Sentenza 17 novembre 1998
Massime • 1
In materia di misure cautelari la dichiarazione di incompetenza pronunciata nel giudizio di legittimità rende precaria, ai sensi dell'art. 27 cod. proc. pen. la misura cautelare disposta dal giudice incompetente.
Commentario • 1
- 1. Sentenza Cassazione Civile n. 6990 del 03https://www.laleggepertutti.it/
Cassazione civile sez. II, 03/03/2022, (ud. 25/01/2022, dep. 03/03/2022), n.6990 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente – Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere – Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere – Dott. DONGIACOMO Giuseppe – rel. Consigliere – Dott. LA BATTAGLIA Luigi – Consigliere – ha pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso 24176/2017 proposto da: G.P., rappresentato e difeso dall'Avvocato BRUNO BARBATO MASTRANDREA, per procura in calce al ricorso; – ricorrente – contro B.E., C.A.M., C.E., C.F., C.M., C.A., in qualità di eredi di Ce.Ma.; – intimati – avverso la SENTENZA N. …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 17/11/1998, n. 6203 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6203 |
| Data del deposito : | 17 novembre 1998 |
Testo completo
Composta dagli ill.mi sigg.: Camera di consiglio
Dott. Bruno Foscarini Presidente del 17/11/1998
Dott. Renato Luigi Calabrese Consigliere SENTENZA
" Pierfrancesco Marini " N. 6203
" Mario Rotella " REGISTRO GENERALE
" Aniello Nappi " N. 37116/98 +
N. 42405/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
BI OM, n. ad Africo il 9 agosto 1967
CR CI NI, n. ad Africo l'11 aprile 1966 LI RE, n. a Bruzzano Zeffirio il 23 novembre 1964 ON GI, n. a Bruzzano Zeffirio il 28 novembre 1954 LI RI, n. ad Africo il 4 marzo 1958
avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Reggio Calabria depositata il 29 agosto 1998 Sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Aniello NAPPI Udite le conclusioni del P.M. Dr. C. Di Zenzo che ha chiesto il rigetto dei ricorsi
Uditi i difensori avv.ti T. Mancini, D. Cartolano, F. Vigna, M. Petrelli.
Motivi della decisione
1. Con l'ordinanza impugnata il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Reggio Calabria dispose la custodia cautelare in carcere nei confronti di OM BI, CI NI CR, RE LI, GI ON, RI LI e Giorgio De Stefano, tutti sottoposti a indagini per il delitto di sequestro di persona commesso il 28 gennaio 1990, allorché BE AÒ, mentre si trovava a Morlupo in compagnia di NT CI, fu costretto a salire su un auto a bordo della quale si trovavano BI, CR e LI, e fu portato nella villa di ON a Montelarco, dove fu interrogato dall'avv. Giorgio De Stefano in ordine alle ragioni della sua presenza in provincia di Roma e, poi, liberato per ordine dello stesso De Stefano, nonostante l'opposizione di alcuni dei sequestratori che volevano ucciderlo. Rilevò il giudice del merito che il sequestro di BE NA da parte del clan De Stefano, in contrapposizione al clan RR LL, era stato riferito già da tempo da alcuni collaboratori di giustizia, come CO AU, IN GU e OM ES, che ne avevano avuto confidenza dallo stesso NA durante la comune detenzione in carcere. Tali dichiarazioni, già riscontrate dall'accertata presenza di NA a Morlupo all'epoca del sequestro e da altre dichiarazioni confermative dell'esistenza di un piano del clan RR-LL per l'eliminazione dell'avv. Giorgio De Stefano, ritenuto la vera mente del clan avversario, avevano poi ricevuto definitiva conferma dalla deposizione della ragazza con la quale NA si trovava al momento del sequestro, che aveva fornito precise indicazioni circa le modalità del sequestro e le persone che vi parteciparono. Sicché sussistono gravi indizi di colpevolezza idonei a giustificare la misura, imposta, quanto alle esigenze cautelari, dalla presunzione di pericolosità che l'art. 275 comma 3 c.p.p. ricollega alla finalità mafiosa del delitto contestato.
Ricorrono per cassazione OM BI, CI NI CR, RE LI, GI ON e RI LI. OM BI e CI NI CR propongono tre motivi d'impugnazione.
Con il primo motivo i ricorrenti deducono violazione di legge, lamentando che il provvedimento cautelare sia stato adottato da un giudice incompetente per territorio.
Con il secondo motivo i ricorrenti deducono vizio di motivazione in ordine al presupposto probatorio della misura. Lamentano in particolare che non vengono indicati elementi idonei alla configurabilità di un sequestro di persona, mai denunciato dalla presunta vittima, perché manca una qualsiasi descrizione del fatto che possa rivelare un'effettiva privazione della libertà di BE NA, salvo la costrizione che egli subì allorché fu indotto ad arrestare la marcia del suo motorino dalla vettura che gli si parò dinanzi, come riferito dalla testimone oculare. E aggiungono che, comunque, la misura è stata disposta sulla base delle dichiarazioni di CO AU, il quale si riferisce non all'attuale indagato ma a suo cugino UR CR, e dell'accompagnatrice di NA, inattendibile per l'interesse processuale derivante da una possibile accusa di favoreggiamento e per la dovizia di particolari che riesce a ricordare dopo otto anni dai fatti riferiti.
Con il terzo motivo, infine, i ricorrenti deducono mancanza di motivazione in ordine al presupposto cautelare della misura, lamentando che non si sia tenuto conto del tempo trascorso dalla commissione del fatto.
In motivi aggiunti per CR si deduce altresì che si basa su un'erronea ricostruzione di fatti e identificazione di persone l'inquadramento del supposto sequestro di persona nell'ambito di una guerra tra cosche mafiose contrapposte.
RE LI e GI ON propongono tre motivi d'impugnazione.
Con il primo motivo i ricorrenti eccepiscono la nullità dell'ordinanza impugnata per incompetenza territoriale del giudice. Con il secondo motivo i ricorrenti deducono violazione dell'art. 273 c.p.p. e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata.
Sostiene in particolare ON che nei suoi confronti v'è solo la dichiarazione di CO AU, ma con scarsa rilevanza probatoria per la mancanza di riscontri e perché la villa nella quale sarebbe stato portato il sequestrato era nella disponibilità anche di ET ON e di suo nipote RE LI. Mentre LI rileva di essere stato individuato solo sulla base delle dichiarazioni dell'accompagnatrice di NA, peraltro del tutto inidonee allo scopo. Aggiungono, poi, entrambi i ricorrenti che i collaboratori di giustizia si contraddicono (sul contesto delle confidenze carcerarie ricevute da NA, sul luogo del sequestro, sulla giustificazione fornita da NA ai sequestratori circa le ragioni della sua presenza a Morlupo, sulle modalità del trasporto, sulle ragioni del rilascio del sequestrato) e non possono essere considerati attendibili in ragione del loro spessore criminale, come avviene nell'ordinanza impugnata. Nè elementi di prova di un sequestro possono desumersi dalle generiche dichiarazioni dell'accompagnatrice di NA, che non riferisce di violenze o coercizioni. Con il terzo motivo i ricorrenti deducono violazione dell'art. 274 c.p.p., sostenendo che non risulta mai contestata loro l'appartenenza ad associazioni criminali mentre l'assenza di precedenti per ON e l'irrilevanza dei precedenti di LI, oltre alla condotta abituale di vita di entrambi, escludono l'esistenza di esigenze cautelari. Aggiungono che erroneamente il giudice del merito non ha tenuto conto del tempo trascorso dal fatto contestato. RI LI deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al presupposto probatorio della misura, fondata sulle contraddittoria dichiarazioni di alcuni collaboratori di giustizia rese nel 1992 e sulla deposizione di una testimone che non ha mai indicato LI come autore del sequestro, avendolo riconosciuto solo come uno dei calabresi presenti a Morlupo, in contraddizione, peraltro, con le risultanze delle informative di polizia giudiziaria.
2. Sono fondati i motivi dei ricorsi con i quali è stata dedotta l'incompetenza per territorio del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Reggio Calabria, che ha adottato l'ordinanza cautelare impugnata.
È indiscusso, invero, che il reato risulta contestato come commesso a Morlupo, comune ricompreso nell'ambito della competenza territoriale del Tribunale di Roma. E, benché nell'imputazione e nella motivazione dell'ordinanza impugnata il reato per il quale è stata applicata la misura cautelare venga inscritto nel contesto di un'associazione criminale, non risulta che la partecipazione al delitto associativo sia stata contestata ad alcuno degli attuali ricorrenti. Sicché deve escludersi che in ordine al contestato delitto di sequestro di persona sia allo stato configurabile una competenza per connessione del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Reggio Calabria, il quale, peraltro, nell'ordinanza impugnata non ha in alcun modo giustificato l'implicita affermazione della sua competenza in ordine a un reato dichiaratamente consumato nella circoscrizione di altro tribunale. Ciò premesso, occorre chiarire quali siano le conseguenze della rilevata incompetenza per territorio.
Secondo quanto prevede l'art. 22 c.p.p., il giudice per le indagini preliminari, richiesto di adottare un qualsiasi provvedimento, ivi compresa l'ordinanza di applicazione di una misura cautelare, può dichiarare la propria incompetenza e rifiutarsi di provvedere nel merito, restituendo gli atti al pubblico ministero. Tuttavia l'art. 291 comma 2 c.p.p. stabilisce che, quando sia richiesto di applicare una misura cautelare personale, il giudice che, pur riconoscendosi incompetente, accerti l'urgenza di soddisfare un'esigenza cautelare, deve disporre la misura necessaria con lo stesso provvedimento con il quale si dichiara incompetente. Può ben dirsi allora che l'art. 291 comma 2 c.p.p. pone un limite al dettato normativo dell'art. 22 c.p.p., escludendo che il giudice per le indagini preliminari possa rifiutare per ragioni di competenza l'applicazione di una misura cautelare urgente. E poiché l'art. 291 c.p.p. è applicabile in qualsiasi fase del procedimento, ne consegue che, in tema di misure cautelari personali, quand'anche il giudice rilevi la propria incompetenza, dovrà pur sempre esaminare nel merito la richiesta di misura cautelare personale, perché sarà legittimato a rigettarla solo quando la misura di cui sussistano i presupposti non risulti urgente.
È ben difficile, però, che l'accertata esistenza di alcuna delle esigenze previste dall'art. 274 c.p.p. possa consentire di ritenere non urgente la misura cautelare. E ciò significa che di regola l'incompetenza del giudice adito è irrilevante ai fini della decisione su una richiesta di applicazione di misure cautelari personali.
A limitare il rigore di questa disciplina sta, tuttavia, l'art. 27 c.p.p., il quale stabilisce che "le misure cautelari disposte dal giudice che, contestualmente o successivamente, si dichiara incompetente per qualsiasi causa cessano di avere effetto se, entro venti giorni dall'ordinanza di trasmissione degli atti, il giudice competente non provvede a norma degli artt. 292, 317 e 321". Sicché è vero che di regola l'incompetenza non esime il giudice dal provvedere nel merito della richiesta di applicazione di una misura cautelare personale, ma è anche vero che il provvedimento adottato dal giudice incompetente ha un'efficacia solo provvisoria, richiedendo, comunque, l'adozione di un nuovo provvedimento da parte del giudice competente.
Basandosi su questa norma, la giurisprudenza ha ritenuto che l'incompetenza, per qualsiasi causa, del giudice che ha adottato una misura cautelare possa essere dedotta con le impugnazioni de libertate e riconosciuta dal giudice del riesame o dalla Corte di cassazione;
con la conseguenza che anche l'incompetenza dichiarata dal giudice dell'impugnazione renda provvisoria l'efficacia del provvedimento cautelare (Cass., sez. un., 20 luglio 1994, De Lorenzo, m. 198217; Cass., sez. un., 25 ottobre 1994, De Lorenzo, m. 199393). In realtà una parte della giurisprudenza sostiene che l'incompetenza non è deducibile come vizio del provvedimento cautelare, in quanto non ne determina la nullità (Cass., sez. II, 10 gennaio 1994, Di Maria, m. 196525). Ma a questa giurisprudenza si può obiettare che la decisione del giudice dell'impugnazione è sempre in qualche modo sostitutiva o integrativa del provvedimento impugnato;
e deve, pertanto, averne i medesimi effetti, anche se la dichiarazione d'incompetenza non ne comporta l'invalidità. E del resto un'indicazione in tal senso si desume certamente dall'art. 32 comma 3 c.p.p., che prevede espressamente l'applicazione dell'art. 27 c.p.p.
anche in conseguenza della risoluzione di conflitti di competenza da parte della Corte di cassazione. Sicché è condivisibile l'orientamento delle Sezioni Unite di questa Corte, secondo il quale anche la dichiarazione d'incompetenza pronunciata nel giudizio di legittimità rende precaria, ai sensi dell'art. 27 c.p.p., la misura cautelare disposta dal giudice incompetente.
D'altro canto, perché la misura cautelare risulti validamente, e sia pure precariamente, adottata dal giudice incompetente, è pur sempre necessario che, ai sensi dell'art. 291 c.p.p., sussista l'urgenza di soddisfare un'esigenza cautelare. E se è vero che difficilmente un'esigenza cautelare può risultare non urgente, non può tuttavia escludersi che una tale evenienza sia dia, non è escluso, cioè, che si manifesti rilevante l'interrogativo circa l'effettiva urgenza di provvedere all'applicazione di una misura cautelare di cui pure sussistano i presupposti. In questi casi, se l'incompetenza è rilevata dallo stesso giudice che adotta la misura, il provvedimento cautelare deve essere motivato anche con riferimento al presupposto dell'urgenza di provvedere, esplicitamente richiesto dall'art. 291 comma 2 c.p.p; se, invece, l'incompetenza è rilevata dal giudice dell'impugnazione, il presupposto dell'urgenza deve essere direttamente verificato da tale giudice: con riferimento ai dati processuali, ove si tratti di impugnazione di merito, con esclusivo riferimento a quanto implicitamente desumibile dalla motivazione del provvedimento impugnato, ove si tratti di impugnazione di legittimità.
Nel caso in esame il reato per il quale la misura è stata adottata risulta contestato come commesso il 28 gennaio 1990; e nessuna delle argomentazioni esibite dal giudice del per affermare l'esistenza di esigenze cautelari è interpretabile come plausibile affermazione di un'urgenza di provvedere. Invero l'inquadramento del fatto nell'attività di un'associazione criminale è priva di qualsiasi riscontro concreto, ne' il giudice del merito spiega per quale ragione la misura restrittiva sia oggi giustificabile con riferimento a quell'unico episodio di quasi un decennio addietro e non venga, invece, adottata per l'asserita partecipazione dei ricorrenti alla pericolosa associazione criminale nel cui contesto lo stesso reato si inserirebbe.
Deve, pertanto, ritenersi che il provvedimento impugnato sia del tutto carente di motivazione in ordine al presupposto dell'urgenza di provvedere previsto dall'art. 291 comma 2 c.p.p., in aggiunta ai presupposti di cui agli art. 273 e 274 c.p.p., per i casi in cui la misura cautelare sia adottata da giudice incompetente. E poiché questa carenza di motivazione deve ritenersi quantomeno implicitamente dedotta dai ricorrenti, che hanno eccepito l'incompetenza e la mancanza di riferimenti al tempo decorso dal fatto contestato, l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Reggio Calabria deve essere annullata senza rinvio.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata per incompetenza territoriale del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Reggio Calabria.
Ordina l'immediata liberazione dei ricorrenti se non detenuti per altra causa.
Manda la cancelleria per gli adempimenti prescritti dall'art. 626 c.p.p. Così deciso in Roma, il 17 novembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 18 gennaio 1999