Sentenza 20 luglio 2016
Massime • 1
Il "manganello" o "sfollagente" è esplicitamente compreso tra le armi indicate nell'art. 4, comma primo, della legge n. 110 del 1975 di cui è vietato il porto, salvo le autorizzazioni previste dall'art. 42 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, in quanto strumento la cui destinazione naturale è l'offesa alla persona. (Fattispecie relativa al porto di un manganello telescopico della lunghezza complessiva di cm. 53, rinvenuto tra il cambio ed il sedile anteriore lato giudicato, della vettura condotta dall'imputato).
Commentario • 1
- 1. Porto di manganello: ultime sentenzeRedazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 22 febbraio 2021
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 20/07/2016, n. 21780 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21780 |
| Data del deposito : | 20 luglio 2016 |
Testo completo
21780 -17 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 20/07/2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA MARIASTEFANIA DI TOMASSI Dott. - Presidente - N. 958/2016 ANGELA TARDIO - Consigliere - Dott. REGISTRO GENERALE - Rel. Consigliere - N. 51956-2015 Dott. ALDO CAVALLO - Consigliere - Dott. ROSA ANNA SARACENO Dott. ALESSANDRO CENTONZE - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ZZ MA N. IL 13/01/1957 avverso la sentenza n. 3044/2015 CORTE APPELLO di MILANO, del 11/09/2015 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 20/07/2016 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO CAVALLO Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Delia Cordia che ha concluso per il ripetto del nurse;
Udito, per la parte civile, l'Avv Udit i difensor Avv. to Consolo dimentari, da Ае RITENUTO IN FATTO 1. ZZ AS sia nel giudizio di primo grado (instaurato a seguito di opposi- zione a decreto penale di condanna) che in quello di appello (svoltosi dinanzi alla Corte di Appello di Milano), è stato ritenuto colpevole della contravvenzione di cui all'art. 4 comma 2, legge n. 110 del 1975, e condannato, da ultimo, al pagamento della somma complessiva di euro 32.000,00, quale sanzione pecuniaria sostitutiva (ex art. 53 legge 689 del 1981) di quella (mesi 4 di arresto ed euro 2000,00 di ammenda) inflitta dal pri- mo giudice (il Tribunale monocratico di Como).
2. Il fatto contestato all'imputato, come ricostruito nelle sentenze di merito, è consi- stito nel porto - senza giustificato motivo al di fuori della propria abitazione, di un col- tello multiuso (marca Wenger) con lama lunga cm 10,5 nonché di un manganello tele- scopico della lunghezza complessiva di 53 cm.. Tali oggetti - entrambi contenuti nei rispettivi foderi nel primo pomeriggio del 24 novembre 2011 venivano rinvenuti nell'autovettura dell'imputato, sottoposta a controllo dai militari in servizio presso la dogana di Ponte Chiasso, in occasione del ritorno in Ita- lia, da un viaggio d'affari in Svizzera, del ZZ, imprenditore immobiliare, e segnata- mente: -- il manganello, tra il cambio ed il sedile anteriore lato guidatore;
- il coltello, nel vano porta oggetti della vettura.
3. A fronte del dato obiettivo del rinvenimento, l'imputato si è difeso affermando: - nell'immediatezza, che il coltello multiuso era da lui utilizzato durante le gite che organizzava ogni fine settimana con i propri figli, e che lo stesso era stato inavvertita- mente dimenticato nel vano porta oggetti dell'auto; nel corso dell'istruttoria dibattimentale, che il manganello (da lui acquistato, uni- tamente ad altri, per la difesa personale di ciascun familiare, essendo la sua abitazione ubicata in una zona piuttosto pericolosa) era stato riposto nell'auto, a sua insaputa, ve- nendo lo stesso utilizzato, come riferitogli dai familiari, "per battere il perno di un cancel- lo automatico difettoso".
4. Ad avviso dei giudici di merito tali circostanze non costituivano, però, un "giustifi- cato motivo" e pertanto è stata affermata la penale responsabilità del ZZ, precisando in particolare il primo giudice, anche attraverso pertinenti riferimenti giurisprudenziali: che il coltello comunemente detto "multiuso", in quanto dotato, oltre ad altri stru- menti, di una lama appuntita e tagliente, deve considerarsi come strumento da punta e Ас 2 da taglio del quale è vietato il porto senza giustificato motivo (Sez. 1, n. 13015 del 02/10/1998 - dep. 11/12/1998, Maffei L, Rv. 212986); che anche il "manganello telescopico" od estensibile costituisce uno strumento che possiede una oggettiva adeguatezza a recare offesa alla persona ed è pertanto senz'altro riconducibile tra gli oggetti menzionati nella prima parte del comma secondo della norma incriminatrice (Sez. 1, n. 26021 del 07/05/2013 dep. 13/06/2013, De Maria, non mas- simata); che l'aver dimenticato il coltello in macchina non integra un motivo valido per escludere la penale rilevanza della condotta contestata, in quanto il motivo del porto, per essere giustificato, deve essere determinato da particolari esigenze dell'agente perfetta- mente corrispondenti a regole comportamentali lecite relazionate alla natura dell'ogget- to, alle modalità di verificazione del fatto, alle condizioni soggettive del portatore, ai luo- ghi dell'accadimento, alla normale funzione dello oggetto (Sez. 1, n. 580 del 05/12/1995 - dep. 18/01/1996, Paterni, Rv. 203466); - che avere l'imputato ignorato la rilevanza penale del porto dei predetti oggetti fuori dalla propria abitazione, integra un mero errore sulla legge penale, come tale inescusabi- le;
che l'equiparabilità alle armi improprie degli oggetti indicati specificamente nella prima parte dell'art. 4, comma secondo, della legge 18 aprile 1975 n. 110, rende irrile- vante l'accertamento dell'ulteriore dato che essi appaiano "chiaramente utilizzabili, per le circostanze di tempo e di luogo, per l'offesa alla persona" (Sez. 1, n. 32269 del 03/07/2003 - dep. 31/07/2003, PG in proc. Porcu, Rv. 225116).
5. La Corte territoriale, in particolare, nel confermare sostanzialmente la decisione impugnata, ha ritenuto, con riferimento alle argomentazioni prospettate dall'appellante anche con motivi nuovi, e per quanto ancora interessa nel presente giudizio di legittimi- tà: che l'accoglimento della richiesta di applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., risulta precluso dal dissenso espresso dal Procuratore generale, che ha concluso per la confer- ma della sentenza impugnata;
che l'ipotesi attenuata della lieve entità del fatto (art. 4, comma terzo, legge n. 110 del 1975), è incompatibile "con le caratteristiche intrinseche degli oggetti sequestra- ti, che oltre ad essere potenzialmente letali in sé, venivano rinvenuti nell'immediata di- sponibilità del conducente della vettura anche se riposti nel relativo fodero".
6. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, per il trami- te del suo difensore, che ne deduce l'illegittimità proponendo tre distinti motivi d'impu- Ас 3 ل ى gnazione, di seguito illustrati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.. Seguendo l'ordine espositivo utilizzato dal ricorrente, la difesa del ZZ sostiene:
6.1 con primo motivo d'impugnazione, l'illegittimità per violazione di legge - so- stanziale e processuale - e per vizio di motivazione (manifesta illogicità), della decisione di escludere la non punibilità del ZZ per particolare tenuità del fatto, incongruamente ravvisando nel dissenso espresso dal PG un elemento ostativo all'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen., dal momento che la legge non prevede affatto la necessità del con- senso del pubblico ministero;
6.2 con il secondo, articolato motivo d'impugnazione, l'illegittimità dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato relativamente al reato contestato, conseguente al- l'applicazione, nel caso in esame, di una norma incriminatrice (l'art. 4 comma 2, legge n. 110 del 1975), che punisce il mero possesso ingiustificato di armi od oggetti atti ad of- fendere (così detti reati di possesso);
6.3 con il terzo motivo, l'illegittimità per violazione di legge del mancato riconosci- mento dell'attenuante di cui all'art. 4, comma terzo, legge n. 110 del 1975, ricorrendo- ne tutti i presupposti per la sua concessione, individuati dall'elaborazione giurispruden- ziale, tenuto conto: (1) del carattere di armi improprie proprio degli strumenti oggetto del porto;
(2) dei connotati soggettivi ed oggettivi che caratterizzano la condotta illecita, ove si consideri che l'imputato, è soggetto incensurato, che ricopre una carica dirigenzia- le di alto livello professionale;
che entrambi gli strumenti erano custoditi nei loro foderi e dotati comunque di scarsa offensività (specie avuto riguardo al coltello svizzero multiuso, per il quale la lama costituiva solo una delle molteplici funzioni;
senza contare che, ad avviso del ricorrente, l'attenuante sarebbe stata riconosciuta in sede di emissione del decreto penale, tenuto conto della pena molto più contenuta determinata in quella sede (euro 5060,00 di ammenda).
6.4 In particolare nel diffuso secondo motivo d'impugnazione, di carattere prelimina- re sul piano logico rispetto al primo, viene prospettata, in primo luogo, sia pure in ter- mini dubitativi [tali tipologie di illeciti penali (i così detti reati da possesso) si pongono ai limiti dell'ordinamento costituzionale] - la non manifesta infondatezza della questione di costituzionalità dell'art. 4 della legge n. 110 del 1974, in quanto norma incriminatrice che, ad avviso del ricorrente, "non tipizza alcuna specifica condotta di azione", limitando- si "a punire il mero possesso ingiustificato", con ciò ponendosi in contrasto con i principi cardine del sistema penale italiano ed europeo: quello di non colpevolezza e personalità della responsabilità penale (art. 27.1 Cost); quello di precisione e tassatività; quello di determinatezza;
quello di offensività; sotto altro profilo, che una lettura costituzional- mente orientata della norma incriminatrice, operata alla luce dei principi sopra richiama- ti, porta ad escludere la sussistenza del reato di cui trattasi, per la cui configurabilità è necessario oltre che il possesso ingiustificato (rectius porto) dell'utensile incriminato, 4 Ае qualificabile come arma impropria, anche la dimostrazione che il fatto contestato sia su- scettibile di determinare un pericolo concreto di un'offesa al bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice;
tema dell'offensività in concreto degli oggetti sequestrati, che la Corte territoriale non ha minimamente analizzato, presumendo in modo apodittico ed assoluto l'intrinseca offensività degli stessi. Ulteriore profilo di criticità della decisione impugnata viene individuato, altresì, nell'incongrua assimilazione del manganello, chiaramente oggetto "innominato", agli og- getti nominativamente ricompresi nella prima parte dell'art. 4 comma secondo della leg- ge n. 110 del 1974, dovendo senz'altro escludersi che il porto di tale oggetto, per le cir- costanze di tempo e luogo, potesse essere "chiaramente utilizzabile per l'offesa alla per- sona". CONSIDERATO IN DIRITTO 1. L'impugnazione proposta nell'interesse di AS ZZ è fondata nei soli limiti di seguito meglio specificati.
1.1 Manifestamente infondato deve ritenersi, anzitutto, il motivo d'impugnazione con il quale si contesta la effettiva configurabilità del reato contestato (art. 4 della legge n. 110 del 1975), dubitando il ricorrente, in primo luogo, della legittimità costituzionale della predetta norma incriminatrice.
1.1.1 Al riguardo è opportuno evidenziare, preliminarmente, che al ZZ risulta contestato il porto, fuori dalla propria abitazione, di un coltello (sia pure "multi uso") e quindi di un'arma (sia pure impropria), nonché di un "manganello telescopico", ovvero di un oggetto senz'altro equiparabile, ad avviso del Collegio, allo "sfollagente", e quindi ad uno degli oggetti atti ad offendere, espressamente "nominato" dal legislatore, nel primo comma della norma, tra quelli di cui è vietato in assoluto il porto, "salve le autorizzazioni previste dal terzo comma dell'art. 42 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, numero 773, e successive modificazioni". In particolare, con riferimento al primo degli oggetti portati dal ZZ fuori dalla propria abitazione (il coltello), deve qui rilevarsi che rappresenta un principio di diritto ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità e dal quale il Collegio non intende discostarsi (Sez. 5, n. 51237 del 04/07/2014, Basile, Rv. 26172901; Sez. 5, n. 32966 del 24/04/2008, Raifer, Rv. 24116801), quello secondo cui il coltello comunemente detto "multiuso", in quanto dotato, oltre ad altri strumenti di ordinario impiego per scopi pacifi- ci ed innocui, anche di una lama appuntita e tagliente, deve considerarsi come un'arma, sia pure impropria, della quale è vietato il porto fuori dalla propria abitazione. E del resto, anche ove si voglia ritenere, in tesi, il coltello "multiuso" solo un "ogget- to atto ad offendere" e non già un'arma e quindi giustificato il suo porto, nel corso di un'escursione con i propri figli, resta il fatto che, nel caso di specie, il coltello è stato rin- 5 ас venuto all'esito di un controllo effettuato non già nei boschi o in campagna ma in occa- sione del transito dell'imputato alla dogana. Ora può anche essere verosimile che il ZZ lo abbia dimenticato nella propria vettura, ma in tal caso sussisterebbe comunque una condotta negligente, che non lo scusa.
1.1.2 Quanto poi al "manganello", rileva il Collegio, che tale termine, secondo i più autorevoli dizionari della lingua italiana, è un sinonimo di "sfollagente". Contrariamente a quanto pure affermato da questa Corte (Sez. 1, n. 9705 del 30/06/1992 - dep. 08/10/1992, Elmi, Rv. 191882; Sez. 1, n. 6100 del 03/05/1984, Fab- bi, Rv. 165069) va quindi data continuità, ad avviso del Collegio, anche in considerazione della naturale evoluzione della lingua quale registrata dai più autorevoli esperti di lingui- stica e filologia della lingua italiana, all'opposto orientamento giurisprudenziale (Sez. 1, n. 5852 del 23/01/1978, Andreotti, Rv. 138978) secondo cui «Il manganello o sfollagen- te è esplicitamente compreso tra le armi e gli strumenti ad esse assimilati indicati nel primo comma dell'art 4 della legge n 110 del 1975 sul controllo delle armi e per i quali è dalla legge vietato il porto, salvo le autorizzazioni previste dal terzo comma dell'art 42 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. Detti strumenti, la cui destinazione natu- rale e l'offesa alla persona, sono tenuti distinti dalla legge dagli altri oggetti, che, pur avendo normalmente una specifica e diversa destinazione, possono occasionalmente servire all'offesa e che attualmente trovano la loro disciplina nel secondo comma del predetto articolo 4, il quale ha ampliato la casistica dell'art 42, secondo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza».
1.1.3 Né hanno pregio le argomentazioni difensive che deducono la illegittimità co- stituzione dell'art. 4 della legge n. 110 del 1975. Al riguardo, al di là della formulazione dell'eccezione in termini dubitativi, è agevole rilevare, che il giudice delle leggi ha già escluso la illegittimità costituzionale dell'art. 4 della legge n. 110 del 1975, con riferimento, per altro, agli "oggetti innominati", per i quali risulta in effetti necessario un accertamento dell'offensività, in concreto. Per altro, occorre considerare, come la Corte Costituzionale ha già avuto occasione di affermare (sentenza n. 225 del 2008), sia pure con riferimento ad altra e diversa norma incriminatrice (l'art. 707 cod. pen.), che «l'ampia discrezionalità» riconosciuta al legislatore nella configurazione delle fattispecie criminose, «si estende anche alla scelta delle modalità di protezione penale dei singoli beni o interessi. Rientra, segnatamente, in detta sfera di discrezionalità l'opzione per forme di tutela avanzata, che colpiscano l'aggressione ai valori protetti nello stadio della semplice esposizione a pericolo;
nonché, correlativamente, l'individuazione della soglia di pericolosità alla quale riconnettere la risposta punitiva». Non può allora considerarsi manifestamente irragionevole che il legislatore, per fina- lità di sicurezza e tutela dell'ordine pubblico, punisca il porto fuori dall'abitazione, di col- 6 Ае telli, sia pure multi uso, ovvero di manganelli telescopici o sfollagente, che costituiscono degli oggetti strutturalmente idonei a ledere la integrità fisica di una persona. Quanto poi alla lamentata violazione del principio di determinatezza dell'illecito pe- nale (art. 25, secondo comma, Cost.), è sufficiente rilevare che il giudice delle leggi (or- dinanza n. 36 del 1990) «ha già escluso che detto principio resti vulnerato dalla locuzio- ne descrittiva dell'oggetto materiale del reato», la quale, nello specifico caso in esame, fa perno sull'attitudine funzionale all'offesa alla persona, di quanto portato dall'imputato fuori dalla propria abitazione (un coltello ed uno sfollagente).
2. Infondato deve ritenersi anche il secondo motivo d'impugnazione, volto a censu- rare la mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 4 comma 3, legge n. 110 del 1975. Non ricorre in tutta evidenza - il vizio della violazione di legge: né sotto il profilo della inosservanza (per non aver il giudice a quo applicato una determinata disposizione in relazione all'operata rappresentazione del fatto corrispondente alla previsione della norma, ovvero per averla applicata sul presupposto dell'accertamento di un fatto diverso da quello contemplato dalla fattispecie); né sotto il profilo della erronea applicazione, avendo il giudice a quo esattamente interpretato le norme applicate, alla luce dei principi di diritto fissati da questa Corte.
2.1 E del resto, premesso che la mancata concessione dell'attenuante, nella decisio- ne impugnata, viene comunque ricollegata, per un verso, alle caratteristiche intrinseche degli oggetti sequestrati, ritenuti dotati di una capacità lesiva, sia pure potenziale, e, sotto altro profilo, alla circostanza che i predetti oggetti (coltello e manganello telescopi- co) risultavano "nell'immediata disponibilità del conducente dell'autovettura", va comun- que osservato, che per costante giurisprudenza, «In materia di reati concernenti le armi, l'attenuante della lieve entità del fatto prevista dall'art. 4, comma terzo, della legge 18 aprile 1975 n. 110, che consente la irrogazione della sola pena dell'ammenda, è riferibile non al porto di armi fuori della propria abitazione previsto dal primo comma del menzio- nato articolo 4, bensì al "porto di soli oggetti atti ad offendere "contemplato dal secondo comma dello stesso articolo, come si desume chiaramente dal tenore letterale e logico della disposizione legislativa» (in termini, Sez. 1, n. 2778 del 17/11/1993 - dep. 1994, Settecase, Rv. 19679601; Sez. 1, n. 6419 del 19/04/1983, Gianni, Rv. 15987601; Sez. 1, n. 7478 del 30/05/1983, Cinbey, Rv. 16021101).
3. Fondato deve ritenersi, invece, il primo motivo d'impugnazione, che censura la decisione della Corte territoriale di disattendere la richiesta di applicazione dell'art. 131- bis cod. pen. in tema di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, a ra- gione del dissenso espresso dal pubblico ministero, che aveva concluso per la conferma della sentenza appellata. Ас 7 Al riguardo deve qui precisarsi che la Corte, nel respingere la richiesta difensiva, sembra muovere dalla premessa (per altro neppure compiutamente esplicitata) che il legislatore ha espressamente previsto l'adozione di sentenza predibattimentale di pro- scioglimento in relazione alla non punibilità per particolare tenuità del fatto, aggiungen- do, nell'articolo 469 cod. proc. pen., il comma 1-bis, secondo cui: «La sentenza di non doversi procedere è pronunciata anche quando l'imputato non è punibile ai sensi dell'ar- ticolo 131-bis del codice penale, previa audizione in camera di consiglio anche della per- sona offesa, se compare». Orbene con riferimento al quesito se tale previsione deroga a quella dettata dal pri- mo comma del medesimo articolo, per effetto della quale il giudice pronuncia sentenza di proscioglimento predibattimentale «sentiti il pubblico ministero e l'imputato e se questi non si oppongono», deve rilevarsi che questa Corte ha già avuto occasione di pronun- ciarsi, rispettivamente con riferimento ai reati edilizi ed a quello di truffa, affermando il principio secondo cui «La sentenza emessa ai sensi dell'art. 469, comma 1-bis cod. proc. pen., anche nell'ipotesi di non punibilità dell'imputato per la particolare tenuità del fatto, presuppone che l'imputato medesimo ed il PM consensualmente non si oppongano alla dichiarazione di improcedibilità, rinunciando alla verifica dibattimentale» (in tal senso, Sez. 3, n. 47039 del 08/10/2015 - dep. 27/11/2015, P.M. in proc. Derossi, Rv. 265446; Sez. 2, n. 12305 del 15/03/2016 dep. 23/03/2016, P.M. in proc. Panariello, Rv. 266493). Tanto premesso, occorre allora valutare se il consenso delle parti sia necessario per il solo caso di pronuncia di sentenza dibattimentale ovvero anche nell'ipotesi in cui la ri- chiesta di applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. sia formulata, ratione temporis, solo nel corso del procedimento di appello. La Corte territoriale, sia pure senza motivare sul punto, sembra rispondere in modo affermativo, circa la necessità di non opposizione del pubblico ministero. Tale tesi, oltre a risultare del tutto immotivata, si rivela tuttavia, palesemente infon- data nel merito, ritenendo la Corte territoriale, del tutto arbitrariamente, che in tema di applicazione di una causa di non punibilità, la regola di cui all'art. 469, comma 1 cod. pen. (necessità del consenso delle parti), dettata dal legislatore con riferimento al giudi- zio di primo grado e in relazione alla pronuncia di una sentenza predibattimentale, debba operare anche con riferimento al giudizio di appello, ovvero in una fase del giudizio suc- cessiva e con riferimento, quindi, ad una "situazione processuale", in alcun modo compa- rabile alla prima.
4. Da quanto sin qui affermato discende, in conclusione, che la sentenza impugnata va annullata limitatamente all'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen., con rinvio per nuo- vo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Milano. 8 Ае
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'art. 131-bis cod. pen. e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Milano. Così deciso in Roma, il 20 luglio 2016. IL consigliere estensore Il presidente elo CullChe Timon IDEPOSITATA IN CANCELLERIA -5 MAG 2017 IL CANCELLIERE Stefania FAIELLA