Cass. civ., sez. II, sentenza 20/03/1999, n. 2614
CASS
Sentenza 20 marzo 1999

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L'effetto giuridico che si ricollega alla promessa unilaterale di pagamento, pura o titolata, è l'astrazione processuale dalla "causa debendi", incombendo, di conseguenza, sul promissario che agisca per l'adempimento dell'obbligazione l'onere di provare l'esistenza non già del rapporto giuridico sottostante, ma di tale promessa, che, peraltro, può anche risultare da un comportamento concludente, come il pagamento parziale, a titolo di acconto, su un debito di maggiore importo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 20/03/1999, n. 2614
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2614
    Data del deposito : 20 marzo 1999

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