Sentenza 3 luglio 2003
Massime • 1
Gli oggetti indicati specificamente nella prima parte dell'art. 4, comma secondo, della legge 18 aprile 1975 n. 110 sono da ritenere del tutto equiparabili alle armi improprie, per cui il loro porto costituisce reato alla sola condizione che avvenga "senza giustificato motivo", mentre per gli altri oggetti, non indicati in dettaglio, cui si riferisce l'ultima parte della citata disposizione normativa occorre anche l'ulteriore condizione che essi appaiano "chiaramente utilizzabili, per le circostanze di tempo e di luogo, per l'offesa alla persona". E poiché fra gli oggetti costituenti la prima di dette categorie figurano anche le "mazze", ne deriva che anche il porto di una mazza da baseball va considerato idoneo a costituire reato se, indipendentemente dalla concreta prospettabilità di una sua utilizzazione per l'offesa alla persona, non abbia un giustificato motivo.
Commentari • 3
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L'art. 4 legge n. 110 del 1975 sanziona il porto, fuori dalla propria abitazione, di tre categorie di oggetti: 1- armi, mazze ferrate o bastoni ferrati, sfollagente, noccoliere storditori elettrici e altri apparecchi analoghi in grado di erogare una elettrocuzione, che non possono essere portati fuori della propria abitazione in ogni caso, salvo specifica autorizzazione del Questore; 2- bastoni muniti di puntale acuminato, strumenti da punta o da taglio atti ad offendere, mazze, tubi, catene, fionde, bulloni, sfere metalliche, strumenti softair e puntatori laser, che non possono essere portati fuori della propria abitazione senza giustificato motivo; 3- qualsiasi altro strumento non …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 03/07/2003, n. 32269 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32269 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2003 |
Testo completo
322 69/03 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PENALE PRIMA SEZIONE
UDIENZA PUBBLICA
DEL 03/07/2003
SENTENZA
N. 723103 Composta dagli Ill.mi Sigg.:
11
Dott. FABBRI GIANVITTORE PRESIDENTE
CONSIGLIERE 1. Dott. RIGGIO GIANFRANCO REGISTRO GENERALE
N. 001991/2003 2. Dott.PEPINO LIVIO
3. Dott. URBAN GIANCARLO
4. Dott. DUBOLINO PIETRO
ha pronunciato la seguente
Se SENTENZA / ORDINANZA
sul ricorso proposto da :
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO
CORTE APPELLO di CAGLIARI
nei confronti di:
N. IL 25/01/1974 1) OR LO ANTONIO
avverso SENTENZA del 18/11/2002
di CAGLIARI CORTE APPELLO
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere
dott. contitoTROP DUBOLINO PIETRO ارا free gem. I spottede comitant fer quanti Love for it
なた
che, a sostegno di tale decisione, la corte d'appello osservò, in sintesi, che mancava, nella specie, la condizione per la configurabilità del reato “de quo", costituita dalla presenza di circostanze di tempo e di luogo che rendessero l'oggetto in questione chiaramente utilizzabile per l'offesa alla persona;
che avverso la sentenza d'appello ha proposto ricorso per cassazione la procura generale della Repubblica in Cagliari, denunciando erronea applicazione dell'art. 4 della legge n. 110/1975 sull'assunto, in sintesi, che nell'ambito del secondo comma di tale articolo dovrebbero distinguersi gli oggetti indicati nella prima parte, relativamente ai quali il reato sarebbe configurabile per la sola assenza del giustificato motivo, e quelli indicati nella seconda parte, per i quali occorrerebbe invece anche la condizione costituita dalla chiara utilizzabilità, avuto riguardo alle circostanze, per l'offesa alla persona;
condizione, questa, di cui, nella specie, sarebbe stata da escludere la necessità, rientrando la mazza da baseball nell'ambito della prima delle suddette categorie;
CONSIDERATO IN DIRITTO: che, come questa Corte ha già avuto occasione di affermare, “l'art.4, secondo comma, legge 18 aprile 1975 n. 110, nell'equiparare alle armi improprie alcuni strumenti la cui destinazione naturale non è l'offesa alla persona, ma che tuttavia sono occasionalmente atti ad offendere, ne individua in modo specifico alcuni che, per le loro caratteristiche, si sono dimostrati idonei a ledere, distinguendoli da altri, ricompresi genericamente nella categoria degli strumenti, non considerati espressamente come arma da punta o da taglio;
soltanto in relazione a questi è necessario verificare se, pur avendo una destinazione originariamente innocua, possono essere utilizzati per l'offesa alle persone" (così, in particolare, Cass. II, 20 marzo - 3 agosto 1984 n. 6954, Bellinati. RV 165437; nello stesso senso, fra le altre. Cass. I, 15 maggio 1979
n. 4356, La Torre, RV 141972): che, alla stregua di tale orientamento, cui il collegio ritiene debbasi prestare adesione, va quindi riconosciuta la fondatezza del ricorso, giacchè, essendo ricompresi tra gli oggetti di cui alla prima parte dell'art. 4, comma 2, della legge n. 110/1975 anche le "mazze" (escluse quelle "ferrate", alle quali si riferisce specificamente il comma 1. assimilandole alle vere e proprie "armi"), anche il porto ingiustificato di una "mazza da baseball" sarebbe stato da considerare idoneo a rendere configurabile il reato ascritto all'imputato. indipendentemente da una accertata esistenza di condizioni che rendessero concretamente prospettabile una utilizzazione di detta mazza per l'offesa alla persona;
condizioni alle quali ha fatto, invece, esclusivo e determinante riferimento la corte di merito;
che, pertanto, non può che darsi luogo ad annullamento dell'impugnata sentenza con rinvio, per nuovo esame, ad altra sezione della corte d'appello di Cagliari, la quale, in assoluta libertà di valutazione degli elementi di fatto acquisiti o, eventualmente, da acquisire, dovrà, tuttavia, in adesione al principio di diritto dianzi richiamato, giudicare in ordine alla configurabilità o meno del reato, sotto il profilo che è stato oggetto di gravame, unicamente con riguardo alla sussistenza o meno di circostanze che rendessero il porto dell'oggetto in questione obiettivamente giustificato, senza attribuire rilievo alla ulteriore e non richiesta condizione costituita dalla concreta utilizzabilità, nelle specifiche circostanze di fatto, per l'offesa alla persona;
P.Q.M.
La Corte annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo esame ad altra sezione della corte d'appello di Cagliari.
Così deciso in Roma, il 3 luglio 2003. este Il Presidente
DEPOSITATA
IN CANCELLERIA
31 LUG 2003
IL CANCELLIERE
Rosanna en