ulteriore si trae dall'art. 62 del medesimo CC, il quale attribuisce una indennità, “una tantum”, in caso di cessazione del rapporto entro il 31 12 94, a favore di quei dipendenti che, non essendo più in servizio al 1 gennaio 95, non possono beneficiare degli ulteriori incrementi economici maturati alle successive date. Ne ha dedotto il Tribunale che, ove l'art. 65 fosse in concreto da applicare, per la parte afferente gli incrementi retributivi mensili successivi al dicembre 1994, anche al personale cessato dal servizio entro tale data, sarebbe ben arduo individuare il senso logico-giuridico-economico di ulteriori benefici per detto personale (una tantum, in aggiunta a quanto previsto dall'art. 65). Col motivo in esame si afferma, per contro, che l'art. 65 del CCNL testualmente attribuisce i previsti aumenti contrattuali "al personale in servizio alla data del 1 ottobre 1994”. Che, di fatti, "l'art. 65 individua specificamente il personale avente diritto a miglioramenti retributivi, senza condizionare detto diritto alla permanenza in servizio alla data in cui gli stessi sarebbero avvenuti" Che "i miglioramenti contrattuali ivi previsti non disciplinavano il futuro,ma il presente, concorrendo a determinare la retribuzione dei dipendenti in quel momento ( anzi, con 3 lieve effetto retroattivo) in servizio". Che, dunque, non si dovrebbe "confondere lo ૐ scaglionamento dei pagamenti con l'insorgenza del diritto ai miglioramenti contrattuali." Che gli aumenti in parola costituivano diritti acquisiti dai dipendenti alla data di entrata in vigore del CCNL. Che "l'accordo interpretativo" del 13 12 94, altro non sarebbe che un modo per aggirare la disposizione contrattuale dell'art. 65. Che l'indennità una tantum dell'art. 62 non sarebbe ricollegabile alla mancata fruizione dei miglioramenti contrattuali previsti dall'art. 65, ma sarebbe ricollegabile a un incentivo all'esodo. Che, comunque, l'accordo integrativo non può assumere rilievo per i ricorrenti, in quanto, all'epoca, il rapporto di lavoro era già stato, per tutti i ricorrenti, giuridicamente risolto e le OOSS non avevano, pertanto, la legittimazione a rappresentarli. Il ricorso è infondato. Si controverte dell'interpretazione dell'art. 65 ccnl. Costituisce principio consolidato che l'interpretazione del contratto collettivo è sindacabile in cassazione solo per omessa o contraddittoria motivazione ovvero per violazione dei canoni interpretativi dei contratti(art. 1362 e segg. cc). Orbene, innanzi tutto, al fine di evidenziare le suddette lacune, i ricorrenti, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, avrebbero dovuto riportare integralmente il testo dell'art. 65 (e non soltanto un inciso), al fine di porne in evidenza l'errata interpretazione da parte del Tribunale. Benvero, dal momento che il Tribunale, come si è visto, offre una compiuta e logica motivazione in ordine alla propria interpretazione della norma in parola, pervenendo alle proprie conclusioni solo sulla base di detta interpretazione , costituendo il richiamo all'accordo interpretativo un di più,cioè un argomento aggiuntivo di per sé non determinante, dal raffronto della interpretazione offerta dai Giudici di appello con quella auspicata dai ricorrenti, emerge non già la violazione di canoni ermeneutici Hall 4 da parte di detti giudici, non essendo, i ricorrenti, pervenuti alla dimostrazione né di un'errata interpretazione letterale né della carente ricostruzione della comune volontà delle parti come . emergente dalla sentenza impugnata, bensì risulta da parte degli istanti, la proposizione di , un'interpretazione alternativa del citato art. 65, ad essi favorevole, ma non tale da evidenziare né l'insufficienza o l'illogicità della sentenza impugnata, né la ricordata violazione dei canoni interpretativi. Orbene, la proposizione di un'interpretazione alternativa del contratto sfugge all'esame del giudice di legittimità, che non può entrare nel merito della causa (conf. Cass. N. 13304/2000). Consegue, pertanto, da quanto detto, il rigetto del ricorso. Ragioni di giustizia inducono a compensare, fra le parti, le spese di questo giudizio di cassazione.
PQM
Rigetta il ricorso. Compensa, fra le parti, le spese di questo giudizio di cassazione. 20 febbraio 200 Il Presiden Il Cons. est. : enzlichen brault ола I A D 0 3 S , 1 3 S . O 5 A L T T L R . , IL IE O A A N ' B S L Depositato in Cancelleria I E L 3 P D E 7 S - D I A 8 T A I N oggi, 29 MAR. 2001 - PLS M S S 1 E G R N O 1 P O E P U S S A IL CANCELLIER E M I I T D G R A E O A G C , D E O O L T E R T T T I S A R I N I L E G S L D E E E R O D