Sentenza 4 giugno 1999
Massime • 2
La revoca della pensione di invalidità può conseguire non solo ad un effettivo miglioramento delle condizioni fisiche del pensionato ma anche ad un recupero della capacità di guadagno derivante da un proficuo e non usurante riadattamento lavorativo, che consente all'assicurato di svolgere continuativamente e senza danno una attività confacente alle sue attitudini. Ove il detto recupero trovi origine nell'assunzione di un invalido ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482, l'impiego così conseguito, pur non costituendo di per sè solo sicuro indizio di recuperata capacità di guadagno, rende legittima la revoca della pensione d'invalidità precedentemente riconosciuta se si accerta (con riferimento alla situazione attuale e concreta e alle mansioni effettivamente svolte) che la nuova occupazione presenta i requisiti della normalità, della continuità della durata e del carattere non usurante.
Il requisito del reddito previsto dall'art. 8 del D.L. 12 settembre 1983 n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983 n. 638, configura un elemento esterno alla fattispecie costitutiva del diritto al trattamento previdenziale, la cui erogazione resta impedita nei periodi in cui è superata la soglia del reddito; pertanto, mentre è sempre possibile ottenere una sentenza meramente dichiarativa del diritto alla pensione di invalidità pur senza l'accertamento del suddetto requisito, non può pronunciarsi sentenza di condanna al pagamento della suddetta prestazione in mancanza di tale accertamento.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 04/06/1999, n. 5507 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5507 |
| Data del deposito : | 4 giugno 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Sergio LANNI - Presidente -
Dott. Erminio RAVAGNANI - Consigliere -
Dott. Attilio CELENTANO - Rel. Consigliere -
Dott. Vincenzo CASTIGLIONE - Consigliere -
Dott. Grazia CATALDI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
INPS, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, rappresentato e difeso dagli avvocati PATRIZIA CIACCI, GIORGIO STARNONI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
FO PP, elettivamente domiciliato in ROMA P.ZZA A. FRIGGERI 13, presso lo studio dell'avvocato ARMANDO GIALLOMBARDO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato PP DI GLORIA, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 2633/95 del Tribunale di PALERMO, depositata il 14/11/95 r.g.n. 374/93;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/1/99 dal Consigliere Dott. Attilio CELENTANO;
udito l'Avvocato Franco PICCOLO per delega Avv. Armando GIALLOMBARDO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio MARTONE che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 13 ottobre 1992 il Pretore di Palermo condannava l'INPS a ripristinare in favore del sig. US ON, dal momento della revoca, la pensione di invalidità soppressa con provvedimento 1.8.1988.
A seguito di appello dell'INPS il Tribunale di Palermo, espletata nuova consulenza tecnica medico-legale, confermava la decisione pretorile con sentenza del 5 ottobre/14 novembre 1995. Ritenevano i giudici di appello che le malattie accertate dal CTU continuavano a ridurre a meno di un terzo la capacità di guadagno dell'assicurato all'epoca della soppressione della pensione e che il lavoro di bidello espletato presso una scuola di Palermo, in conseguenza dei molteplici e specifici compiti accertati dal CTU, comportava una abnorme usura.
Per la cassazione di tale decisione ricorre, formulando due motivi di annullamento, l'INPS.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, denunciando "violazione e falsa applicazione dell'art. 10 della legge n. 639 del 1939 e successive modificazioni", nonché motivazione insufficiente e contraddittoria su un punto decisivo della controversia, la difesa dell'INPS lamenta che il Tribunale non ha tenuto conto del fatto che il sig. ON era stato assunto in quota invalidi presso il Comune di Palermo, il che rappresentava un riconoscimento dell'idoneità fisica a svolgere le mansioni a lui affidate.
Assume che l'assunzione degli invalidi ai sensi della legge n. 482 del 1968 assicura la compatibilità delle condizioni fisiche con l'occupazione, compatibilità accertata dall'apposita commissione medica (art. 20, commi 3 e 4, della citata legge); e che la stessa legge consente all'invalido di chiedere di essere adibito a mansioni compatibili con il suo stato di salute e non usuranti. Tale specifica tutela escluderebbe pertanto che possa essere riconosciuto all'invalido il diritto alla pensione di invalidità per il solo fatto di trovarsi a svolgere momentaneamente e/o residualmente un'attività ritenuta usurante (Cass. 1749/86). Lamenta altresì che il giudice d'appello ha disatteso le richieste dell'INPS volte ad accertare se effettivamente l'assistito fosse adibito a mansioni pesanti, omettendo di compiere un concreto accertamento su tali mansioni e limitandosi a richiamare la circostanza che i molteplici compiti affidati al bidello erano stati accertati personalmente dal CTU e ritenuti usuranti. Con il secondo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 8 del D.L. 12 settembre 1983 n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983 n. 638, nonché difetto di motivazione su un punto decisivo della controversia, la difesa dell'INPS assume che il requisito reddituale, introdotto dal citato art. 8 ai fini della concreta erogabilità della pensione, deve essere accertato allorquando viene pronunciata sentenza di condanna al pagamento della pensione di invalidità; e lamenta che il giudice d'appello non ha svolto alcuna indagine sul punto, pur risultando acquisite agli atti processuali le dichiarazioni dei redditi del sig. ON.
Rileva che il mancato accertamento di tale requisito è deducibile in sede di legittimità sotto il profilo dell'omesso esame di un punto decisivo (Cass. 3771/1988; 824/1989). Il primo motivo del ricorso - che, pur denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 10 "della legge n. 639 del 1939 e successive modificazioni", si riferisce, in realtà, all'art. 10 del R.D.L. 14 aprile 1939 n. 636, convertito, con modificazioni, nella legge 6 luglio 1939 n. 1272 - è infondato. In ordine alla revoca della pensione di invalidità non per miglioramento delle condizioni fisiche del pensionato ma per recupero della capacità di guadagno per effetto di un proficuo e non usurante riadattamento lavorativo, questa Corte ha precisato che "ove il detto recupero trovi origine nell'assunzione di un invalido ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482, l'impiego così conseguito, pur non costituendo di per sè solo sicuro indizio di recuperata capacità di guadagno, rende legittima la revoca della pensione di invalidità precedentemente riconosciuta se si accerta (con riferimento alla situazione attuale e concreta e alle mansioni effettivamente svolte) che la nuova occupazione presenta i caratteri della normalità, della continuità della durata e del carattere non usurante" (Cass., 27 giugno 1992 n. 8056). Nella fattispecie in esame il Tribunale ha ritenuto che il lavoro espletato dal sig. ON, bidello presso una scuola comunale di Palermo, in considerazione dei molteplici e specifici compiti accertati personalmente dal CTU e indicati nella relazione di consulenza, rivestisse carattere usurante in relazione alle infermità riscontrate: calcolosi renale sinistra con ripetuti episodi di colica e di anuria, complicata da pielonefrite recidivante e da tubercolosi renale, in soggetto mononefro, iperteso, con iniziale insufficienza renale cronica, malattia ulcerosa gastroduodenale, epatite cronica virale e segni di bronchite cronica e di poliartrosi".
L'Istituto lamenta che il Tribunale ha disatteso le proprie richieste volte ad accertare se effettivamente l'assicurato fosse adibito a mansioni pesanti, ma non deduce in che cosa siano consistite tali richieste (prove testimoniali o altro) e se fossero state tempestivamente articolate nella memoria difensiva in primo grado.
Il che rende la censura inammissibile.
Va comunque rilevato che dalla consulenza tecnica di secondo grado, posta dai giudici di appello a base della decisione, risulta che il CTU ha ritenuto le mansioni svolte dal ON, tra le quali anche la pulizia dei locali - come personalmente accertato presso la scuola - non adatte ad un soggetto affetto dalle malattie sopra evidenziate.
Il che esclude che si trattasse dello svolgimento solo temporaneo di un'attività usurante.
Il secondo motivo di ricorso è inammissibile.
Il requisito del reddito previsto dall'art. 8 del D.L. 12 settembre 1983 n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983 n. 638, configura un elemento esterno alla fattispecie costitutiva del diritto al trattamento previdenziale, la cui erogazione resta impedita nel periodo in cui è superata la soglia del reddito;
mentre è sempre possibile, quindi, ottenere una sentenza meramente dichiarativa del diritto alla pensione di invalidità pur senza l'accertamento del suddetto requisito, non può pronunciarsi sentenza di condanna al pagamento della suddetta presentazione in mancanza di tale accertamento (Cass. 4 novembre 1994 n. 9101; 16 maggio 1995 n. 5357). Il mancato accertamento di tale requisito da parte del giudice di merito, che abbia pronunciata sentenza di condanna al pagamento della pensione, è deducibile anche per la prima volta in sede di legittimità sotto il profilo dell'omesso esame di un punto decisivo della controversia.
La difesa dell'INPS ha però omesso di indicare i redditi risultanti dalle dichiarazioni dei redditi del sig. ON (dichiarazioni di cui lamenta l'omesso esame) e, quindi, di illustrare come tali redditi siano superiori al triplo dell'ammontare del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti calcolato in misura pari a tredici volte l'importo mensile in vigore al 1 gennaio di ciascun anno.
Non ha, quindi, dimostrato che la valutazione del requisito reddituale, sulla base dei documenti acquisiti in causa, avrebbe comportato la mancata condanna all'erogazione della pensione. Manca quindi la dimostrazione della decisività dei documenti e, di conseguenza, del punto della controversia non esaminato, donde la inammissibilità del motivo così come formulato.
Per tutto quanto esposto il ricorso va rigettato, con la condanna dell'Istituto ricorrente al rimborso delle spese di questo giudizio di legittimità in favore del resistente.
P.T.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna l'INPS al rimborso delle spese in favore del resistente, spese che liquida in lire 15.000 oltre lire 3.500.000 (tremilionicinquecentomila) per onorari di avvocato. Così deciso in Roma il 25 gennaio 1999.