Sentenza 9 giugno 2010
Massime • 1
Il reato di guida senza patente commesso da soggetto sottoposto con provvedimento definitivo alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di p.s. concorre con il delitto previsto dall'art. 9, comma secondo, della legge n. 1423 del 1956 (misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 09/06/2010, n. 25122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25122 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 09/06/2010
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - N. 1673
Dott. BONITO Francesco - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BARBARISI Maurizio - Consigliere - N. 41580/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PMT PRESSO TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE;
nei confronti di:
1) LO FF, N. IL 27/06/1975, C/;
avverso l'ordinanza n. 771/2009 TRIB. SEZ. DIST. di AVERSA, del 13/05/2009;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA SILVIO BONITO;
lette le conclusioni del PG, Dr. MURA Antonio che ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata.
La Corte:
OSSERVA
1. Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica nella sezione distaccata di Aversa, con provvedimento del 13 maggio 2009, negava la convalida dell'arresto in flagranza di reato di CC AF, meglio in atti generalizzato, indagato per il delitto di cui alla L. n. 1423 del 1956, art. 9, comma 2 perché, benché sottoposto alla misura della sorveglianza speciale di P.S. con obbligo di soggiorno, ne violava le prescrizioni facendosi sorprendere alla guida di un furgone senza patente di guida perché mai conseguita.
A sostegno del suo diniego il giudice territoriale poneva l'argomento che nella ipotesi in parola la norma violata consente l'arresto facoltativo e la considerazione che la scarsa offensività della condotta, pur in presenza di soggetto gravato da precedenti penali, escludevano la sussistenza dei requisiti si cui all'art. 381 c.p.p.. 2. Ricorre avverso tale decisione il Procuratore della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere denunciando la violazione dell'art. 381 c.p.p. e difetto di motivazione sul punto, osservando che la disciplina di cui all'art. 381 c.p.p. legittima l'arresto facoltativo in flagranza di reato in presenza di una condotta grave ovvero quando l'autore della condotta sia socialmente pericoloso, ben distinguendo che detti requisiti possono altresì sussistere alternativamente e non necessariamente entrambi.
Avrebbe pertanto errato il giudice territoriale, per il rappresentante della pubblica accusa, non rilevando la pericolosità sociale del CC, gravato da precedenti penali importanti, indiziato di appartenenza a clan camorristici e per questo sottoposto alla severa misura di prevenzione violata.
3. Il P.G. in sede, con motivata requisitoria scritta, concludeva per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata, sul rilievo che fondata appariva l'argomentazione utilizzata dal procuratore ricorrente e che, inoltre e decisivamente, nella fase processuale della convalida il giudizio di ragionevolezza dell'arresto deve essere formulato con riferimento all'ambito di discrezionalità riconosciuta dall'ordinamento alla P.G. e lo stesso va accompagnato dalla necessaria delibazione circa la personalità dell'agente, nel caso di specie insufficientemente motivato.
4. Il ricorso è fondato per tutte le ragioni lodevolmente argomentate dal P.G. in sede, ragioni pienamente condivise dal Collegio. Ed invero erra il giudice territoriale allorché non considera che il reato contravvenzionale di guida senza patente di soggetto sottoposto, definitivamente, a misura di prevenzione (previsto dalla L. n. 575 del 1965, art. 6) concorre col più grave delitto di cui alla L. n. 1423 del 1956, art. 9, comma 2 (Cass., Sez. 1, 5.2.2009, 8496, rv. 243453) ed erra, altresì, lo stesso giudice allorché omette di valutare, nel caso di specie, la sussistenza anche soltanto di uno dei due requisiti richiesti dall'art. 381 c.p.p., comma 4 con l'avverbio disgiuntivo "ovvero" (Cass., Sez. 1,
n. 17332, rv. 234259).
Rispetto, pertanto, alla pericolosità sociale del CC, in relazione al quale il giudice monocratico ha osservato semplicemente:
"sebbene l'imputato vanti precedenti penali", in assenza, pertanto, di una specificazione della natura di tali precedenti, della loro rilevanza ai fini di causa, della loro significatività in relazione al giudizio di pericolosità, non può non rilevarsi la mancanza assoluta di sostegno motivazionale, dappoiché apparente quello innanzi riportato testualmente.
Appare, infine, pienamente condividibile l'osservazione del diligente P.G. in sede circa la natura della valutazione alla quale l'ordinamento processuale penale chiama il giudice della convalida, investito, in tale fase procedi mentale e salvi ulteriori contrari provvedimenti di propria diretta competenza, di un giudizio di ragionevolezza dell'operato della P.G. e di corretto esercizio della discrezionalità ad essa riconosciuta dalla norma processuale, l'una (la ragionevolezza) e l'altro (il corretto esercizio di potestà discrezionale) agevolmente e positivamente riconoscibili nel caso in esame.
5. L'ordinanza impugnata va, pertanto, annullata senza rinvio dappoiché legittimamente eseguito l'arresto per ilo quale è causa.
P.Q.M.
La Corte, annulla l'ordinanza impugnata senza rinvio perché l'arresto è stato legittimamente eseguito.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 9 giugno 2010;
Depositato in Cancelleria il 2 luglio 2010