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Sentenza 23 marzo 2023
Sentenza 23 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 23/03/2023, n. 12197 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12197 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: LA ZI nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 26/07/2022 del TRIBUNALE di CATANIA udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;
il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, del di. n. 137 del 2020, il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pietro Molino ha depositato conclusioni scritte chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1.11 Tribunale di Catania, sezione per il riesame delle misure cautelari personali, rigettava l'appello proposto nell'interesse di BE IO contro l'ordinanza emessa dalla seconda sezione della Corte d'appello di Catania in data 29 Aprile 2022, con la quale si instava per la sostituzione della massima misura cautelare applicata al ricorrente in Penale Sent. Sez. 2 Num. 12197 Anno 2023 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: RECCHIONE SANDRA Data Udienza: 14/12/2022 relazione ai reati di partecipazione alla associazione mafiosa storica radicata nel territorio catanese e per il reato di tentata estorsione pluriaggravata. 2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. violazione di legge (art. 274 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla valutazione della sussistenza del pericolo cautelare: si deduceva che il reato associativo contestato a IO BE era risalente nel tempo e che la distanza temporale trascorsa tra la consumazione del reato e la data odierna imponeva la rivalutazione del quadro cautelare;
si deduceva inoltre che, per superare la presunzione di adeguatezza e proporzionalità della misura, non sarebbe stata valutata la lunga detenzione subita dal ricorrente. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è infondato. 1.1.11 collegio ribadisce in via preliminare che il c.d. "tempo silente" trascorso dalla commissione del reato deve essere oggetto di valutazione, a norma dell'art. 292, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., da parte del giudice che emette l'ordinanza che dispone la misura cautelare, mentre analoga valutazione non è richiesta dall'art. 299 cod. proc. pen. ai fini della revoca o della sostituzione della misura, rispetto alle quali l'unico tempo che assume rilievo è quello trascorso dall'applicazione o dall'esecuzione della misura in poi, essendo qualificabile, in presenza di ulteriori elementi, come fatto sopravvenuto da cui poter desumere il venir meno ovvero l'attenuazione delle originarie esigenze cautelari (Sez. 2, Sentenza n. 12807 del 19/02/2020, Barbaro, Rv. 278999 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 47120 del 04/11/2021, Attento, Rv. 282590). Il caso in esame riguarda proprio un appello cautelare, sicché quello che rileva al fine della valutazione della persistenza delle esigenze non è il tempo che intercorre tra la consumazione del reato e la applicazione della misura, ma piuttosto quello che è trascorso tra la applicazione della misura e la richiesta di sostituzione. 1.2.Tale circoscrizione della rilevanza del tempo non esime il collegio dal rilevare che, anche in relazione all'appello cautelare, sono valide le affermazioni che parte della giurisprudenza - qui condivisa - effettua in reazione alla correlazione tra tempo ed esigenze cautelare quando si verte in casi di partecipazione o agevolazione delle c.d. mafie storiche. Il collegio riafferma cioè, anche a seguito dell'entrata in vigore della legge 16 aprile 2015, n. 47, l'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. continua a prevedere una doppia presunzione, relativa quanto alla sussistenza delle esigenze cautelari ed assoluta con riguardo all'adeguatezza della misura carceraria;
ne consegue che, in 2 presenza di gravi indizi di colpevolezza del delitto di partecipazione ad un'associazione mafiosa ancora operativa (contestazione aperta), il giudice non ha l'obbligo di dimostrare in positivo la ricorrenza dei perícula líbertatis, ma deve soltanto apprezzare gli eventuali segnali di rescissione del legame del soggetto con il sodalizio criminale tali da smentire, nel caso concreto, l'effetto della presunzione, in mancanza dei quali va applicata in via obbligatoria la misura della custodia in carcere (Sez. 5, n. 51742 del 13/06/2018, Pergola, Rv. 275255; Sez. 2, n. 19283 del 03/02/2017, Cocciolo, Rv. 270062). E che ai fini del superamento della presunzione., occorre distinguere tra associazioni mafiose storiche ed associazioni mafiose la "nuove" (Sez. 5, n. 36389 del 15/07/2019, Forgetti, Rv. 276905; Sez. 2, n. 26904 del 21/04/2017, Politi, Rv. 270626). Sul punto si è affermato, con giurisprudenza che il collegio condivide, che la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., è prevalente, in quanto speciale, rispetto alle disposizioni generali stabilite dall'art. 274 cod. proc. pen.; ne consegue che, se il titolo cautelare riguarda i reati previsti dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., detta presunzione fa ritenere sussistente, salvo prova contraria, i caratteri di attualità e concretezza del pericolo (Sez. 5 , n. 4950 del 07/12/2021 dep.2022, Andreano, Rv. 282865 - 01). Si ribadisce dunque che l'identificazione dell'intensità '6::ericolo cautelare dispende dal tipo di associazione per la quale si procede: occorre cioè distinguere tra associazioni mafiose storiche o comunque caratterizzate da particolare stabilità, in relazione alle quali è necessaria la dimostrazione del recesso dell'indagato dalla consorteria, ed associazioni mafiose non riconducibili alla categorie delle mafie "storiche", per le quali possono rilevare anche la distanza temporale tra la applicazione della misura ed i fatti contestati, nonché elementi che dimostrino la instabilità o temporaneità del vincolo (Sez. 2, n. 26904 del 21/04/2017, Politi, Rv. 270626). Quando le condotta per cui si procede è riconducibile alle "mafie storiche" il giudice ha un onere motivazionale attenuato sia con riguardo alla dimostrazione della attualità del pericolo cautelare, sia in ordine alla valutazione della adeguatezza della misura custodiale: la presunzione contenuta nell'art. 275 comma 3 cod. proc. pen. prevale infatti sulla regola generale indicata dall'art. 274 comma 1 lett. c) cod. proc. pen. che richiede che sia dimostrata la concretezza ed attualità del pericolo. 3. Se cosi è, occorre chiedersi se la distanza temporale tra l'applicazione della misura e la richiesta di sostituzione della stessa possa integrare uno degli "elementi positivi" in grado di incidere sulla presunzione e, conseguentemente di attivare l'onere motivazionale aggravato del giudice della cautela. Anche la risposta a tale quesito dipende dalle caratteristiche del reato per cui si procede, ovvero dalla correlazione della condotta in giudizio con la criminalità organizzata 3 L'estensore Il Presidente riconducibile alle mafie storiche (camorra, 'ndrangheta, sacra corona unita e mafia siciliana). Il collegio ritiene che quando si procede per il reato di partecipazione ad una associazione mafiosa storica caratterizzata da un risalente radicamento e da una riconosciuta stabilità il giudice della cautela ha un onere motivazionale attenuato in ordine alla persistenza del pericolo cautelare, sia in sede di riesame, che di appello cautelare - quando rileva l'intervallo tra l'applicazione della misura e la richiesta di sostituzione - dato che la attualità delle esigenze è un attributo immanente al tipo di reato per cui si procede, escludibile solo in presenza di prove indicative della rescissione di ogni rapporto dell'accusato con la mafia storica di riferimento. 1.3. Nel caso di specie in coerenza con tali linee ermeneutiche il collegio di merito rilevava la assenza di elementi in grado di neutralizzare la presunzione relativa di esistenza del pericolo cautelare, e, segnatamente la ininfluenza del dato temporale (pag 3 dell'ordinanza impugnata). 2. Ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento. Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi - ai sensi dell'articolo 94, comma 1-ter, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui l'indagato si trova ristretto, perché provveda a quanto stabilito dal comma 1 bis del citato articolo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all' art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen. Così deciso in Roma, il giorno 14 dicembre 2022
il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, del di. n. 137 del 2020, il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pietro Molino ha depositato conclusioni scritte chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1.11 Tribunale di Catania, sezione per il riesame delle misure cautelari personali, rigettava l'appello proposto nell'interesse di BE IO contro l'ordinanza emessa dalla seconda sezione della Corte d'appello di Catania in data 29 Aprile 2022, con la quale si instava per la sostituzione della massima misura cautelare applicata al ricorrente in Penale Sent. Sez. 2 Num. 12197 Anno 2023 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: RECCHIONE SANDRA Data Udienza: 14/12/2022 relazione ai reati di partecipazione alla associazione mafiosa storica radicata nel territorio catanese e per il reato di tentata estorsione pluriaggravata. 2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. violazione di legge (art. 274 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla valutazione della sussistenza del pericolo cautelare: si deduceva che il reato associativo contestato a IO BE era risalente nel tempo e che la distanza temporale trascorsa tra la consumazione del reato e la data odierna imponeva la rivalutazione del quadro cautelare;
si deduceva inoltre che, per superare la presunzione di adeguatezza e proporzionalità della misura, non sarebbe stata valutata la lunga detenzione subita dal ricorrente. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è infondato. 1.1.11 collegio ribadisce in via preliminare che il c.d. "tempo silente" trascorso dalla commissione del reato deve essere oggetto di valutazione, a norma dell'art. 292, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., da parte del giudice che emette l'ordinanza che dispone la misura cautelare, mentre analoga valutazione non è richiesta dall'art. 299 cod. proc. pen. ai fini della revoca o della sostituzione della misura, rispetto alle quali l'unico tempo che assume rilievo è quello trascorso dall'applicazione o dall'esecuzione della misura in poi, essendo qualificabile, in presenza di ulteriori elementi, come fatto sopravvenuto da cui poter desumere il venir meno ovvero l'attenuazione delle originarie esigenze cautelari (Sez. 2, Sentenza n. 12807 del 19/02/2020, Barbaro, Rv. 278999 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 47120 del 04/11/2021, Attento, Rv. 282590). Il caso in esame riguarda proprio un appello cautelare, sicché quello che rileva al fine della valutazione della persistenza delle esigenze non è il tempo che intercorre tra la consumazione del reato e la applicazione della misura, ma piuttosto quello che è trascorso tra la applicazione della misura e la richiesta di sostituzione. 1.2.Tale circoscrizione della rilevanza del tempo non esime il collegio dal rilevare che, anche in relazione all'appello cautelare, sono valide le affermazioni che parte della giurisprudenza - qui condivisa - effettua in reazione alla correlazione tra tempo ed esigenze cautelare quando si verte in casi di partecipazione o agevolazione delle c.d. mafie storiche. Il collegio riafferma cioè, anche a seguito dell'entrata in vigore della legge 16 aprile 2015, n. 47, l'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. continua a prevedere una doppia presunzione, relativa quanto alla sussistenza delle esigenze cautelari ed assoluta con riguardo all'adeguatezza della misura carceraria;
ne consegue che, in 2 presenza di gravi indizi di colpevolezza del delitto di partecipazione ad un'associazione mafiosa ancora operativa (contestazione aperta), il giudice non ha l'obbligo di dimostrare in positivo la ricorrenza dei perícula líbertatis, ma deve soltanto apprezzare gli eventuali segnali di rescissione del legame del soggetto con il sodalizio criminale tali da smentire, nel caso concreto, l'effetto della presunzione, in mancanza dei quali va applicata in via obbligatoria la misura della custodia in carcere (Sez. 5, n. 51742 del 13/06/2018, Pergola, Rv. 275255; Sez. 2, n. 19283 del 03/02/2017, Cocciolo, Rv. 270062). E che ai fini del superamento della presunzione., occorre distinguere tra associazioni mafiose storiche ed associazioni mafiose la "nuove" (Sez. 5, n. 36389 del 15/07/2019, Forgetti, Rv. 276905; Sez. 2, n. 26904 del 21/04/2017, Politi, Rv. 270626). Sul punto si è affermato, con giurisprudenza che il collegio condivide, che la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., è prevalente, in quanto speciale, rispetto alle disposizioni generali stabilite dall'art. 274 cod. proc. pen.; ne consegue che, se il titolo cautelare riguarda i reati previsti dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., detta presunzione fa ritenere sussistente, salvo prova contraria, i caratteri di attualità e concretezza del pericolo (Sez. 5 , n. 4950 del 07/12/2021 dep.2022, Andreano, Rv. 282865 - 01). Si ribadisce dunque che l'identificazione dell'intensità '6::ericolo cautelare dispende dal tipo di associazione per la quale si procede: occorre cioè distinguere tra associazioni mafiose storiche o comunque caratterizzate da particolare stabilità, in relazione alle quali è necessaria la dimostrazione del recesso dell'indagato dalla consorteria, ed associazioni mafiose non riconducibili alla categorie delle mafie "storiche", per le quali possono rilevare anche la distanza temporale tra la applicazione della misura ed i fatti contestati, nonché elementi che dimostrino la instabilità o temporaneità del vincolo (Sez. 2, n. 26904 del 21/04/2017, Politi, Rv. 270626). Quando le condotta per cui si procede è riconducibile alle "mafie storiche" il giudice ha un onere motivazionale attenuato sia con riguardo alla dimostrazione della attualità del pericolo cautelare, sia in ordine alla valutazione della adeguatezza della misura custodiale: la presunzione contenuta nell'art. 275 comma 3 cod. proc. pen. prevale infatti sulla regola generale indicata dall'art. 274 comma 1 lett. c) cod. proc. pen. che richiede che sia dimostrata la concretezza ed attualità del pericolo. 3. Se cosi è, occorre chiedersi se la distanza temporale tra l'applicazione della misura e la richiesta di sostituzione della stessa possa integrare uno degli "elementi positivi" in grado di incidere sulla presunzione e, conseguentemente di attivare l'onere motivazionale aggravato del giudice della cautela. Anche la risposta a tale quesito dipende dalle caratteristiche del reato per cui si procede, ovvero dalla correlazione della condotta in giudizio con la criminalità organizzata 3 L'estensore Il Presidente riconducibile alle mafie storiche (camorra, 'ndrangheta, sacra corona unita e mafia siciliana). Il collegio ritiene che quando si procede per il reato di partecipazione ad una associazione mafiosa storica caratterizzata da un risalente radicamento e da una riconosciuta stabilità il giudice della cautela ha un onere motivazionale attenuato in ordine alla persistenza del pericolo cautelare, sia in sede di riesame, che di appello cautelare - quando rileva l'intervallo tra l'applicazione della misura e la richiesta di sostituzione - dato che la attualità delle esigenze è un attributo immanente al tipo di reato per cui si procede, escludibile solo in presenza di prove indicative della rescissione di ogni rapporto dell'accusato con la mafia storica di riferimento. 1.3. Nel caso di specie in coerenza con tali linee ermeneutiche il collegio di merito rilevava la assenza di elementi in grado di neutralizzare la presunzione relativa di esistenza del pericolo cautelare, e, segnatamente la ininfluenza del dato temporale (pag 3 dell'ordinanza impugnata). 2. Ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento. Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi - ai sensi dell'articolo 94, comma 1-ter, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui l'indagato si trova ristretto, perché provveda a quanto stabilito dal comma 1 bis del citato articolo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all' art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen. Così deciso in Roma, il giorno 14 dicembre 2022