Sentenza 10 luglio 2008
Massime • 1
Non integra il reato previsto dall'art. 651 cod. pen. il rifiuto di dare indicazioni sulla propria identità a richiesta di guardie particolari giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute, in quanto la disciplina prevista dall'art. 6, comma secondo, L. 20 luglio 2004 n. 189 - che affida anche ad esse, con riguardo agli animali d'affezione, la vigilanza sull'osservanza della legge stessa e delle altre norme relative alla protezione degli animali - ha natura eccezionale e non è pertanto suscettibile d'interpretazioni estensive.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 10/07/2008, n. 34510 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34510 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2008 |
Testo completo
10 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
345 10 / 08 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE
UDIENZA PUBBLICA
DEL 10/07/2008
SENTENZA
N. 1126/08
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
PRESIDENTE Dott. SILVESTRI GIOVANNI
1. Dott. GRANERO FRANCANTONIO CONSIGLIERE REGISTRO GENERALE
"I N. 017294/2008 2.Dott.SIOTTO MARIA CRISTINA
3. Dott. ZAMPETTI UMBERTO 11
4.Dott. PIRACCINI PAOLA 11
ha pronunciato la seguente
SENTENZA / ORDINANZA
sul ricorso proposto da :
1) MARANI GIULIANA N. IL 15/10/1956
avverso SENTENZA del 11/10/2007
TRIBUNALE di PARMA
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere furler il P.C., in parole die GRANERO FRANCANTONIO
al. RA EL , de he девали desert l'annullament maize rinvio fundi il fall you mich;
Ritenuto in fatto e in diritto
La sentenza all'esame di questa Corte reca la condanna dell'imputata alla pena di € 60 di ammenda per la contravvenzione di cui all'articolo 651 c.p., in seguito al rifiuto di declinare le proprie generalità alle guardie zoofile dell'ente nazionale protezione animali, in occasione dell'accertamento sulle modalità di detenzione di alcune aragoste nella sua pescheria.
Sostiene la ricorrente che l'ente nazionale protezione animali, a seguito del decreto presidenziale 31 marzo 1979, ha perduto la personalità giuridica di diritto pubblico e continua ad esistere come persona giuridica di diritto privato, sicché i suoi agenti si presentano come guardie giurate volontarie di un'associazione protezionistica nazionale privata, benché riconosciuta. Non sarebbe pertanto dato comprendere per quali ragioni a tali guardie zoofile debba essere riconosciuto il ruolo di pubblici ufficiali, laddove compiano un "controllo" in una pescheria, né quali siano le funzioni pubblicistiche da essi svolte in simili occasioni.
Il ricorso è fondato.
Infatti l'art. 6 della legge 20 luglio 2004 n. 189 in materia di protezione degli animali, disciplinando la vigilanza recita testualmente:
1. Al fine di prevenire e contrastare i reati previsti dalla presente legge, con decreto del Ministro dell'interno, sentiti il Ministro delle politiche agricole e forestali e il Ministro della salute, adottato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di coordinamento dell'attività della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo forestale dello Stato e dei. Corpi di polizia municipale e provinciale.
2. La vigilanza sul rispetto della presente legge e delle altre norme relative alla protezione degli animali è affidata anche, con riguardo agli animali di affezione, nei limiti dei compiti attribuiti dai rispettivi decreti prefettizi di nomina, ai sensi degli articoli 55 e 57. del codice di procedura penale, alle guardie particolari giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute".
E' di immediata percezione che la fattispecie oggetto di giudizio non può in alcun modo essere compresa nella disciplina eccezionale (e quindi non suscettibile di interpretazioni estensive) dettata dal secondo comma dell'articolo sopra riportato, mentre è del tutto intuitivo che le guardie zoofile non rientrano nella previsione del primo.
Manca perciò alle stesse, al di fuori della specifica eccezione di cui al secondo comma, il requisito soggettivo necessario ad integrare uno degli elemento costituivi del reato contestato al soggetto che rifiuti di declinare alle medesime le proprie generalità.
La sentenza impugnata va perciò annullata senza rinvio, perchè il fatto non sussiste.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.
Così deciso in Roma, il 10 luglio 2008.
In Presidente Il Consigliere est.
Jefian DEPOSITATA
IN CANCELLERIA
- 2 SET. 2008
INCELLIERE 2