Cass. pen., sez. III, sentenza 04/02/2014, n. 7338
CASS
Sentenza 4 febbraio 2014

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Non integra il reato di favoreggiamento della prostituzione la condotta di colui che si concede in sublocazione ad una prostituta, con la quale ha instaurato un rapporto sentimentale e di convivenza, dietro corrispettivo della metà del canone e delle spese, un immobile nella propria disponibilità, nel quale la donna esercita il meretricio in via del tutto autonoma e per suo conto. (In motivazione, la Corte ha precisato che la mera stipula del contratto di per sè non integra la fattispecie criminosa, in quanto l'atto negoziale, in assenza di altre prestazioni accessorie, come ad esempio l'esecuzione di inserzioni pubblicitarie, la fornitura di profilattici o la ricezione dei clienti, riguarda la persona e le sue esigenze abitative, e non costituisce diretto ausilio all'attività di prostituzione).

Commentari2

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 04/02/2014, n. 7338
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 7338
Data del deposito : 4 febbraio 2014

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