Sentenza 6 marzo 2003
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/03/2003, n. 3372 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3372 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2003 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Composta dagli Il0 3 3 72 / 03 Lavoro Dott. Vincenzo MILEO - Presidente- R.G.N. 14578/00 Consigliere- Cron. 7693. Dott. Natale CAPITANIO Dott. SQ PICONE Consigliere Rep. Rel. Consigliere Dott. Paolo STILE Ud.30/10/02 - Dott. Aldo DE MATTEIS - Consigliere ha pronunciato la seguente S E N TE NZA sul ricorso proposto da: F.F.S.S. S.P.A.- FERROVIE DELLO STATO, SOCIETA' DI TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI, in persona del legale pro tempore, elettivamente domiciliato rappresentante VITTORIO EMANUELE II 326, presso lo in ROMA CORSO studio dell'avvocato RENATO SCOGNAMIGLIO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
-P ricorrente
contro
IMBURGIA PASQUALE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ROMAGNA 14, presso lo studio dell'avvocato ALBERTO rappresentato e difeso dagli avvocati MARIO 2002 BUZZI, 4262 MILONE, VINCENZA SCARDINA, giusta delega in atti;
-1- controricorrente avverso la sentenza n. 396/99 del Tribunale di TERMINI IMERESE, depositata il 05/07/99 R.G.N. 161/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/10/02 dal Consigliere Dott. Paolo STILE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo GAMBARDELLA che ha concluso, per estinzione del procedimento. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il Tribunale di Termini Imerese, rigettando l'appello delle Ferrovie dello Stato SpA, ha confermato la sentenza di primo grado, recante la condanna della società appellante al pagamento, in favore dell'appellato, lavoratore alle dipendenze della stessa società, delle somme maturate nel periodo dal 1° novembre 1992 al 31 dicembre 1994, relative al cosiddetto integrativo - bis'>. La Società Ferrovie dello Stato ricorre, sulla base di un solo motivo di censura, per la cassazione di questa sentenza. Il lavoratore resiste con controricorso. E' stato depositato dal difensore della S.p.A. Ferrovie dello Stato "atto di comunicazione di deposito di documenti" (art.372, secondo comma, c.p.c.). Motivi della decisione Va preliminarmente rilevato che come accennato in narrativa- è stato depositato dal difensore della S.p.A. Ferrovie dello Stato presso la Cancelleria di questa Corte "Atto di comunicazione di deposito di documenti (art.372, secondo comma c.p.c.), concernente la produzione di "atto di rinuncia" da parte di IA SQ con il quale lo stesso, premesso di avere raggiunto un'intesa con la società datrice di lavoro per l'inquadramento nel profilo superiore di Capo Gestione Sovrintendente con decorrenza dall'1 aprile 2002, ad integrazione e completamento dell'accordo in parola, dichiara di rinunciare agli effetti della sentenza di primo grado n. 616/98 resa dal Pretore G.L. di Termini Imerese, confermata in grado di appello dal Tribunale della stessa città, avente ad oggetto il pagamento del c.d. integrativo bis, "rinunciando conseguentemente a coltivare il giudizio promosso dalla Società F.S. innanzi alla Corte di Cassazione avverso la predetta sentenza resa in grado di appello". In siffatta situazione deve dichiararsi l'avvenuta cessazione della materia del contendere con conseguente inammissibilità (sopravvenuta) del ricorso. La intervenuta conciliazione della lite successivamente alla proposizione del ricorso per cassazione, infatti, facendo venire meno l'interesse a proseguire il processo comporta la inammissibilità del 1 ricorso stesso per cessazione della materia del contendere (cfr. Cass. sez. un. 28 maggio 2000 n.368 e 28 settembre 2000 n.1048). Stimasi compensare tra le parti le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte dichiara e sta inammissibile il ricorso per cessata materia del contendere e compensa tra le parti le spese del presente giudizio. Cosi' deciso in Roma, il 30 ottobre 2002. Il Consigliere est. Il Presidente Vincenzo Mills Verbst ENTE DA COSTA DI BOLLO, DI CANCELLERE SPESA, TASSA Celleria ON E 7046 1-8-73 N. 533 LIERE DELL'ART. 10 2