CASS
Sentenza 12 giugno 2023
Sentenza 12 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 12/06/2023, n. 25281 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25281 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2023 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da RB RU nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza resa Dalla Corte di appello di Catanzaro il 3 novembre 2022 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale TE OC che ha chiesto di dichiararsi l'inammissibilità del ricorso e del difensore che ha insistito nei motivi di ricorso. RITENUTO IN FATTO 1.Con l'ordinanza impugnata la Corte di appello di Catanzaro ha dichiarato inammissibile l'istanza di ricusazione pervenuta a mezzo pec il 12 settembre 2022 presentata dall'avvocato Diego Brancia nell'interesse di UN RB nei confronti di due giudici, rispettivamente presidente e componente, del collegio dinanzi al quale è in corso il procedimento n. 2239/ 2014 RGNR cd. RI OT. La Corte ha dato atto che secondo la difesa la causa di ricusazione sarebbe sorta soltanto 18 settembre 2022, quando all'udienza era stato reso noto alle parti il rigetto della richiesta di astensione dei due giudici da parte del presidente del Tribunale di Vibo Valentia. Tuttavia ha ritenuto tardiva l'istanza osservando che la conoscenza della causa di ricusazione era ancorata alla motivazione della sentenza cd. Nennea, depositata il 5 Marzo 2021; dalla conoscenza di detta pronunzia va individuato il dies a quo da cui fare decorrere il termine di tre giorni previsto dall'art. 38 comma 2 cod.proc.pen., in quanto Penale Sent. Sez. 2 Num. 25281 Anno 2023 Presidente: AGOSTINACCHIO LUIGI Relatore: BORSELLINO MARIA DANIELA Data Udienza: 29/03/2023 a quella data era conoscibile, con l'ordinaria diligenza, la causa di incompatibilità dei -giudici posta a sostegno dell'istanza di ricusazione. Sotto altro profilo ha osservato che la causa di incompatibilità dei giudici Cavasino e Romano alla trattazione del processo nei confronti del coimputato RI, era del tutto soggettiva e non estensibile nei confronti del RB. 2.Avverso la detta ordinanza propone ricorso l'imputato tramite il suo difensore deducendo: 2.1violazione degli articoli 34, 38 , 41 e 127 cod.proc.pen per omessa fissazione dell'udienza camerale e conseguente nullità del provvedimento di rigetto dell'istanza. La Corte avrebbe dovuto preventivamente fissare udienza camerale dando avviso alle parti in quanto, pur dichiarando l'istanza inammissibile , ha deciso nel merito la questione di incompatibilità dedotta. 2.2 violazione degli articoli 34 comma 1,36 lettera G, 37 lettera A, 38 comma uno cod.peoc.pen e vizio di motivazione stante l'incoerenza derivante dal testo del provvedimento impugnato in quanto per un verso evidenzia la tardività della richiesta di ricusazione e per altro verso entra nel merito e parla di effetto estensivo. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è inammissibile. 1.111 primo motivo di ricorso solleva un'eccezione di carattere procedurale in ordine all'assenza di contraddittorio ed è manifestamente infondato poiché la Corte ha dichiarato la inammissibilità per tardività della richiesta di ricusazione e per farlo ha spiegato le ragioni per cui il dies a quo da cui far decorrere il termine per proporre l'istanza non era quello dell'udienza successiva al rigetto della istanza di astensione avanzata dai due magistrati componenti del collegio, ma quello del deposito della motivazione della sentenza che ha concluso il processo NE , che ha giudicato alcuni esponenti della associazione denominata 'ndrangheta. L'articolo 41 cod. proc.pen. stabilisce che l'inammissibilità deve essere dichiarata senza ritardo e senza formalità e ricorre quando un'istanza è tardiva o è presentata da soggetto non legittimato. 1.2 Il secondo motivo di ricorso è generico. Giova ricordare che l'inammissibilità ricorre però anche quando i motivi sono manifestamente infondati e, nel caso in esame, correttamente la corte, dopo avere individuato una prima causa di inammissibilità, dovuta alla tardività dell'istanza rispetto alla conoscibilità della presunta causa di incompatibilità dei due giudici, ha anche valutato la manifesta infondatezza dei motivi posti a sostegno, osservando che la causa di incompatibiità dei due magistrati ravvisata nei confronti della posizione dell'imputato RI è soggettiva e non può automaticamente estendersi agli altri imputati, solo perchè come l'RI rispondono del reato di partecipazione alla associazione di stampo mafioso denominata 'ndrangheta. 2 Borsellino GI 7gostinacchio AR AD ni La censura è generica poiché il ricorrente non spiega le ragioni per cui la incompatibilità dei giudici dichiarata con provvedimento del 10 agosto 2022 limitatamente alla posizione di RI IU NT, riconosciuta a decorrere dal 5 Marzo 2021, data in cui era stata prodotta la sentenza del processo NE, dovrebbe ritenersi estensibile anche agli altri imputati e all'odierno istante e non espone alcun motivo a sostegno di tale prospettata incompatibilità. Il ricorrente sostiene che il fatto nuovo è costituito dalla richiesta avanzata dai due magistrati di essere autorizzati ad astenersi ma non può negare che l'incompatibilità risiede in effetti nell'avere fatto parte del collegio che ha pronunziato la sentenza NE e nell'aver già giudicato altri soggetti, tra cui l'RI , ai quali è stato contestato il medesimo reato di partecipazione all'associazione di stampo mafioso denominata 'Ndrangheta. Ma così facendo conferma l'assunto della corte di appello in ordine alla tardività della istanza di ricusazione, e di contro non si confronta con le condivisibili considerazioni della Corte secondo cui l'avere giudicato dell'esistenza dell'associazione di stampo mafioso denominata 'Ndrangheta non comporta alcuna ragione di pregiudizio da parte del giudice che si è già espresso in ordine alla partecipazione al detto sodalizio di soggetti diversi da quelli che ha giudicato. 3.Si impone pertanto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Roma 29 marzo 2023 Il consigliere estensore Il Presidente
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale TE OC che ha chiesto di dichiararsi l'inammissibilità del ricorso e del difensore che ha insistito nei motivi di ricorso. RITENUTO IN FATTO 1.Con l'ordinanza impugnata la Corte di appello di Catanzaro ha dichiarato inammissibile l'istanza di ricusazione pervenuta a mezzo pec il 12 settembre 2022 presentata dall'avvocato Diego Brancia nell'interesse di UN RB nei confronti di due giudici, rispettivamente presidente e componente, del collegio dinanzi al quale è in corso il procedimento n. 2239/ 2014 RGNR cd. RI OT. La Corte ha dato atto che secondo la difesa la causa di ricusazione sarebbe sorta soltanto 18 settembre 2022, quando all'udienza era stato reso noto alle parti il rigetto della richiesta di astensione dei due giudici da parte del presidente del Tribunale di Vibo Valentia. Tuttavia ha ritenuto tardiva l'istanza osservando che la conoscenza della causa di ricusazione era ancorata alla motivazione della sentenza cd. Nennea, depositata il 5 Marzo 2021; dalla conoscenza di detta pronunzia va individuato il dies a quo da cui fare decorrere il termine di tre giorni previsto dall'art. 38 comma 2 cod.proc.pen., in quanto Penale Sent. Sez. 2 Num. 25281 Anno 2023 Presidente: AGOSTINACCHIO LUIGI Relatore: BORSELLINO MARIA DANIELA Data Udienza: 29/03/2023 a quella data era conoscibile, con l'ordinaria diligenza, la causa di incompatibilità dei -giudici posta a sostegno dell'istanza di ricusazione. Sotto altro profilo ha osservato che la causa di incompatibilità dei giudici Cavasino e Romano alla trattazione del processo nei confronti del coimputato RI, era del tutto soggettiva e non estensibile nei confronti del RB. 2.Avverso la detta ordinanza propone ricorso l'imputato tramite il suo difensore deducendo: 2.1violazione degli articoli 34, 38 , 41 e 127 cod.proc.pen per omessa fissazione dell'udienza camerale e conseguente nullità del provvedimento di rigetto dell'istanza. La Corte avrebbe dovuto preventivamente fissare udienza camerale dando avviso alle parti in quanto, pur dichiarando l'istanza inammissibile , ha deciso nel merito la questione di incompatibilità dedotta. 2.2 violazione degli articoli 34 comma 1,36 lettera G, 37 lettera A, 38 comma uno cod.peoc.pen e vizio di motivazione stante l'incoerenza derivante dal testo del provvedimento impugnato in quanto per un verso evidenzia la tardività della richiesta di ricusazione e per altro verso entra nel merito e parla di effetto estensivo. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è inammissibile. 1.111 primo motivo di ricorso solleva un'eccezione di carattere procedurale in ordine all'assenza di contraddittorio ed è manifestamente infondato poiché la Corte ha dichiarato la inammissibilità per tardività della richiesta di ricusazione e per farlo ha spiegato le ragioni per cui il dies a quo da cui far decorrere il termine per proporre l'istanza non era quello dell'udienza successiva al rigetto della istanza di astensione avanzata dai due magistrati componenti del collegio, ma quello del deposito della motivazione della sentenza che ha concluso il processo NE , che ha giudicato alcuni esponenti della associazione denominata 'ndrangheta. L'articolo 41 cod. proc.pen. stabilisce che l'inammissibilità deve essere dichiarata senza ritardo e senza formalità e ricorre quando un'istanza è tardiva o è presentata da soggetto non legittimato. 1.2 Il secondo motivo di ricorso è generico. Giova ricordare che l'inammissibilità ricorre però anche quando i motivi sono manifestamente infondati e, nel caso in esame, correttamente la corte, dopo avere individuato una prima causa di inammissibilità, dovuta alla tardività dell'istanza rispetto alla conoscibilità della presunta causa di incompatibilità dei due giudici, ha anche valutato la manifesta infondatezza dei motivi posti a sostegno, osservando che la causa di incompatibiità dei due magistrati ravvisata nei confronti della posizione dell'imputato RI è soggettiva e non può automaticamente estendersi agli altri imputati, solo perchè come l'RI rispondono del reato di partecipazione alla associazione di stampo mafioso denominata 'ndrangheta. 2 Borsellino GI 7gostinacchio AR AD ni La censura è generica poiché il ricorrente non spiega le ragioni per cui la incompatibilità dei giudici dichiarata con provvedimento del 10 agosto 2022 limitatamente alla posizione di RI IU NT, riconosciuta a decorrere dal 5 Marzo 2021, data in cui era stata prodotta la sentenza del processo NE, dovrebbe ritenersi estensibile anche agli altri imputati e all'odierno istante e non espone alcun motivo a sostegno di tale prospettata incompatibilità. Il ricorrente sostiene che il fatto nuovo è costituito dalla richiesta avanzata dai due magistrati di essere autorizzati ad astenersi ma non può negare che l'incompatibilità risiede in effetti nell'avere fatto parte del collegio che ha pronunziato la sentenza NE e nell'aver già giudicato altri soggetti, tra cui l'RI , ai quali è stato contestato il medesimo reato di partecipazione all'associazione di stampo mafioso denominata 'Ndrangheta. Ma così facendo conferma l'assunto della corte di appello in ordine alla tardività della istanza di ricusazione, e di contro non si confronta con le condivisibili considerazioni della Corte secondo cui l'avere giudicato dell'esistenza dell'associazione di stampo mafioso denominata 'Ndrangheta non comporta alcuna ragione di pregiudizio da parte del giudice che si è già espresso in ordine alla partecipazione al detto sodalizio di soggetti diversi da quelli che ha giudicato. 3.Si impone pertanto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Roma 29 marzo 2023 Il consigliere estensore Il Presidente