Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 04/06/1999, n. 5507
CASS
Sentenza 4 giugno 1999

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La revoca della pensione di invalidità può conseguire non solo ad un effettivo miglioramento delle condizioni fisiche del pensionato ma anche ad un recupero della capacità di guadagno derivante da un proficuo e non usurante riadattamento lavorativo, che consente all'assicurato di svolgere continuativamente e senza danno una attività confacente alle sue attitudini. Ove il detto recupero trovi origine nell'assunzione di un invalido ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482, l'impiego così conseguito, pur non costituendo di per sè solo sicuro indizio di recuperata capacità di guadagno, rende legittima la revoca della pensione d'invalidità precedentemente riconosciuta se si accerta (con riferimento alla situazione attuale e concreta e alle mansioni effettivamente svolte) che la nuova occupazione presenta i requisiti della normalità, della continuità della durata e del carattere non usurante.

Il requisito del reddito previsto dall'art. 8 del D.L. 12 settembre 1983 n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983 n. 638, configura un elemento esterno alla fattispecie costitutiva del diritto al trattamento previdenziale, la cui erogazione resta impedita nei periodi in cui è superata la soglia del reddito; pertanto, mentre è sempre possibile ottenere una sentenza meramente dichiarativa del diritto alla pensione di invalidità pur senza l'accertamento del suddetto requisito, non può pronunciarsi sentenza di condanna al pagamento della suddetta prestazione in mancanza di tale accertamento.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 04/06/1999, n. 5507
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5507
    Data del deposito : 4 giugno 1999

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