Sentenza 10 aprile 2001
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/04/2001, n. 5360 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5360 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2001 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA 1 5360/01 CASSAZIONE LA CORT Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Michele ANNUNZIATA - Presidente R.G.N. 15792/98 Dott. Guglielmo SCIARELLI Rel. Consigliere Cron..1541 Dott. Natale CAPITANIO Consigliere Rep. Dott. Attilio CELENTANO Consigliere Ud. 27/02/01 Consigliere - Dott. Raffaele FOGLIA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RI AR, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MARCELLO PRESTINARI 13, presso lo studio dell'avvocato RAMADORI GIUSEPPE, che lo rappresenta e difende 2 all'avvocato GALLOTTA VITO, giusta delega unitamente in atti;
ricorrente
contro
NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in INPS-ISTITUTO persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, 2001 presso rappresentato e difeso dagli avvocati PASSARO AR, 921 -1- NARDI MANLIO, POTI AR, giusta delega in atti;
- controricorrente avverso la sentenza n. 222/97 del Tribunale di FERRARA, depositata il 25/06/97 R.G.N. 2401/94; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/02/01 dal Consigliere Dott. Guglielmo SCIARELLI;
udito l'Avvocato RAMADIRI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giuseppe NAPOLETANO che ha concluso per dichiarazione di inammissibilità. -2- Svolgimento del processo. RI ER, con ricorso al Pretore di Ferrara del 20 febbraio 90, conveniva in giudizio l'INPS, chiedendo che fosse accertato il suo diritto alla pensione di inabilità, con la conseguente condanna dell'Istituto alla relativa prestazione. L'Inps chiedeva il rigetto della domanda per carenza del requisito contributivo. Disposte due ctu, una per accertare il requisito contributivo, l'altra per verificare il requisito sanitario, il Pretore, con sentenza del 22 dicembre 93, rigettava la domanda. Il ER proponeva appello, cui resisteva l'INPS. Il Tribunale disponeva nuova ctu sulle condizioni di salute del ER,ma, su eccezione di parte, ne rilevava la nullità per tardivo deposito ex art. 441 cpc, per cui disponeva nuova consulenza. Quindi, con sentenza depositata il 25 giugno 97, rigettava il gravame. Il ER ha proposto ricorso per cassazione.L'Inps ha depositato controricorso. All'odierna udienza di discussione, il difensore del ricorrente ha depositato rinunzia agli atti del giudizio. Motivi della decisione. Il ricorso è inammissibile. La sentenza impugnata è stata depositata il 25 giugno 1997. Il ricorso è stato notificato all'Istituto il 169 1998, cioè oltre il termine di cui all'art.327cpc. L'esame dell'inammissibilità del ricorso trattandosi di vizio originario di detto atto pregiudiziale rispetto a quello della posteriore intervenuta rinunzia al ricorso. Nulla va disposto in ordine alle spese del presente processo di cassazione ex art. 152 disp. cpc.
PQM
Dell Dichiara inammissibile il ricorso. Nullaperle spese. IL CANCELLIERE 27 febbraio 2001 Depositato in Cancelleria M. Aum ah englicku I wauth 10 APR. 2001 Il Presidente: Il Cons. est. oggl CANCELLIERE