Sentenza 20 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 20/04/2001, n. 5907 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5907 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2001 |
Testo completo
REMALA CORTE SUPREMA5 907 /0 1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLOTTALIANO Ogg to Opposizione decreto SEZIONE TERZA VILE ingiuntivo Risarcimento danni Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 20709/99 Dott. Gaetano FIDUCCIA Presidente 116/00 Consigliere Dott. Francesco SABATINI - Cron. 12698 Rep. 2138 Consigliere Dott. Michele VARRONE Dott. Antonio LIMONGELLI Consigliere Ud. 05/02/01 Dott. Italo PURCARO Rel. Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE SEN TENZA Richiesta copia studio dal Sig. S. Zhon sul ricorso proposto da: per diritti L. 12000 IL LEASING SPA, (già s.r.l.), in persona 11.23-04-24 IL CANCELLIERE legale rappresentante rag. Luigidell'Amministratore E VARIE DCV domiciliato in ROMA PLE Giacomo Corna, elettivamente dell'avvocato VIRGILIO CLODIO 1, presso lo studio GAITO, che lo difende unitamente all'avvocato ALDO DDG74169 ALGANI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
DD674144 PROMETTI ENRICO;
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE
- intimato -
Richiesta copia studio 2001 e sul 2° ricorso n° 00116/00 proposto da: dal Sig. GATO 12,000 TI ENRICO, elettivamente domiciliato in ROMA per diritti 237 PROMET 04 LUG. 2001. IL CANCELLIERE VIALE CARSO 51, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO RUFINI, che lo difende unitamente all'avvocato CARLO RAVASIO, giusta delega in atti;
controricorrente e ricorrente incidentale nonchè
contro
IL LEASING SPA, elettivamente domiciliato in ROMA PLE VIRGILIO CLODIO 1, presso lo studio dell'avvocato GAITO, che 10 difende unitamente all'avvocato ALDO ALGANI, giusta delega in atti;
controricorrente al ricorso incidentale avversO la sentenza n. 134/99 della Corte d'Appello di BRESCIA, SECONDA SEZIONE CIVILE emessa il 27/1/1999, depositata il 22/02/99; rg.615/97, udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/02/01 dal Consigliere Dott. Italo CANCELLERIA PURCARO;
udito l'Avvocato VIRGILIO GAITO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procurato re Generale Dott. Francesco MELE che ha concluso per il AW676179rigetto del ricorso principale e del ricorso incidentale. Svolgimento del processo Con ricorso depositato il 19 dicembre 1991, la so- cietà S. r.
1. Leasing, con sede in Bergamo, chiese al Presidente del locale tribunale l'emissione di decreto 2 t ingiuntivo per l'importo di lire 34.972.739, oltre in- teressi moratori, nei confronti di CO ME, fondando la sua richiesta sulla seguenti circostanze: di avere acquistato dallo scultore CO ME una statua, al fine di concederla in locazione finanziaria alla S. r.
1. F. M. Designer;
- di avere il ME, assunto nei con dichiarazione in data 6 febbraio 1989, confronti di essa deducente le obbligazioni seguen- ti: "Per il caso che il contratto di locazione finan- ziaria predetto si risolva per inadempimento del con- duttore noi, alternativamente, e a vostra esclusiva scelta, o vi pagheremo i canoni insoluti, e automatica- mente assumeremo in locazione finanziaria i beni ogget- to del contratto, alle medesime condizioni che voi avrete concordato con la ditta F.M. Designer e per il tempo a rimanere fino alla data in cui il predetto con- tratto sarebbe venuto naturalmente a scadere;
0, del pari automaticamente, acquisteremo i beni oggetto del predetto contratto, in qualunque stato essi dovessero trovarsi, al prezzo risultante dall'applicazione delle percentuali di deprezzamento indicate in calce alla presente, che vi verrà corrisposto non appena avremo ricevuto la comunicazione della vostra scelta"; "Gli effetti, rispettivamente, dell'assunzione in 3 locazione finanziaria e dell'acquisto dei predetti beni si verificheranno dal momento del ricevimento della co- municazione della vostra scelta"; "Il recupero dei beni dati in locazione, presso il conduttore originario, avverrà а nostra cura e spesa, tramite il legale di vostra fiducia, in base al titolo esecutivo che voi ci fornirete o alla dichiarazione di disponibilità dei conduttore predetto"; "Saranno inoltre a nostro carico le spese legali da voi sostenute per ottenere il diritto alla riconse- gna dei beni dati in locazione"; "Invierete la comunicazione della vostra scelta in forma di lettera raccomandata con avviso di ricevimen- to, la quale costituirà altresì avviso per noi di messa in mora agli effetti dei rischi inerenti ai beni ogget- to del contratto"; di avere la F.M. Designer omesso di pagare i ca- noni di cui al menzionato contratto e di avere quindi essa ricorrente comunicato alla predetta società e al Curatore del suo fallimento (nelle more intervenuto) di intendere risolto il contratto stesso in virtù della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 12 dei pat- ti contrattuali e comunicato al ME la sua volontà di farlo subentrare nel contratto di locazione finan- ziaria, nonché intimato al medesimo il pagamento dei 4 canoni scaduti fino a quel momento, senza ottenere dal- lo stesso alcuna risposta. Il Presidente del Tribunale di Bergamo, con decreto 12 dicembre 1991, provvide in conformità alla ri- del chiesta. Avverso tale decreto propose opposizione CO ME, con atto di citazione notificato in data 27 gennaio 1991, con il quale non solo chiese la revoca del decreto ingiuntivo, ma, in via riconvenzionale, chiese la condanna della controparte al risarcimento dei danni. Radicatosi il contraddittorio ed istruita la causa, il Tribunale adito, con sentenza depositata in data 20 luglio 1996, pur revocando il decreto ingiuntivo (atte- so che nelle more l'opposta aveva alienato la scultura in questione a terzi) e condannando l'opponente alla minor somma di lire 5.222.739, respinse sostanzialmen- te, siccome infondate, le deduzioni dell'opponente, che condannò anche al pagamento delle spese di lite. A seguito di gravame del ME, la Corte di Ap- pello di Brescia, con sentenza depositata in data 22 febbraio 1999, accolse parzialmente l'appello proposto, osservando, in parte motiva per quanto qui interessa: che l'opponente appellante, deducendo che la società Leasing, alienando a terzi l'oggetto sia del contratto 5 stipulato dalla predetta società con la Designer che dell'accordo 6 febbraio 1989, aveva denunziato un ina- dempimento contrattuale della società stessa, il che aveva svuotato di ogni contenuto giuridico la menzio- - che, in buona sostanza, l'appellante nata scrittura;
si era avvalso dell'istituto di cui all'art.1460 C.C., applicabile nella specie, posto che il negozio tra il ME e la Leasing prevedeva obblighi bilaterali e si doveva, quindi, qualificare quale contratto а pre- stazioni corrispettive;
- che era di tutta evidenza la rilevanza dell'inadempimento della società Leasing, po- sto che la stessa, con la sua condotta, aveva privato di oggetto il contratto con il ME, mentre dalla documentazione in atti non emergeva affatto che l'ap- pellante fosse stato consenziente alla vendita della scultura a terzi;
- che, viceversa, andava respinta la domanda riconvenzionale dell'appellante, non avendo questi dimostrato di avere subito alcun danno in conse- guenza dell'inadempimento della società appellata. Per la cassazione della suindicata sentenza ha pro- posto ricorso la Leasing s. p. a., sulla base di quat- tro motivi, cui ha resistito con controricorso CO ME, proponendo, a sua volta, ricorso incidentale, fondato su due motivi. Entrambi le parti hanno depositato memorie. 6 Motivi della decisione Preliminarmente va disposta la riunione dei 1) ricorsi, ex art.335 c. p. C.. 2) Con il primo mezzo, la ricorrente principale la- menta insufficienza della motivazione in ordine all'as- serito inadempimento di essa esponente, nonché omesso esame di fatti decisivi prospettati dalla stessa sul punto. Sostiene, in particolare, che la sentenza con- terrebbe un'evidente vizio di motivazione nella parte in cui ha ritenuto configurabile, nella specie, un ina- dempimento della ricorrente in relazione al preteso ob- bligo di consegnare la scultura oggetto dell'accordo inter partes in data 6 febbraio 1989. Ed infatti l'as- sunto era all'evidenza incompatibile, dal punto di vi- sta logico giuridico, con elementi decisivi prospettati dalla ricorrente medesima, la cui completa considera- zione avrebbe reso palese come nessun inadempimento le fosse imputabile. L'esponente, nel corso del precedente giudizio, aveva evidenziato - e documentalmente provato - come essa non solo avesse recuperato il bene presso il conduttore sebbene di ciò non fosse onerata, es- - sendo il recupero del bene a carico del fornitore - ma avesse addirittura offerto alla controparte la riconse- gna materiale dello stesso. Circa l'individuazione del contenuto dell'obbligo facente capo al concedente nei 7 confronti del fornitore con il quale sia stato stipula- to un cd. patto di riacquisto (cui era certamente assi- milabile, per la sua funzione, l'accordo in data 6 feb- braio 1989 tra la ricorrente ed il ME), l'orien- tamento costante della giurisprudenza era nel senso di ritenere che, al fine di assicurarne la funzione di ga- ranzia a favore del concedente, l'operatività di detto patto non può mai considerarsi sottoposta alla condi- zione che il bene torni nella materiale disponibilità del concedente, e, ove tale condizione sia posta (ciò che peraltro non era avvenuto nel caso di specie), la disponibilità deve intendersi in senso meramente giuri- dico. Di talché, nel caso di specie, 1'esponente era andata ben oltre quello che le era contrattualmente ri- chiesto, offrendo alla controparte, dalla quale non eb- be alcun riscontro, la stessa disponibilità materiale del bene, con la lettera in data 22 ottobre 1991, con la quale comunicava, tra l'altro quanto segue: " non vi sono più ostacoli alla consegna della statua oggetto del contratto di leasing: in difetto di una definizione entro il termine del 5.11 p. V. 1 la mia cliente non po- trà indugiare oltre nel procedere giudizialmente....". Il che rendeva evidente il carattere pretestuoso della do- glianza dell'odierno resistente in ordine alla mancata consegna della scultura in questione. Quanto alla suc- 8 cessiva vendita della scultura medesima, essa era avve- nuta dopo che la controparte aveva manifestato in ma- niera inequivocabile il proprio disinteresse per la re- stituzione della stessa ed alla luce del persistente inadempimento del ME ( che aveva indotto la ri- corrente ad avvalersi della clausola risolutiva espres- sa prevista nel contratto), per cui la vendita stessa non fu che il tentativo di limitare, almeno in parte, le conseguenze dannose derivanti da detto inadempimen- to, mentre andava sottolineato come il ME nulla eccepì con riferimento alla lettera suindicata, con ta- le comportamento avallando la decisione dell'esponente. La descritta successione degli eventi non era stata af- fatto presa in esame dalla corte distrettuale, la quale non aveva considerato correttamente il contenuto del- l'obbligazione posta a carico della ricorrente e la circostanza decisiva che la scultura venne messa a di- sposizione del ME, come si evinceva dal documento n.27, neppure menzionato dalla Corte, la quale aveva ignorato il comportamento del ME, ritenendo man- cante il suo consenso alla vendita, consenso che si evinceva dal documento n.28, il cui contenuto non era stato correttamente valutato. Il motivo non merita accoglimento. Al riguardo, si osserva che, con una con giurispru- 9 denza ormai consolidata, questa Corte regolatrice ha affermato che il ricorso per cassazione in ragione del principio di cosiddetta autosufficienza dello stes- SO deve contenere in sé tutti gli elementi necessari- a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito ed altresì a permettere la va- lutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessità di far rinvio ed accedere particolarmente nel caso in cui si tratti di interpretare il contenuto di una scrittura di parte a fonti estranee allo stes- so ricorso e quindi ad elementi od atti attinenti al pregresso giudizio di merito (Cass.13 settembre 1999, n. 9734). Il ricorrente per cassazione - -pertanto il quale deduca l'omessa о insufficiente motivazione della sen- tenza impugnata in relazione alla valutazione di una decisiva risultanza processuale, ha l'onere di indicare in modo adeguato e specifico la risultanza medesima, dato che, per il menzionato principio dell'autosuffi- cienza del ricorso per cassazione, il controllo deve essere consentito alla Corte sulla base delle sole de- duzioni contenute nell'atto, alle cui lacune non è pos- sibile sopperire con indagini integrative. È palese, quindi, alla luce delle considerazioni svolte sopra, che parte ricorrente non poteva limitarsi 10 a fare riferimento alla documentazione, non valutata о malamente valutata dai giudici a quibus, ma doveva, eventualmente, trascrivere integralmente in ricorso il loro contenuto, allo scopo di porre questa Corte nelle condizioni di apprezzarne la rilevanza e pertinenza ai fini del decidere. Al contrario, la ricorrente ha solo in parte ripor- tato il contenuto del documento n.27 ed ha del tutto omesso di riportare in ricorso il testo del documento n.28, che pure si riteneva essenziale ai fini della de- cisione. A ciò va aggiunta la considerazione che la censura, nel suo complesso, contiene una valutazione diversa dei fatti, rispetto a quella fatta propria dal giudice di merito, il quale ha ritenuto che dagli atti non emer- gesse la prova del consenso dell'odierno resistente al- la vendita della scultura de qua, in difetto del quale consenso diveniva arbitraria la vendita stessa posta in essere dalla società Il Leasing e, conseguentemente, fondata l'eccezione ex art.1460 c.c. del ME mede- simo. In proposito, sembra opportuno ribadire ancora una volta quanto affermato da questa Corte regolatrice, secondo cui la ricostruzione degli elementi probatori e la relativa valutazione rientra nei compiti del giudi- ce di merito ed è insindacabile in cassazione, se immu- 11 ne da vizi di motivazione, essendo devoluta al giudice del merito la valutazione globale delle risultanze pro- cessuali, purché egli indichi gli elementi sui quali intende fondare il suo convincimento, nonché l'iter se- guito per addivenire alle proprie conclusioni, ben po- tendo disattendere taluni elementi ritenuti incompati- bili con la decisione adottata. Al contrario, la vio- lazione dell'art.360 n.5 c. P. C., per i vizi di omes- sa, insufficiente e contraddittoria motivazione, denun- ziabili con il ricorso per cassazione, sussiste solo allorché nel ragionamento del giudice di merito sia ri- scontrabile il mancato о il deficiente esame di punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti o rilevabili di ufficio, ovvero l'insanabile contrasto tra le argomentazioni addotte, tale da non consentire l'identificazione del procedimento logico giuridico po- sto a base della decisione. Detti vizi, pertanto, non possono consistere in un apprezzamento dei fatti o del- le prove in senso difforme da quello preteso dalle par- ti, perché spetta solo al giudice del merito l'indivi- duazione delle fonti del proprio convincimento, mentre il vizio logico di motivazione è un rapporto di contra- sto assoluto, che può consistere o nella mancanza di un nesso di coerenza tra le varie ragioni di cui si compo- ne la motivazione о nell'attribuzione a taluno degli 12 elementi emersi nel corso di causa di un significato inconciliabile con fuori del senso comune о del tutto il suo effettivo contenuto. essere considerato vizio Ne consegue che non può logico della motivazione, come in effetti dedotto nella specie, la maggiore o minore rispondenza della rico- struzione del fatto nei suoi vari aspetti, o un miglio- coordinamento dei dati 0, ancora, un loro collega-re mento più opportuno e più appagante, atteso che tutto ciò rimane all'interno delle possibilità di apprezza- mento dei fatti e, non contrastando con la logica o con leggi di razionalità, appartiene al convincimento del giudice senza renderlo viziato ai sensi dell'al- l'art.360 n.5 c. p. c.. Nella fattispecie in esame, quindi, ritiene la Cor- te che non sia censurabile l'apprezzamento contenuto nell'impugnata sentenza, laddove la corte distrettuale ha ritenuto che, difettando il consenso dell'odierno resistente, la ricorrente avesse arbitrariamente proce- duto alla vendita della scultura in questione, con ciò venendo a privare di oggetto il contratto di leasing, nel quale il ME avrebbe dovuto succedere alla SO- cietà fallita Designer. 3) Con il secondo mezzo, lamenta la ricorrente principale violazione e falsa applicazione del- 13 l'art. 1460 C.C. e, comunque, insufficiente e/o omessa motivazione (art.360 n.5 c. p. c.), deducendo, in primo luogo, che le obbligazioni scaturenti dalla scrittura 6 febbraio 1989 non erano affatto in rapporto di corri- spettività tra loro, presupposto indispensabile per l'operatività della dedotta eccezione ex art.1460 c.C., non essendo sufficiente al riguardo la circostanza che dal contratto derivino obbligazioni per entrambe le parti. Inoltre, come era stato segnalato nella comparsa di risposta nella causa di appello, dal tenore lettera- le della dichiarazione del ME in data 6 febbraio 1989 emergeva la mancanza di un ulteriore presupposto dell'eccezione di inadempimento, e cioè la simultanei- tà, posto che l'obbligazione del resistente di pagare l'insoluto della F.M. Designer avrebbe dovuto essere eseguita prima del subingresso del medesimo nel con- tratto, il che impediva, anche sotto questo profilo, l'operatività nella specie dell'eccezione ex art.1460 C.C.. La censura è in parte inammissibile ed in parte in- fondata. La prima parte del motivo contiene una questione nuova, mai formulata nel giudizio di merito, laddove è noto come sia inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che sollevi una questione, per la quale sia- 14 no necessari accertamenti di fatto (come è certamente l'accertamento del rapporto di corrispettività tra due prestazioni contrattuali), che non abbia formato ogget- to del giudizio di appello, siccome fissato e delimita- to dalle impugnazioni delle parti. Ove una determinata che implichi un accertamento diquestione giuridica - fatto non risulti trattata in alcun modo nella sen- tenza impugnata, il ricorrente che riproponga la sud- detta questione in sede di legittimità, al fine di evi- inammissibilità, per novità tare una statuizione di della censura, ha l'onere non solo di allegare l'avve- nuta deduzione della questione innanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di cassazione di controllare "ex actis" la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la que- stione stessa. Nella specie, invece, la ricorrente si è limitata a dedurre del tutto genericamente che nel corso del pre- cedente giudizio aveva "segnalato" la centralità del- l'obbligazione di garanzia a carico del fornitore nel- l'economia del contratto. Per quanto concerne la seconda parte della censura, la doglianza relativa al difetto di motivazione in or- dine alla deduzione concernente la non simultaneità 15 delle obbligazioni, pur essendo ammissibile, avendo la ricorrente indicato specificamente di avere sollevato tale eccezione con la comparsa di risposta, è peraltro infondata. Al riguardo, in linea generale, si osserva che, se- condo il costante indirizzo di questo Supremo Collegio, la decisività richiesta dall'art.360 n. 5 c. p. c. per integrare il vizio di motivazione è costituita dalla potenziale idoneità di un elemento, risultante dal pro- cesso e non sottoposto ad adeguata critica da parte del giudicante, a determinare una decisione diversa, atteso che la decisione deve essere il risultato necessario di un percorso volto ad escludere ogni alternativa e che la motivazione è la descrizione di questa necessità, sia in positivo, attraverso l'esplicitazione degli ele- menti interni al ragionamento del giudicante, sia in negativo, attraverso la critica di elementi (di natura materiale, logica o processuale) che, rimasti estranei al ragionamento del giudice, sarebbero stati idonei a determinare una decisione diversa da quella adottata. Peraltro, ai fini della decisività, é richiesta la sus- sistenza di un rapporto di causalità logica tra la cir- costanza che si assume trascurata e la soluzione giuri- dica data dal giudice alla controversia, causalità tale da far ritenere, attraverso un giudizio di certezza e 16 non di mera probabilità, che quella circostanza, se fosse stata considerata, avrebbe portato a diverse con- clusioni da quelle adottate, particolarmente più favo- revoli al ricorrente. A tal fine va, altresì, osser- vato che è devoluta al giudice del merito l'indivi- duazione delle fonti del proprio convincimento, mentre, ai fini di una corretta decisione, il giudice non è tenuto a valutare analiticamente tutte le risultanze processuali, né a confutare singolarmente le argomen- tazioni prospettate dalle parti, essendo invece suf- ficiente che egli, dopo averle vagliate nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il suo convincimento e l'iter seguito nella valutazione degli stessi e per le proprie conclusioni, implicitamente disattendendo quelli logicamente incom- patibili con la decisione adottata. Orbene, nella spe- cie la corte distrettuale ha, senza dubbio, vagliato nel suo insieme la scrittura 6 febbraio 1989, il cui testo risulta infatti riportato integralmente in sen- tenza, ritenendo, sia pure implicitamente, che la dedu- zione proposta dall'odierna ricorrente non fosse meri- tevole di accoglimento, il che appare incensurabile in sede di legittimità, e, comunque, esatto alla luce del- la statuizione contenuta nel capoverso della scrittura privata 6 febbraio 1989, secondo cui: "Gli effetti, ri- 17 spettivamente, dell'assunzione in locazione finanziaria e dell'acquisto dei predetti beni si verificheranno dal momento del ricevimento della comunicazione della vo- stra scelta". Ne consegue che, una volta che l'odierna ricorrente ebbe а comunicare alla controparte la pro- pria volontà di farla subentrare alla F.M. Designer nel contratto di locazione finanziaria, doveva ritenersi immediatamente ed automaticamente verificato il subin- gresso dell'odierno ricorrente nel contratto medesimo, con il conseguente contemporaneo sorgere di reciproche obbligazioni per entrambi i contraenti. 4) Con il terzo mezzo deduce la ricorrente princi- pale violazione e/o falsa applicazione dell'art.1460 C.C., in relazione alla fattispecie e, comunque, difet- to di motivazione relativamente alla valutazione della buona fede di controparte nell'invocare l'eccezione inadimpleti contractus, sostenendo che era mancata, da parte del giudice di merito, qualsiasi indagine in or- dine alla buona fede dell'odierna resistente nel pro- porre l'eccezione di inadempimento, ponendo in luce, in particolare, il silenzio tenuto di fronte alle numerose sollecitazioni di pagamento dell'esponente, oltre che all'offerta di consegna della scultura. Con il quarto mezzo, si duole la ricorrente princi- pale di violazione e/o falsa applicazione dell'art.1460 18 C.C. e, comunque, di difetto di motivazione circa il raffronto tra il comportamento delle parti, necessario per stabilire la fondatezza dell'eccezione inadimpleti non est adimplendum, avendo la corte distrettuale dovu- to verificare se la predetta eccezione fosse stata sol- levata, coerentemente con la ratio della norma, allo scopo di esercitare una pressione sull'esponente, af- finché la medesima adempiesse la propria prestazione o se l'eccezione fosse stata, in concreto, esercitata al fine esclusivo di giustificare a posteriori la propria inadempienza. Entrambe le censure, che possono essere esaminate congiuntamente, essendo strettamente connesse, sono inammissibili per le stesse considerazioni svolte con riferimento alla prima parte del secondo motivo - da intendersi qui integralmente riprodotte e cioè che trattasi di questioni nuove, la cui soluzione implica un accertamento di fatto, atteso che le predette ecce- zioni non risultano essere state formulate in sede di merito, con la conseguenza che non sono deducibili in sede di legittimità. 5) Passando all'esame del ricorso incidentale, con il primo motivo, il ricorrente lamentando violazione 1376 - 1353 2697 c.C., in relazione degli artt.1470 all'art. 360 nn.3 e 5 c. p. C., si duole del rigetto 19 della propria domanda riconvenzionale di risarcimento della del danno, conseguente alla vendita arbitraria scultura in questione, contestando l'argomentazione del giudice di merito in ordine alla mancata prova del dan- no. La censura è manifestamente infondata. Invero, secondo quanto emerge dall'atto di appello, in quella sede il ME si è limitato а richiedere la condanna della controparte per i danni "derivati a qualsivoglia titolo, sia extracontrattuale che even- tualmente contrattuale, dal comportamento tenuto dalla società appellata, anche in violazione dell'obbligo di condotta secondo buona fede, in via equitativa o nella misura accertata in separata sede" Sulla base di tali premesse, correttamente la corte distrettuale, non avendo l'appellante ottemperato al- l'onere sullo stesso gravante a norma dell'art.2697 C.C., ha rigettato la domanda siccome infondata. E' ap- pena il caso di rilevare che tutti gli elementi di fat- to, posti in luce nel ricorso, quali il valore della scultura, il suo deprezzamento, con danno per il pre- stigio professionale del suo autore, sono tutte circo- stanze che non risultano dedotte, in sede di merito, a fondamento della domanda risarcitoria e che, pertanto, giustamente non sono state prese in esame dal giudice a 2 020 quo. E', infine, inammissibile il secondo motivo del ri- corso incidentale, con il quale il ricorrente si duole della parziale compensazione delle spese operata dal giudice di appello: è noto, infatti, che, per costante insegnamento di questo Supremo Collegio, la compensa- zione delle spese di giudizio costituisce estrinseca- zione di un potere ampiamente discrezionale del giudice 120000 370000 di merito, come tale del tutto insindacabile in sede di legittimità. 6) Alla stregua delle considerazioni che precedono, entrambi i ricorsi vanno rigettati. Sussistono giusti motivi per compensare le spese del presente grado del giudizio.
P.Q.M.
riunisce i ricorsi e li rigetta entram- La Corte bi;
compensa le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- la III Sezione Civile della Suprema Corte di Cassazio- (lire ne, il 5 febbraio 2001. I1Il Consigliere relatore ed estensore тий Il Presidente Grawan Fiduccion I CANCELLIERE C1 Giovanni Giambattista Depositata in Cancellería Oggi, li 20 QPR 2001 IL CANCELLIERE 21 Giovanni Glambattista