Sentenza 19 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/03/2001, n. 3918 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3918 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2001 |
Testo completo
Aula 'B' 039 18/0 1 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Guglielmo SCIARELLI Presidente - R.G.N. 21467/98 Dott. Ettore MERCURIO Rel. Consigliere Cron.8350 Dott. Fernando LUPI Consigliere Rep. Dott. Fabrizio MIANI CANEVARI Consigliere Ud.13/12/00 Dott. Maura LA TERZA - Consigliere ha pronunciato la seguente 42 SENTENZA sul ricorso proposto da: elettivamente domiciliata in ROMA VIALECUCCO MARIA, DELLE MILIZIE 38, presso lo studio dell'avvocato ANGELOZZI GIOVANNI, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
INPS- ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, 2000 rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONIO TODARO, Emer 5410 LUIGI CANTARINI, PATRIZIA TADRIS, VINCENZO MORIELLI, -1- giusta delega in calce alla copia notificata del ricorso. - resistente con mandato - avverso la sentenza n. 11917/98 del Tribunale di ROMA, depositata il 18/06/98 R.G.N. 60626/91; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/12/00 dal Consigliere Dott. Ettore MERCURIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio BUONAJUTO che ha concluso per il rigetto del ricorso. 15mm -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il Tribunale di Roma, con sentenza del 18 giugno 1998, ha respinto l'appello proposto da CO MA avverso l'impugnata sentenza pretorile che aveva rigettato la domanda da lei avanzata nei confronti dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale per ottenere il riconoscimento della pensione di inabilità O in subordine dell'assegno ordinario di invalidità. Il giudice d'appello, richiamando la relazione consulenza tecnica d'ufficio rinnovata indella secondo grado, ha confermato, concordando con la statuizione del Pretore aderente al parere del consulente nominato in primo grado, che l'assi- curata, bracciante agricola quarantanovenne, era affetta da infermità ("sindrome cefalalgica e cervicoalgica, turbe dispeptiche ed ectasie capil- lari degli arti inferiori”) non così gravi né così rilevanti da ridurre a meno di un terzo la di lei capacità di lavoro in occupazioni di confacenza attitudinale. L'assicurata chiede la cassazione di tale sentenza con ricorso a questa Corte affidate ad un unico articolato motivo. Emr. L'INPS ha depositato procura. 3 MOTIVI DELLA DECISIONE 1) La ricorrente, denunziando omessa, insuffi- decisive ciente o contraddittoria motivazione circa un punto della controversia, nonché violazione e falsa applicazione dell'art. 10 del R.D.L. 14 aprile 1939 n. 636 e successive modifiche e degli artt. 132 n. 4 e 445 c.p.c. (ex art. 360 n. 3 e n. 5 c.p.c.), lamenta in primo luogo che il Tribunale abbia motivato inadeguatamente facendo scarno e non argomentato riferimento alla relazione della consulenza tecnica acquista in secondo grado e senza inoltre considerare alcune malattie (quali la gastropatia, l'osteoporosi e l'obesità) che valutate sinergicamente avrebbero indubbiamente condotto a conclusioni diverse da quelle adottate. In secondo luogo la ricorrente lamenta che il Tribunale non abbia considerato che la CO (affetta da "spondiloartrosi, obesità, osteoporosi, rachialgia diffusa con cefalea gravativa frontale, nevralgie della 1^ branca del trigemino a destra, frequenti gastralgie con dispepsia, cistiti e parestesie agli arti inferiori": pagg. 7 e 8 del ricorso) era portatrice di un quadro patologico sicuramente antitetico con l'attività di bracciante agricola, e che pertanto il parere formulato dal coadiutore del giudice d'appello appariva assolu- tamente inconferente e non esaustivo ai fini di una corretta decisione. 2) Il motivo va disatteso. Le svolte censure sono in prevalenza inam- missibili in quanto essenzialmente propongono questioni che attengono al merito della causa e che comportano la valutazione e l'apprezzamento di consentiti in sede di circostanze di fatto non legittimità. Ed invero dette censure neppure paiono integrare la denunzia di veri e propri vizi di motivazione O di violazione di norme di diritto riconducibili alla previsione dell'art. 360 c.p.c., giacchè i rilievi e le critiche sollevate dalla ricorrente tendono sostanzialmente a proporre, in sede di legittimità, una nuova e diversa interpre- tazione delle risultanze di fatto acquisite nelle e che la medesima parte ritienefasi di merito - corretta ed aderente agli elementi acquisti ed involgono così un sindacato di merito estraneo al giudizio di cassazione. Nel contempo, la motivazione enunciata nella impugnata sentenza appare del tutto esauriente, ampia ed approfondita, là dove, in particolare, il Ens Tribunale esamina partitamente la rilevanza e l'entità delle singole affezioni morbose accertate dal consulente tecnico d'ufficio - il quale ha evidentemente escluso rilevanza ed incidenza invalidante ad eventuali altre alterazioni neppure -diagnosticate prendendo in specifica considera- zione la sindrome cefalalgica e cervicoalgica con verosimile componente nevralgica del trigemino, i disturbi dispeptici con note duodenitiche nonché le ectasie agli arti inferiori (ritenute ques'ultime di assoluta normalità) ed evidenziando la non rilevante sintomatologia di alcune di esse ovvero la controllabilità od emendabilità dell& stesse mediante adeguata terapia analgesica oppure con appropriato regime dietetico. La valutazione del giudice d'appello risulta inoltre compiuta tenendo presente l'attività lavorativa di bracciante agricola confacente alla assicurata, espressamente menzionata nel contesto della motivazione. 3) - In conclusione, quindi, il ricorso deve essere rigettato. Boiché l'INPS non ha svolto alcun attività defensionale non v'ha luogo per una pronuncia sulle spese del presente giudizio. 6
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese del giudizio di cassazione. Così deciso, in Roma, il 13 dicembre 2000 sliche Inaute Stine Med Mercurio - П Presidente: II Cons. estensore: IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Depositata in Cancelleria 9 MAR. 2001 Oggi, AC IL COLLABORATORE le DI CANCELLERIA E R P U S T S R O C I , D LLO SSA 10 I BO , TA RT. 33 D I SPESA OSTA 'A 5 ELL . N N P D G IM 11-8-73 SI O A DA SEN N , E I * A 85 6 5 1 L O 0 7