Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/04/2002, n. 4735
CASS
Sentenza 3 aprile 2002

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime2

La banca cessionaria (ai sensi dell'art. 90 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385) delle attività e delle passività di altra banca - posta in liquidazione coatta amministrativa in epoca successiva a sentenza non definitiva di primo grado la quale abbia affermato la sussistenza di rapporti di lavoro in capo alla banca, poi assoggettata alla procedura concorsuale, abbia dichiarato la illegittimità dei licenziamenti intimati ai lavoratori e abbia rimesso alla sentenza definitiva del giudizio la determinazione delle loro spettanze - è legittimata, ai sensi dell'art. 111 cod. proc. civ., a proporre appello avverso tale sentenza e a chiedere che il giudice del gravame stabilisca, con riferimento alla pronuncia di primo grado, in quali rapporti e in quali limiti sia succeduta alla cedente e sia tenuta verso i lavoratori.

Poiché l'art. 285 cod. proc. civ. legittima entrambe le parti del processo (e non solo quella vittoriosa) a notificare la sentenza ai fini della decorrenza del termine breve di impugnazione, anche la notificazione della sentenza ad istanza del procuratore di una pluralità di parti, delle quali alcune siano vittoriose e altre soccombenti, è idonea a far decorrere, nei confronti delle parti soccombenti da lui assertite, il termine breve per l'impugnazione.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/04/2002, n. 4735
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4735
    Data del deposito : 3 aprile 2002

    Testo completo