Sentenza 15 gennaio 2003
Massime • 1
Rispetto al terzo, quale deve considerarsi il curatore fallimentare nell'esercizio dell'azione revocatoria, la autenticazione delle sottoscrizioni di una scrittura privata non assurge ad autonomo requisito di opponibilità, non considerando l'art. 2704 cod. civ. l'autenticazione delle sottoscrizioni in funzione di certezza della loro autenticità, ma al solo fine di certezza della data. Ne consegue che, pur non essendo il curatore tenuto, in quanto terzo, a disconoscere formalmente la scrittura a firma del fallito prodotta contro di lui dal convenuto in revocatoria, la mancata autenticazione della sottoscrizione del fallito stesso non ne determina "ipso facto" l'inopponibilità se non vi sia una contestuale contestazione della relativa provenienza dal detto del fallito, ben potendo la certezza della data essere provata "aliunde", in mancanza di autentica della sottoscrizione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 15/01/2003, n. 520 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 520 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOSAVIO NI - Presidente -
Dott. FELICETTI Francesco - Consigliere -
Dott. CECCHERINI Aldo - Consigliere -
Dott. DI AMATO Sergio - rel. Consigliere -
Dott. RAGONESI Vittorio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CURATELA ME EL LE, in persona del curatore Dott. Raffaele Avallone elettivamente domiciliato in ROMA VIA E. GIANTURCO 5, presso l'avvocato STUDIO CARBONI S. e G., rappresentato e difeso dall'avvocato ERMETE SOTIS, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
OT OV TO, DI VITO IMMACOLATA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA FABIO MASSIMO 33, presso l'avvocato FRANCA FAIOLA, rappresentati e difesi dall'avvocato WALTER TAMMETTA, giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 472/00 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 14/02/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/09/2002 dal Consigliere Dott. Sergio DI AMATO;
udito per il ricorrente l'Avvocato Sotis che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente l'Avvocato Tammetta che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto APICE che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo con l'assorbimento dei restanti motivi;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il fallimento di SQ LL conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Latina, i coniugi NI ON RO ed LA Di VI, chiedendo che fosse revocato, ai sensi dell'art. 67 l. fall., l'atto di compravendita, stipulato il 10 maggio 1986,
con il quale essi avevano acquistato un immobile in comune di Fondi. A fondamento della domanda il fallimento deduceva che la vendita era avvenuta nel biennio anteriore all'apertura della procedura (15 aprile 1988) per un prezzo di gran lunga inferiore al valore di mercato dell'immobile.
I convenuti contestavano la fondatezza della domanda, assumendo che la vendita era avvenuta nel febbraio del 1985 con un atto che formalmente era stato qualificato come preliminare di vendita, ma che in effetti era una vera e propria vendita. Il Tribunale di Latina, con sentenza del 7 agosto 1997, accoglieva la domanda. Avverso detta sentenza NI ON RO ed LA Di VI proponevano gravame e la Corte di appello di Roma, con sentenza del 14 febbraio 2000, in totale riforma della decisione di primo grado, rigettava la domanda del fallimento. In particolare, la Corte romana osservava che: 1) l'atto datato 13 febbraio 1985 aveva natura definitiva e non preliminare di contratto di vendita in quanto non solo era previsto il passaggio del possesso immediatamente agli acquirenti e veniva regolato minuziosamente il pagamento del prezzo, ma in tutte le clausole si parlava di vendita e non di promessa di vendita;
nel senso della definitività del contratto rilevava anche il fatto che gli acquirenti si erano accollati gli oneri della sanatoria delle difformità rispetto al progetto approvato;
2) l'atto in questione aveva data certa desumibile dal riferimento ad un assegno risultato incassato il 14 febbraio 1985; dal previsto pagamento di parte del prezzo a mezzo cambiali, effettivamente rilasciate e pagate, aventi scadenza dal 10 maggio 1985 al 10 dicembre 1985; dalla richiesta di sanatoria promossa dal RO in data 27 dicembre 1985, come previsto dal contratto;
dal fatto che nell'atto di vendita del 1986 si faceva riferimento alla pratica di condono e si dava atto che il possesso del bene, unitamente agli oneri corrispondenti, era passato all'acquirente in data 13 febbraio 1985.
Avverso detta sentenza il fallimento di SQ LL propone ricorso per cassazione, deducendo quattro motivi. NI ON RO ed LA Di VI resistono con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il fallimento ricorrente lamenta la violazione degli artt. 2702 e 1362 cod. civ. nonché dell'art. 67 l. fall., deducendo, sotto un primo profilo, che erroneamente la Corte di merito aveva considerato opponibile alla procedura la scrittura privata datata 13 febbraio 1985, considerato che le relative sottoscrizioni non erano autenticate. Sotto altro profilo deduce che erroneamente la definitività del contratto era stata desunta dalla traditio del possesso, dal pagamento di parte del prezzo e dal "mandato o onere di curare la sanatoria" edilizia;
infatti, proprio le clausole richiamate per dimostrare la certezza della data dimostravano che le parti avevano inteso differire il trasferimento della proprietà al momento in cui, scaduta l'ultima rata, il prezzo era stato pagato integralmente.
Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., in quanto la sentenza impugnata, tacendo sul fatto che le sottoscrizioni non erano autenticate, aveva implicitamente dato atto della prova della relativa autenticità ed opponibilità.
Con il terzo motivo il fallimento lamenta la violazione dell'art. 2909 c.c., considerato che la sentenza di primo grado non era stata impugnata nella parte in cui aveva affermato la non opponibilità alla procedura della scrittura datata 13 febbraio 1985, in quanto non autenticata nelle sottoscrizioni;
pertanto, sul punto si era formato il giudicato con conseguente assorbimento delle questioni attinenti alla data della scrittura.
Con il quarto motivo il ricorrente lamenta il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta natura definitiva del contratto datato 13 febbraio 1985, assumendo che tale conclusione era stata contraddittoriamente fondata sulla minuziosa regolamentazione del prezzo (oltre che sull'immediato trasferimento del possesso e sull'onere di curare la sanatoria edilizia), dimenticando che proprio questa regolamentazione doveva portare ad escludere la definitività dell'atto.
2. Quanto al primo profilo del primo motivo, occorre premettere che il thema decidendum sottoposto all'esame di questa Corte non coinvolge la questione della (in)opponibilità al fallimento di un contratto di compravendita immobiliare non trascritto prima della sentenza dichiarativa del fallimento del debitore (art. 45 l. fall.), ne' la questione della certezza della data in relazione alla idoneità dei fatti presi in considerazione per stabilire l'anteriorità della formazione della scrittura de qua rispetto al fallimento.
In questi termini, che, pertanto, non senza anomalia, prescindono dalla mancata trascrizione della scrittura, è infondato il primo profilo del primo motivo del ricorso. Infatti, rispetto al terzo, quale deve considerarsi il curatore nell'esercizio dell'azione revocatoria, la mancata autenticazione delle sottoscrizioni di una scrittura privata non assurge ad autonomo requisito di opponibilità.
L'art. 2704 cod. civ., che disciplina la data e non la provenienza della scrittura (Cass. 30 gennaio 1995, n. 1110) non prende in considerazione l'autenticazione delle sottoscrizioni in quanto rende certa l'autenticità, ma in quanto rende certa la data e, d'altro canto, la certezza della data postula la riferibilità della scrittura al suo autore, essendo altrimenti irrilevante, ma l'autenticità non esige necessariamente l'autenticazione delle sottoscrizioni. Pertanto, se è vero che il curatore che agisce in revocatoria non è tenuto, in quanto terzo, a disconoscere formalmente la scrittura a firma del fallito, contro di lui prodotta dal convenuto (Cass. 20 novembre 1969, n. 3774), la mancata autenticazione della sottoscrizione del fallito non ne determina di per sè l'inopponibilità, se non vi è una parallela contestazione della provenienza della scrittura dal fallito, in quanto la certezza della data può essere provata anche se la sottoscrizione non è autenticata. È, quindi, decisivo il rilievo che la mancata autenticazione delle sottoscrizioni è stata eccepita dall'odierno ricorrente, come risulta testualmente (l'atto datato 13 febbraio 1985 "non poteva essere considerato sotto alcun profilo una vendita definitiva, tanto è vero che non è stato trascritto ne' registrato nè sono state autenticate le firme") ai soli fini della qualificazione della fattispecie, senza alcuna contestazione in ordine alla sua provenienza. In altre parole, il punto controverso riguardava le conseguenze della mancata autenticazione sul piano della qualificazione dell'atto e della certezza della data, ma non la provenienza della scrittura dal fallito.
In conclusione, la mancata autenticazione delle sottoscrizioni assume di per sè rilievo solo ai fini della prova della certezza della data, che, tuttavia, può essere raggiunta altrimenti, come è accaduto nella specie, senza che il punto sia stato censurato in questa sede. L'autenticazione delle sottoscrizioni non ha, poi, un autonomo rilievo rispetto alla formalità della trascrizione, necessaria per opporre alla massa dei creditori un contratto di compravendita immobiliare stipulato prima del fallimento (art. 2643 n. 1 cod. civ.). Infatti, per tale aspetto l'opponibilità postula solo normalmente, e non necessariamente, l'autenticazione delle sottoscrizioni della scrittura, come è dimostrato dal fatto che la stessa può essere ottenuta con la trascrizione della domanda di accertamento giudiziale della sottoscrizione.
Quanto al secondo profilo del primo motivo, con cui si lamenta l'erronea attribuzione di natura definitiva al contratto del 13 febbraio 1985, lo stesso può essere esaminato unitamente al quarto motivo che ripropone la questione come vizio della motivazione. Entrambe le censure sono inammissibili, per violazione del principio di autosufficienza (v. Cass. 1^ febbraio 1995 n. 1161; Cass. 29 gennaio 1999 n. 802; Cass. 12 maggio 2000, n. 6112), atteso che il ricorso non riproduce il tenore delle clausole - relative alla rateizzazione del prezzo ed al momento stabilito dalle parti per la stipula del rogito notarile - che si assumono essere decisive ai fini della interpretazione del contratto come preliminare e non come definitivo.
Dalla irrilevanza, ai fini della opponibilità, della mera mancata autenticazione delle sottoscrizioni discende l'infondatezza anche del secondo motivo, che censura una pretesa affermazione di autenticità in assenza della relativa prova. In realtà, in assenza di contestazioni sulla provenienza della scrittura (non implicita nel rilievo della mancanza di autenticazione) la Corte territoriale si è pronunziata solo sulla certezza della data.
Il terzo motivo è infondato. La sentenza di primo grado aveva fondato la decisione sul rilievo che la scrittura prodotta dai convenuti aveva natura di "preliminare peraltro privo di data certa opponibile alla curatela non essendo stato mai registrato ne' le firme risultano autenticate". È evidente, quindi, che la mancanza di autenticazione delle sottoscrizioni non era stata presa in considerazione come autonoma ragione di inopponibilità, ma come elemento di una fattispecie nella quale non si poteva attribuire data certa alla scrittura. Proprio tale punto era stato impugnato con l'atto di appello e, pertanto, ciò basta per escludere che si fosse formato un giudicato interno.
Soccorrono giusti motivi per compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
rigetta il ricorso;
compensa le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 20 settembre 2002.
Depositato in Cancelleria il 15 gennaio 2003