Cass. pen., sez. I, sentenza 20/07/2016, n. 21780
CASS
Sentenza 20 luglio 2016

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Il "manganello" o "sfollagente" è esplicitamente compreso tra le armi indicate nell'art. 4, comma primo, della legge n. 110 del 1975 di cui è vietato il porto, salvo le autorizzazioni previste dall'art. 42 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, in quanto strumento la cui destinazione naturale è l'offesa alla persona. (Fattispecie relativa al porto di un manganello telescopico della lunghezza complessiva di cm. 53, rinvenuto tra il cambio ed il sedile anteriore lato giudicato, della vettura condotta dall'imputato).

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  • 1Porto di manganello: ultime sentenze
    Redazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 22 febbraio 2021

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 20/07/2016, n. 21780
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 21780
Data del deposito : 20 luglio 2016

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