Sentenza 6 dicembre 2013
Massime • 1
Il beneficio della sospensione condizionale, riconosciuto in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti, deve essere revocato nel caso in cui sopravvenga una condanna entro i termini previsti dall'art 168, comma primo, n. 1 cod. pen.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 06/12/2013, n. 19949 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19949 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GIORDANO Umberto - Presidente - del 06/12/2013
Dott. CAVALLO Aldo - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. LA POSTA Lucia - Consigliere - N. 3944
Dott. CASA Filippo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BONI Monica - Consigliere - N. 25298/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TR RL BE N. IL 26/01/1962;
avverso l'ordinanza n. 150/2013 GIP TRIBUNALE di MILANO, del 18/04/2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO CAVALLO;
lette le conclusioni del PG Dott. CEDRANGOLO Oscar, il quale ha chiesto di dichiarare l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con ordinanza, deliberata il 18 aprile 2013, il Gip del Tribunale di Milano, in funzione di giudice della esecuzione, per quanto qui rileva, ha revocato, in accoglimento della richiesta del Pubblico Ministero, il beneficio della sospensione condizionale della esecuzione della pena elargito a AT CA BE, con sentenza di applicazione pena dell'8 aprile 2005 (irrevocabile il 24 maggio 2005), ed ha respinto l'istanza del condannato per il riconoscimento della continuazione tra i delitti oggetto di tale sentenza (associazione per delinquere finalizzata alle truffe relative ad autovetture ed i reati di truffa relativi ad autovetture) e quelli (associazione per delinquere finalizzata all'appropriazione indebita di autovettura ed i reati di appropriazione indebita di autovetture) oggetto di una seconda sentenza di applicazione pena pronunciate nei suoi confronti (la n. 2876/2011) che aveva costituito la causa di revoca del beneficio.
1.1 Il Gip del Tribunale di Milano ha motivato:
- i delitti di associazione per delinquere finalizzata all'appropriazione indebita di autovettura ed i reati di appropriazione indebita di autovetture, oggetto della citata sentenza n. 2876/2011, comportano, ai sensi dell'art. 168 c.p., comma 1, n. 1, la revoca della sospensione condizionale della esecuzione della pena concessa con la pronuncia del dell'8 aprile 2005;
- infondata è l'obiezione difensiva fondata sul rilievo che la pena sospesa era stata inflitta col rito della applicazione della pena su richiesta;
- l'intervallo di tempo, sette anni, intercorso tra la perpetrazione dei delitti, troppo elevato per i tenerli frutto di un disegno criminale comune, esclude la identità del disegno criminoso.
2. Ricorre per cassazione il condannato, per il tramite del difensore di fiducia, avvocato Danilo Buongiorno, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata che ritiene illegittima sotto diversi profili.
Il ricorrente deduce, in primo luogo, che la previsione dell'art. 168 c.p., comma 1, n. 1 non può, nella specie, trovare applicazione, non rivestendo il AT, in relazione alla pena condizionalmente sospesa e applicata col rito speciale, la qualità di condannato;
richiama alcuni non recenti arresti, anche delle Sezioni Unite, in ordine alla irrilevanza, ai fini della revoca del beneficio, della sentenza di applicazione della pena su richiesta, non implicando la pronuncia alcun accertamento di responsabilità.
Il ricorrente deduce, altresì, che l'intervallo di tempo trascorso tra la commissione dei delitti, non costituirebbe motivo sufficiente per escludere la continuazione;
che il giudice dell'esecuzione non avrebbe valutato le deduzioni - scilicet: identità dei singoli reati, analogia del contesto fattuale in cui erano stati consumati, similarità delle modalità esecutive - sulla base delle quali il condannato ha postulato la ricorrenza dell'originario disegno criminoso.
3 Il procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, con atto del 12 luglio 2013, oppone che i motivi del ricorso sono manifestamente infondati.
4. Il ricorso è manifestamente infondato.
4.1 Questa Corte, con consolidato orientamento, ha fissato il principio di diritto secondo il quale "il beneficio della sospensione condizionale, riconosciuto in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti, deve essere revocato nel caso in cui sopravvenga una condanna entro i termini previsti dall'art. 168 c.p., comma 1, n. 1" (Sez. 5, 20 settembre 1999, n. 4142, Montelatici,
massima n. 214484; Sez. 1, 18 ottobre 2000, n. 5909, Pagliuso, massima n. 217944; Sez. 1, 31 ottobre 2000, n. 3389, Nahib, massima n. 217945; Sez. 1, 8 febbraio 2002, n. 10068, Vallinoti, massima n. 220972).
Affatto inconsistente e pretestuoso è l'argomento del ricorrente, fondato sul dato meramente letterale del lemma "condannato" - contenuto nella proposizione subordinata ipotetica della prima parte dell'art. 168 c.p.: ".... qualora... il condannato..."; il richiamo operato dell'art. 444 c.p.p., comma 3 all'istituto della sospensione condizionale della esecuzione della pena comporta necessariamente che - in relazione al combinato disposto tra la norma del codice di rito e quella del codice penale - le parole "sentenza di condanna", "condanna", e "condannato", contenute negli artt. 163, 164 e 165 c.p. per quanto rileva - nell'art. 168 c.p., debbano intendersi riferite, rispettivamente, alla sentenza di applicazione della pena su richiesta di concessione del beneficio e al beneficiario della sospensione condizionale della esecuzione della pena (in termini, da ultimo, Sez. 1, 11 marzo 2008, n. 13799, Di Gaspare, massima n. 240509).
4.2 Non ricorrono, alla evidenza, profili di illegittimità relativamente alla negazione della sussistenza del vincolo della continuazione.
Il giudice dell'esecuzione ha negato il riconoscimento della continuazione, in quanto ha escluso la ricorrenza del medesimo disegno criminoso tra i delitti di commessi dal condannato tra il 1996 ed il 1999 - oggetto della prima condanna (commessi in danno della FIAT) - e quelli successivamente perpetrati (in danno della Hertz) nel periodo 2006-2010, ovvero a distanza di sette anni. In ordine alla quaestio facti controversa dell'accertamento del postulato disegno criminoso, la negativa conclusione del giudice a quo è sorretta - come illustrato nel paragrafo che precede sub 1.1 - da motivazione concisa ma adeguata, affatto immune da contraddizioni o illogicità di sorta, sicuramente contenuta entro i confini della plausibile opinabilità di apprezzamento e valutazione (v. per tutte:
Cass., Sez. 1, 5 maggio 1967, n. 624, Maruzzella, massima n. 105775, Cass., Sez. 4, 2 dicembre 2003, n. 4842, Elia, massima n. 229369) e, pertanto, sottratta a ogni sindacato nella sede del presente scrutinio di legittimità; laddove i rilievi, le deduzioni e le doglianze espressi dal ricorrente, benché inscenati sotto la prospettazione di vitia della motivazione, si sviluppano tutti nell'orbita delle censure di merito, sicché, consistendo in motivi diversi da quelli consentiti dalla legge con il ricorso per cassazione, sono inammissibili à termini dell'art. 606 c.p.p., comma 3. 4.3 Conseguono la declaratoria della inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto dei motivi e in difetto della ipotesi di esclusione di colpa nella proposizione della impugnazione - al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma, che la Corte determina, nella misura congrua ed equa, infra indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 (mille) alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 14 maggio 2014