Cass. civ., sez. I, sentenza 15/03/2001, n. 3748
CASS
Sentenza 15 marzo 2001

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Nel meccanismo di determinazione della indennità di espropriazione previsto dall'art. 5 bis della legge n. 359 del 1992, la esclusione della decurtazione del quaranta per cento dell'importo corrispondente alla semisomma tra valore di commercio del bene espropriato ed il reddito dominicale dello stesso nell'ultimo decennio non può estendersi al di là del caso della cessione volontaria del bene oggetto del provvedimento espropriativo. Il proprietario dell'immobile ha, pertanto, facoltà di accettare la stima e convenire la cessione del bene offerta dall'ente espropriante , fruendo del beneficio della esclusione della decurtazione, ovvero di rifiutare l'indennità, con conseguente rideterminazione della stessa ad opera della competente commissione provinciale di cui agli artt. 15 e 16 della legge n. 865 del 1971, nei cui confronti potrà proporre opposizione al fine di ottenere una nuova liquidazione in via giudiziale, senza potersi sottrarre alla decurtazione, nemmeno nella ipotesi di omessa offerta da parte dell'ente espropriante dell'indennità determinata in corso di giudizio dal c.t.u., circostanza successiva alla vicenda considerata dal legislatore, ovvero nella ipotesi di mancata stima da parte della commissione provinciale, circostanza indipendente dalla volontà dell'amministrazione espropriante e non interferente sul meccanismo giudiziale di determinazione dell'indennità.

In sede di opposizione alla stima dell'immobile espropriato ai fini della liquidazione della indennità di esproprio, i criteri adottati dal c.t.u. non hanno efficacia vincolante, e possono legittimamente essere disattesi attraverso una valutazione critica che sia ancorata alle risultanze processuali nonché congruamente e logicamente motivata, dovendo il giudice indicare in particolare gli elementi probatori e quelli logico - giuridici ed i criteri di valutazione ritenuti idonei a giustificare una decisione contrastante con il parere del c.t.u. In tale prospettiva, non è corretta la decisione che si discosti dalle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio alla stregua del rilievo che esse si riferiscono al valore dell'immobile negli anni precedenti quelli del decreto ablativo, senza che sia accertato se ed in quale misura si sia effettivamente registrato nella zona un incremento del valore degli immobili - essendo inidoneo a palesare l'indice di aumento recepito nella decisione il generico rinvio alla necessaria rivalutazione del valore accertato dal c.t.u. nel quinquennio precedente -, ovvero che assuma quale dato di comparazione il criterio adottato da altra decisione relativa ad un terreno contiguo e perciò ritenuto di caratteristiche analoghe, decisione gravata di ricorso per cassazione, e, quindi, "sub iudice", proprio per aver fatto riferimento, nel disattendere le valutazioni del c.t.u., alla "naturale lievitazione" dei prezzi degli immobili nel corso degli anni.

Commentario1

  • 1Consulenza tecnica d'ufficio e valutazione giudiziale. La Cassazione continua a legittimare la motivazione "per relationem"
    Redazione · https://www.diritto.it/ · 3 dicembre 2019

    1. Consulenza tecnica d'ufficio e configurazione degli obblighi motivazionali del giudice nel caso in esame Cassazione Civile, Sez. II, ordinanza 31 agosto 2018 n. 21504 Con il proprio ricorso per Cassazione parte ricorrente censurava – fra gli altri motivi di ricorso – il fatto che il giudice di merito nella propria sentenza si fosse limitato a recepire acriticamente le conclusioni fornite dall'esperto (qualificando, peraltro, tali conclusioni alla stregua di una mera ipotesi priva di qualsivoglia validità scientifica o riscontro fattuale), lamentando pertanto l'assenza di un'adeguata motivazione su di un fatto controverso e decisivo per il giudizio. Invero, con l'ordinanza in commento …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 15/03/2001, n. 3748
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 3748
Data del deposito : 15 marzo 2001

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