Sentenza 20 marzo 1999
Massime • 1
L'effetto giuridico che si ricollega alla promessa unilaterale di pagamento, pura o titolata, è l'astrazione processuale dalla "causa debendi", incombendo, di conseguenza, sul promissario che agisca per l'adempimento dell'obbligazione l'onere di provare l'esistenza non già del rapporto giuridico sottostante, ma di tale promessa, che, peraltro, può anche risultare da un comportamento concludente, come il pagamento parziale, a titolo di acconto, su un debito di maggiore importo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 20/03/1999, n. 2614 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2614 |
| Data del deposito : | 20 marzo 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Mario SPADONE - Presidente -
Dott. Michele ANNUNZIATA - Consigliere -
Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO - Consigliere -
Dott. Giandonato NAPOLETANO - Consigliere -
Dott. Rosario DE JULIO - Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
NN IO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ZANARDELLI 36, presso lo studio dell'avvocato SERGIO ROSSI, che lo difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
THAL MB SOC., in persona del suo legale rappresentante;
- intimato -
avverso la sentenza n. 1504/95 della Corte d'Appello di TORINO, depositata il 13/11/95;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/6/98 dal Consigliere Dott. Rosario DE JULIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Francesco MELE che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 17.11.1992 la società AL MB, a mezzo del suo procuratore generale alle liti ed all'incasso, avv. Ugo Procopio, conveniva davanti al Tribunale di Alessandria NN EL, nella qualità di titolare della ditta S.I. e P., affermando di avere venduto a tale AM SO, titolare della ditta S.I. e P., materiale per pulizia per l'ammontare di D.M. 52119,98; che il successivo 20.2.1992 l'AM SO aveva ceduto l'azienda ad NN EL, il quale si era assunto l'obbligo di pagare il residuo prezzo ed aveva versato un acconto di D.M. 1087, ma non aveva poi provveduto a pagare il residuo debito di D.M. 36130.
La società AL MB chiedeva pertanto al Tribunale la condanna di AM SO al pagamento di D.M. 36130 o dell'equivalente in lire al cambio del giorno e del luogo di pagamento.
Lo NN non si costituiva, ne' si presentava a rendere l'interrogatorio formale a lui deferito.
Il Tribunale accoglieva la domanda con sentenza del 12.2 - 18.2.1994. Avverso tale sentenza proponeva appello lo NN, deducendo di non avere affatto rilevato l'azienda di AM SO, e che tale impresa, corrente sotto la ditta "Servizio disinfestazione locali ambienti e bagni pubblici e privati", operante in Fondi, aveva cessato l'attività in data 20.7.1992.
Aggiungeva lo NN che egli, essendo a conoscenza delle intenzioni dello AM, già in precedenza (il 20.2.1992) aveva proposto alla ditta AL MB di acquistare i materiali da questa venduti all'AM, pagandoli sulla base di quanto risultava ancora dovuto dai libri contabili della ditta S.I. e P., ed aveva inviato la somma di D.M. 1087, comunicando però che avrebbe trattenuto in custodia le toilettes per evitare che venissero abbandonate;
che non aveva mai avuto un riscontro dalla società attrice per tutte le sue proposte;
che non aveva mai avuto notizia nè della citazione in primo grado, ne' dell'ordinanza che ammetteva il suo interrogatorio formale;
che la S.I. e P. da lui gestita era un'impresa diversa da quella dell'AM.
Precisava, infine, l'appellante che se si fosse trattato di cessione di azienda, controparte ne avrebbe dovuto dare prova scritta;
se fosse stata un cessione di contratto, sarebbe stato necessario il consenso del ceduto;
se fosse stato un accollo, si sarebbe dovuto esaminare se si fosse trattato di un accollo liberatorio o cumulativo;
che, in ogni caso, sarebbe venuta a mancare la qualificazione giuridica del rapporto dedotto in giudizio. Con sentenza del 3.11 - 13.11.1995 la Corte d'Appello di Torino rigettava l'appello, confermando in toto la sentenza impugnata. Avverso tale sentenza ricorre per Cassazione NN EL con tre motivi. Non ha svolto difese la società AL MB.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo motivo NN EL denuncia la nullità della sentenza impugnata in relazione 360 n. 4 c.p.c., per avere egli proposto appello quale persona fisica e non quale titolare di persona giuridica, come lo avevano considerato i giudici di merito. Il primo motivo del ricorso è infondato, perché i giudici di merito hanno considerato lo NN EL come titolare di una ditta individuale e non come legale rappresentante di una persona giuridica o di una società commerciale, come facilmente si deduce sia dall'intestazione della sentenza impugnata, dove lo NN EL è indicato quale titolare della ditta S.I. e P., corrente in Fondi, sia per essere riportata tale indicazione all'inizio della motivazione di detta sentenza.
Col secondo motivo lo NN denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 1988 cod. civ., in relazione all'art. 360 n.3 c.p.c., per avere i giudici di primo grado definito il rapporto obbligatorio in questione come promessa di pagamento e ricognizione di debito, facendolo rientrare nello schema di cui all'art. 1988 cod. civ., senza precisare se si tratteneva di promessa di pagamento pura o titolata. La Corte torinese, poi, non avrebbe ammesso la prova testimoniale, - formulata dall'appellante NN per dimostrare l'esistenza di patti aggiunti e successivi alla sua lettera del 20.2.92, con cui aveva assunto l'obbligo di pagare il residuo prezzo della merce venduta, versando in acconto la somma di D.M. 1.087, - ritenuta inutile perché tendente a "confermare quanto già risulta dai documenti".
Col terzo motivo di ricorso lo NN EL denuncia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia prospettato dalle parti (art. 360 n. 5 c.p.c.), e precisamente in ordine alla qualificazione giuridica del rapporto intercorso tra le parti.
Deduce il ricorrente che il Tribunale definisce tale rapporto come accollo del debito contratto dall'AM SO nei confronti della società AL MB. La difesa di tale società in sede di appello qualifica anch'essa il rapporto come accollo avvenuto in sede di cessione d'azienda.
Ritiene, invece, il ricorrente che nel caso in esame non ricorre assolutamente la cessione di azienda ne' di altro istituto corrispondente, non avendo egli mai rilevato alcuna azienda da chicchessia.
Il secondo ed il terzo motivo del ricorso possono trattarsi congiuntamente per ragioni di connessione.
Detti motivi sono anch'essi infondati.
Ed invero, a norma dell'art. 1988 cod. civ., la promessa di pagamento dispensa colui a favore del quale è fatto dall'onere di provare il rapporto fondamentale, la cui esistenza si presume fino a prova contraria.
La promessa di pagamento ha effetto costitutivo, aggiungendo un altro vincolo obbligatorio a quello originario, ed inverte l'onere probatorio (c.d. astrazione processuale circa l'esistenza del rapporto fondamentale sottostante).
È giurisprudenza di questa Corte (cfr., Cass. Sez. II 4.1.1997 n. 280, Cass. Sez. II, sent. n. 9480/1991; Cass. n. 1447/1965; Cass. n. 1146/1972) che l'effetto giuridico che si ricollega alla promessa unilaterale di pagamento, sia essa pura o titolata, è l'astrazione processuale della causa debendi, per cui il promissario, agendo per l'adempimento dell'obbligazione, ha soltanto l'onere di provare la ricorrenza di tale promessa e non anche l'esistenza del rapporto giuridico da cui essa trae origine, mentre incombe al promittente l'onere di provare l'inesistenza o l'invalidità o l'estinzione del rapporto fondamentale, sia questo menzionato oppure non nella promessa unilaterale di pagamento. Ed a tali principi si è attenuta la Corte di merito.
Pertanto l'indicazione del rapporto fondamentale sottostante, cioè della causa debendi;
è indifferente agli effetti dell'art. 1988 cod. civ., che si applica non solo alle promesse pure (che non contengono tale indicazione), ma anche alle promesse titolare che invece la contengono (in senso conforme, V. Cass. n. 567/1987; Cass. n. 2560/1975; Cass. n. 3929/1974). Da quanto precede risulta l'infondatezza della doglianza del ricorrente per non avere i giudici di merito precisato se la promessa dello NN EL fosse promessa di pagamento pura o titolata.
Va ancora precisato che le promessa dello NN EL fosse promessa di pagamento pura o titolata.
Va ancora precisato che le promesse possono costituirsi in via implicita, per fatti concludenti, come il pagamento parziale a titolo di acconto di D.M. 1087, effettuato dallo NN EL, come ricognitivo del debito residuo (conf. v. Cass. 23 settembre 1966 n. 2389). Infine la Corte di merito ha ampiamente motivato l'inutilità delle prove testimoniali formulate dall'attuale ricorrente nell'atto di appello, ritenendole inutili, perché avrebbero solo confermato quanto risultava già dai documenti. Peraltro nel ricorso non sono stati riportati i capitoli di prova per evidenziarne la decisività, facendo venir meno la possibilità di verificare l'esattezza o meno dell'inter logico della decisione.
L'omissione, l'insufficienza o la contraddittorietà della motivazione è rilevante anche riguardo alla mancanza dei mezzi di prova, se questi siano diretti a dimostrare punti decisivi della controversia, a meno che dal complesso delle ragioni svolte nella sentenza impugnata, - come nel caso in esame, - si possa argomentare la superfluità, l'inconcludenza o la irrilevanza delle prove dedotte (cfr. Cass. n. 6256/1987; Cass. n. 4817/1987). La motivazione della Corte di merito in ordine alla mancata ammissione dei mezzi di prova è congrua ed esente da vizi logici o da errori di diritto.
Rigettato il ricorso, nulla deve disporsi per le spese, non avendo svolto difese nel giudizio di legittimità la società AL MB.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma il 23.6.1998.
Depositata in Cancelleria il 20/3/1999.