Sentenza 3 aprile 2002
Massime • 2
La banca cessionaria (ai sensi dell'art. 90 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385) delle attività e delle passività di altra banca - posta in liquidazione coatta amministrativa in epoca successiva a sentenza non definitiva di primo grado la quale abbia affermato la sussistenza di rapporti di lavoro in capo alla banca, poi assoggettata alla procedura concorsuale, abbia dichiarato la illegittimità dei licenziamenti intimati ai lavoratori e abbia rimesso alla sentenza definitiva del giudizio la determinazione delle loro spettanze - è legittimata, ai sensi dell'art. 111 cod. proc. civ., a proporre appello avverso tale sentenza e a chiedere che il giudice del gravame stabilisca, con riferimento alla pronuncia di primo grado, in quali rapporti e in quali limiti sia succeduta alla cedente e sia tenuta verso i lavoratori.
Poiché l'art. 285 cod. proc. civ. legittima entrambe le parti del processo (e non solo quella vittoriosa) a notificare la sentenza ai fini della decorrenza del termine breve di impugnazione, anche la notificazione della sentenza ad istanza del procuratore di una pluralità di parti, delle quali alcune siano vittoriose e altre soccombenti, è idonea a far decorrere, nei confronti delle parti soccombenti da lui assertite, il termine breve per l'impugnazione.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/04/2002, n. 4735 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4735 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ETTORE MERCURIO - Presidente -
Dott. LUCIANO VIGOLO - rel. Consigliere -
Dott. CORRADO GUGLIELMUCCI - Consigliere -
Dott. PAOLO STILE - Consigliere -
Dott. GIOVANNI AMOROSO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA S.C.A.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GERMANICO 146, presso lo studio dell'avvocato STEFANIA VERALDI, rappresentato e difeso dall'avvocato ZO IOELE, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
IL RE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ARCHIMEDE 112, presso lo studio dell'avvocato PIETRO MAGNO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato GERARDO D'ADAMO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonché contro
CREDITO COMMERCIALE TIRRENO S.P.A. IN LIQUIDAZIONE, IA AT, DI NO CO, NS NA, DE ON LF, AN ZO;
- intimati -
e sul 2^ ricorso n^. 17646/00 proposto da:
DE ON LF, DI NO CO, NS NA, elettivamente domiciliati in ROMA PIAZZA CAVOUR 10, presso lo studio dell'avvocato MASSIMO ANGELINI, rappresentati e difesi dall'avvocato GIORGIOI POLVERINO, giusta delega in atti;
- controricorrenti e ricorrenti incidentali -
nonché contro
BANCA CREDITO COMMERCIALE TIRRENO S.P.A. IN LIQUIDAZIONE POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA S.C.A.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA VIA GERMANICO 146, presso lo studio dell'avvocato STEFANIA VERALDI, rappresentati e difesi dall'avvocato ZO IOELE, giusta delega in atti;
- controricorrenti al ricorso incidentale -
e sul 3^ ricorso n^. 18063/00 proposto da:
CREDITO COMMERCIALE TIRRENO IN LIQUIDAZIONE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GERMANICO 146, presso lo studio dell'avvocato STEFANIA VERALDI, rappresentato e difeso dall'avvocato ZO JOELE, giusta delega in atti;
- ricorrente -
nonché contro
IL RE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ARCHIMEDE 112, presso lo studio dell'avvocato PIETRO MAGNO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato GERARDO D'ADAMO, giusta delega in atti;
- controricorrente al ricorso incidentale -
nonché contro
IA AT, DI NO CO, NS NA, DE ON LF, AN ZO, BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA;
- intimati -
avverso la sentenza n. 1329/99 del Tribunale di SALERNO, depositata il 18/04/00 R.G.N. 231/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/12/01 dal Consigliere Dott. Luciano VIGOLO;
udito l'Avvocato IOELE;
udito l'Avvocato ANGELINI per delega POLVERINO,
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. IOni GIACALONE che ha concluso per accoglimento del primo motivo del ricorso principale e secondo motivo del ricorso DE ON + altri, rigetto del primo motivo del ricorso DE ON + altri, inammissibilità del secondo motivo del ricorso principale e del ricorso incidentale del c.c.t.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO.
Con sentenza non definitiva in data 19 novembre 1996, il TO di Cava dei Tirreni - pronunciando sulle domande separatamente proposte dai sig.ri LF De RO, IO TI NO e AN MI perché fosse dichiarato nullo o inefficace il licenziamento loro intimato dalla loro apparente datrice di lavoro, soc. SA.FI.CO, e fosse affermata, con ogni consequenziale pronuncia di carattere economico, la sussistenza ex lege del rapporto di lavoro effettivo con il ED MM EN s.p.a.-, in contraddittorio con le due predette società, ha dichiarato costituito ab origine e con continuità giuridica il rapporto di lavoro con il ED MM EN;
ha affermato l'inesistenza del licenziamento intimato dalla SA.FI.CO; ha quindi disposto per la prosecuzione del giudizio per la determinazione dei crediti rispettivi dei lavoratori. Con la medesima sentenza, il TO ha, invece, rigettato analoghe domande, pure separatamente proposte nei confronti delle medesime società dai sig.ri CO Di RT, DO De IS, AT SI, NA ON e EN AS.
Con ricorso in data 5 aprile 1997, ha proposto appello la BA LA dell'Emilia Romagna s.c.r.l., quale cessionaria delle attività e passività del ED MM EN s.p.a., in liquidazione coatta amministrativa, avverso il capo della sentenza col quale avevano trovato accoglimento le domande del De RO, del NO e del MI.
Anche i cinque lavoratori soccombenti hanno proposto separatamente appello: il SI e il Di RT nei confronti del solo ED MM EN s.p.a., mentre il ON, il De IS e l'AS appellavano nei confronti, altresì, della BA LA dell'Emilia Romagna.
Il Tribunale di Salerno ha dichiarato estinto il giudizio relativamente al De RO e al NO per intervenuta conciliazione, e, riunite le impugnazioni, con sentenza in data 16 novembre 1999/18 aprile 2000, ha dichiarato l'inammissibilità di tutti gli altri appelli e ha compensato integralmente le spese del grado. Ha ritenuto, anzitutto, il giudice di appello che l'impugnazione principale della BA LA dell'Emilia Romagna era inammissibile in quanto la BA non era cessionaria dell'azienda del ED MM EN s.p.a., ma solo delle sue attività e passività, se e in quanto risultanti dallo stato passivo, mentre non erano insinuati i crediti degli originari ricorrenti, onde il difetto di legittimazione attiva - e comunque di interesse - della BA a proporre appello avverso la sentenza resa in giudizio al quale la stessa BA non aveva partecipato e concernente situazioni giuridiche in ordine alle quali essa non doveva rispondere. Da ciò sarebbe derivata anche l'inammissibilità delle impugnazioni dei lavoratori. Infatti, gli atti di appello di Di RT, De IS, SI, ON e AS erano stati depositati oltre il termine breve per proporre impugnazione avverso la sentenza del TO, depositata il 22 novembre 1996 e notificata al ED MM EN s.p.a. su istanza dei procuratori di De RO, NO, MI, Di RT, De IS, SI, ON e AS il 6 marzo 1997 (data dalla quale il termine aveva preso a decorrere pure nei riguardi degli stessi notificanti): anche a voler considerare le impugnazioni dei predetti lavoratori quali appelli incidentali, le stesse, a norma dell'art.334 c.p.c., avrebbero perso comunque efficacia per l'inammissibilità dell'impugnazione principale. Per la cassazione di questa sentenza ricorre, in via principale, la BA LA dell'Emilia Romagna contro il MI, il SI, il Di RT, il ON, il De IS, l'AS e nei confronti altresì del ED MM EN in liquidazione coatta amministrativa, affidandosi a due motivi.
Il ED MM EN s.p.a., in liquidazione coatta amministrativa, ha proposto ricorso incidentale, adesivo al ricorso della BA LA dell'Emilia Romagna, sorretto da tre motivi. Il MI ha resistito ai due ricorsi con controricorsi, deducendone l'inammissibilità sotto diversi profili.
Il De IS, il Di RT e il ON hanno proposto nei confronti BA LA dell'Emilia Romagna e del ED MM EN s.p.a. controricorso contenente, altresì, ricorso incidentale affidato a due motivi.
A quest'ultima impugnazione incidentale hanno resistito la BA LA dell'Emilia Romagna e il ED MM EN s.p.a., con distinti controricorsi.
Hanno depositato memorie, ai sensi dell'art.378 c.p.c., la BA LA, il ED MM EN in liquidazione coatta amministrativa e il MI il quale ha pure presentato osservazioni scritte, ai sensi dell'art.379, ult. comma, c.p.c.. L'AS ed il SI sono intimati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi, separatamente proposti contro la medesima sentenza, vengono riuniti (art.335 c.p.c.). Col primo motivo del ricorso principale e, rispettivamente, del ricorso incidentale adesivo, i due istituti di credito. deducono violazione ed errata interpretazione degli artt.83, 90, 92 del d.lgs. 1 settembre 1993 n.385 nonché degli artt. 75, 99, 111, 112 c.p.c..
Omessa motivazione e valutazione su punto decisivo della controversia e si dolgono, in relazione alla posizione del MI, che il Tribunale abbia dichiarato inammissibile l'appello della BA LA dell'Emilia Romagna avverso la sentenza del TO la quale aveva accertato l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato tra il ED MM EN s.p.a. e il MI;
infatti, la sentenza del TO non definiva il giudizio, oggetto del quale era non solo l'accertamento del rapporto di lavoro tra il ED MM EN s.p.a. e il MI ed altri lavoratori, ma anche la condanna del predetto istituto di credito al pagamento delle conseguenti spettanze retributive. Si trattava di domande tutte funzionali a diritti di contenuto patrimoniale, da far valere nel passivo della liquidazione.
Il rapporto di lavoro non poteva considerarsi estinto a seguito della liquidazione coatta amministrativa, in quanto, con questa procedura, si realizza una cessione aggregata di rapporti, tra i quali era compreso quello oggetto della sentenza del TO, e comunque con il limite consistente nel fatto che i crediti dovevano risultare dallo stato passivo. Tale cessione aggregata dava titolo autonomo alla BA LA dell'Emilia Romagna, quale cessionaria e quindi successore a titolo particolare, a proporre impugnazione avverso la sentenza del TO;
il Tribunale di Roma non aveva valutato, quale elemento decisivo, l'omessa contestazione, da parte del MI, della predetta posizione giuridica della BA LA dell'Emilia Romagna quale successore a titolo particolare anche nel rapporto di lavoro subordinato dedotto in giudizio. Egli, infatti, aveva chiesto il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado anche nei confronti della BA LA secondo la corretta interpretazione dell'art. 111 c.p.c.. Inoltre, il Tribunale non aveva considerato le disposizioni dell'atto di cessione tra il ED MM EN e la BA popolare dell'Emilia Romagna.
Infine, il Tribunale avrebbe dovuto tenere conto del comportamento del ED che aveva chiesto la propria estromissione a norma dell'art.92 del d.lgs. n.385 del 1993 in considerazione dell'avvenuta cessione di attività e passività.
Controdeduce il MI che non si deve tenere conto dell'atto di cessione non prodotto nei gradi di merito: con tale richiamo la BA avrebbe introdotto un mutamento della causa petendi ed una domanda nuova, sicché il ricorso principale sarebbe inammissibile. Il motivo, per quanto riguarda la BA LA dell'Emilia Romagna, è ammissibile ed è fondato.
Rileva la Corte che i lavoratori, con il ricorso introduttivo del giudizio, avevano contestato il licenziamento loro intimato dalla apparente datrice di lavoro ed avevano chiesto che fosse accertato che il rapporto di lavoro era effettivamente intercorso ab origine con il ED MM EN, con le consequenziali pronunce di carattere economico. La domanda era stata accolta, con sentenza non definitiva, dal TO nei confronti, per quanto ora interessa, di MI AN ed era stata disposta la prosecuzione del processo per l'accertamento di quanto dovuto allo stesso.
La BA LA ha proposto appello avverso tale sentenza, quale soggetto legittimato a norma dell'artt.111 c.p.c., in quanto cessionaria delle attività e delle passività del ED MM EN in l.c.a., ai sensi dell'art.90, comma secondo del d.lgs. 1^ settembre 1993, n.385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) e si è doluta dell'accoglimento delle domande proposte dai lavoratori risultati vittoriosi in primo grado delle quali chiedeva il rigetto.
La BA aveva quindi interesse ad una pronuncia di contenuto sostanziale sul merito di tali domande, attinente, cioè, alla sussistenza, o meno, del rapporto di lavoro con il ED MM EN e alla prosecuzione, o meno, del rapporto di lavoro con la BA stessa, quale cessionaria delle attività e delle passività dell'Istituto posto in liquidazione coatta amministrativa, o con il ED MM EN, prima ancora che sulla responsabilità della BA per i crediti maturati nei confronti di quest'ultimo ed eventualmente per quelli che si sarebbero maturati nel corso successivo del rapporto (ove ne fosse stata ritenuta la prosecuzione, malgrado l'apertura della liquidazione coatta amministrativa).
Vero è che il Tribunale, aderendo alla prospettazione della BA, ha affermato che essa (ai sensi dell'art.90, comma secondo, del d.lgs. n.385/1993 cit.) non poteva essere chiamata a rispondere di passività non risultanti dallo stato passivo della liquidazione coatta, ma da tale premessa non è derivata, nei successivi sviluppi argomentativi della sentenza e nella parte dispositiva di essa, una pronuncia di conforme contenuto sostanziale (di assoluzione dalla domanda); inoltre, quel Collegio ha affermato che la BA, in quanto non tenuta a rispondere delle obbligazioni di cui è causa, relative a situazioni giuridiche delle quali essa non era cessionaria ne' responsabile, non era interessata a proporre appello avverso la sentenza del TO. Ha soggiunto il Tribunale che il difetto di legittimazione ad appellare sarebbe anche derivato dalla mancata partecipazione della BA al giudizio di primo grado. Quest'ultimo rilievo del giudice di appello contrasta, peraltro, per quanto detto, con la considerazione che la BA era legittimata ad appellare in quanto successore a titolo particolare del ED MM Italiano (art. 111 c.p.c.), come tale interessata, come l'altro Istituto, anche alla individuazione da parte del giudice di appello dei rapporti in ordine ai quali era intervenuta successione e dei limiti di essa, il che avrebbe dovuto formare oggetto della pronuncia di merito del Tribunale.
La questione se, per decidere sul punto, sia sufficiente l'indagine sulle conseguenze giuridiche della cessione delle attività e delle passività intervenuta ai sensi dell'art.90 del d.lgs. n.385/1993 cit. e, se l'indagine possa estendersi anche all'atto di cessione successivamente intervenuto, dovrà essere risolta dal giudice di rinvio il quale dovrà decidere in base a quanto (legittimamente) allegato e provato dalle parti, sicché la attuale deduzione da parte della BA LA delle pattuizioni intervenute con l'atto di cessione non rende di per sè inammissibile il motivo di ricorso, e la relativa eccezione del MI deve essere disattesa. La circostanza che il Tribunale si sia limitato ad emettere una sentenza di puro contenuto processuale costituisce violazione dell'art. 111 cit., oltre che dell'art. 112 (obbligo del giudice di pronunciare su tutta la domanda) e dell'art. 100 c.p.c.. Col secondo motivo, gli stessi istituti di credito denunciano: a. - Violazione ed errata applicazione degli artt. 325, 326, 334 c.p.c. - Omessa motivazione su punto decisivo della controversia. b.- Violazione ed errata applicazione degli artt. 83, 90 e 92 del d.lvo 386/1993.
a) Sostengono, in relazione agli appelli di Di RT, De IS, SI, ON e AS, che erroneamente il Tribunale li aveva qualificati come appelli incidentali, malgrado fossero stati proposti in forma di appello principale e successivamente riuniti a quello promosso dalla BA LA.
La notificazione, in data 6 marzo 1997, della sentenza di primo grado ad istanza dei procuratori di tutti i lavoratori (sia dei tre vittoriosi che degli altri cinque soccombenti), attori in primo grado, avrebbe fatto decorrere il termine breve di trenta giorni per impugnare anche per gli stessi lavoratori soccombenti che, pertanto, ne erano decaduti per avere depositato i loro appelli oltre il termine predetto, sicché quelle impugnazioni avrebbero dovuto essere dichiarate inammissibili.
Del tutto ultronea ed errata era l'ulteriore motivazione del Tribunale che le aveva qualificate come appelli incidentali tardivi e ne aveva dichiarato l'inammissibilità solo in ragione della inammissibilità dell'impugnazione principale.
Dall'esame delle conclusioni rassegnate con i distinti atti di appello, poi riuniti, emergeva, infatti, che i lavoratori avevano chiesto il riconoscimento del rispettivo rapporto di lavoro subordinato ai sensi della legge n.1369 del 1960 e avevano domandato fosse dichiarato nei confronti del ED MM EN in liquidazione e, per quest'ultimo, nei confronti della BA popolare dell'Emilia Romagna, quale cessionaria del ED MM EN, la nullità del licenziamento da parte della SA.FI.CO e la condanna della BA LA al ripristino o alla reintegra dei rapporti di lavoro rispettivi, e alla corresponsione di quanto spettante a ciascun dipendente dalla data del licenziamento a quella dell'effettivo ripristino del rapporto.
I cinque lavoratori soccombenti in primo grado non avevano veste di appellati principali e non erano parti di cause inscindibili e/o dipendenti;
essi non erano perciò legittimati a proporre appello incidentale tardivo.
I loro appelli avrebbero dovuto essere qualificati tardivi non ai sensi dell'art.334 c.p.c., sibbene a norma degli artt.325 e 326 c.p.c. e dichiarati inammissibili sotto tale profilo.
b) - I due istituti di credito sostengono ancora che le domande proposte in appello dai cinque lavoratori rimasti soccombenti, tutte strumentali a condanne al pagamento di somme, non sarebbero state proponibili nei confronti della BA LA, carente di legittimazione passiva a norma degli artt.83, 90 e 92 d.lgs. 1^ settembre 1993, n.385 in quanto i crediti relativi non figuravano nello stato passivo, considerato anche il contenuto dell'atto di cessione trascurato dal Tribunale.
A tali motivi il ED MM EN, in liquidazione coatta amministrativa, ricorrente incidentale adesivo, aggiunge un terzo motivo di impugnazione denunciando la violazione ed errata applicazione degli artt.83 e 91 del d.lgs. 385/1993 come sostituito dall'art.64 del d.lgs. 415/96. Sostiene che le domande in quanto volte all'accertamento di crediti erano improcedibili o inammissibili nei confronti della società in liquidazione coatta amministrativa, la quale, comunque, avrebbe dovuto essere estromessa dai giudizi, nei quali era stata convenuta con la BA cessionaria delle attività e passività, visto che era assolutamente pacifica in causa l'avvenuta cessione. All'estromissione sostiene che potrebbe provvedere anche questa Corte.
Per quanto attiene al ricorso principale (della BA LA), il secondo motivo è inammissibile.
Le censure sub a), infatti, attengono ad un punto della sentenza impugnata rispetto al quale la BA non può ritenersi soccombente in appello.
Infatti, il Tribunale ha ritenuto inammissibili gli appelli di Di RT, De IS, SI, ON e AS, anzitutto, in quanto proposti oltre il termine breve, previsto dall'art.325 c.p.c., decorrente dalla notificazione della sentenza.
Vero è che il Tribunale ha affermato, poi, che gli appelli sarebbero stati inammissibili anche se considerati come incidentali tardivi (sebbene proposti in forma di appello principale) per effetto della dichiarata inammissibilità dell'appello della BA LA;
si tratta tuttavia di una argomentazione rafforzativa che nulla toglie all'altra affermazione circa l'inammissibilità per tardività degli appelli dei cinque lavoratori.
Le censure sub b) risultano poi assorbite dalle considerazioni appena svolte in punto di inammissibilità dell'appello dei lavoratori medesimi.
Per quanto attiene, invece, al ricorso incidentale adesivo del ED MM EN, la Corte ne rileva l'inammissibilità in quanto la parte stessa non solo non aveva proposto appello avverso la sentenza del TO, ma, come sostiene il MI nel controricorso, nel giudizio di secondo grado il ED MM EN (che nel proprio ricorso ha fatto analoga affermazione) aveva dichiarato di non avere più interesse al giudizio dal quale aveva chiesto di essere estromesso.
Ritiene la Corte che la parte che abbia prestato acquiescenza alle statuizioni di carattere sostanziale della sentenza di primo grado a sè sfavorevoli, non avendola impugnata con appello, non possa poi ricorrere in cassazione per adiuvare il soggetto che abbia proposto appello avverso la medesima sentenza in forza dell'art. 111 c.p.c.. Tanto meno il ED MM EN avrebbe potuto proporre il terzo motivo di ricorso, non avente carattere di impugnazione adesiva, dopo l'acquiescenza prestata alla sentenza del TO. Coi primo motivo di ricorso incidentale, avverso il ricorso dei due istituti di credito, il De IS, il Di RT e il ON deducono violazione e falsa applicazione degli artt. 13 7 e ss. 325, 326 e 285 c.p.c., omessa motivazione su un punto fondamentale della controversia.
Detti ricorrenti incidentali, soccombenti in primo grado, si dolgono che il Tribunale abbia dichiarato inammissibili i loro appelli, sul rilievo che la notificazione in data 6 marzo 1997 della sentenza del TO al ED MM EN ad istanza dei procuratori di De RO, NO, MI, Di RT, De IS, ON, SI e AS, avrebbe segnato l'inizio della decorrenza del termine breve per impugnare anche per gli stessi soggetti che avevano richiesto la notifica e, essendo detto termine trascorso inutilmente, gli appelli medesimi, neppure se qualificati come incidentali sarebbero stati ammissibili, stante l'inammissibilità dell'appello principale della BA LA.
Gli stessi ricorrenti incidentali sostengono che le posizioni dei cinque lavoratori rimasti soccombenti in primo grado erano divenute contrapposte, rispetto a quelle dei tre lavoratori risultati vittoriosi;
si trattava comunque di posizioni autonome, volte a far valere situazioni giuridiche e diritti distinti e peculiari di ciascuno;
pertanto, la notificazione della sentenza ad istanza dei procuratori comuni a tutti gli otto lavoratori, non avrebbe consentito di identificare i soggetti processuali che l'avevano chiesta (e che non avrebbero dovuto essere che quelli risultati vittoriosi), di talché la notificazione sarebbe stata nulla e inidonea a far decorrere per i lavoratori indicati come richiedenti il termine breve per l'impugnazione.
Il motivo è infondato.
Essendo pacifico che la sentenza del TO era stata notificata ad istanza dei procuratori di De RO, NO, MI, di RT, De IS, ON, SI e AS, l'istanza stessa doveva essere riferita a tutte le predette parti, rappresentate dai procuratori richiedenti, indipendentemente dall'esito per ciascuna del giudizio di primo grado, dal momento che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, l'art.285 c.p.c. legittima entrambe le parti del processo (e non solo quella vittoriosa) a notificare la sentenza ai fini della decorrenza del termine breve di impugnazione (Cass. 19 maggio 1990, n. 4557; 14 giugno 1990, n. 5802), sicché anche la notificazione della sentenza ad istanza della parte soccombente, è idonea a far decorrere, nei confronti della medesima, il termine breve per l'impugnazione (Cass. 27 gennaio 1981, n. 620). Il Collegio condivide pienamente tali pronunce in quanto il comune procuratore deve presumersi che agisca in nome e per conto di tutte le parti rappresentate, in assenza di una sua diversa specificazione. Le considerazioni svolte intorno al primo motivo del ricorso incidentale di De IS, De RT e ON, le quali comportano l'affermazione della esattezza della pronuncia di inammissibilità dell'appello dagli stessi proposto, sono assorbenti rispetto alle censure dagli stessi lavoratori mosse contro la sentenza di appello col secondo motivo del loro ricorso incidentale (che comunque risulterebbe inammissibile in assenza di tempestiva impugnazione della sentenza di primo grado con la quale erano risultati soccombenti nel merito), proposto per violazione e falsa applicazione degli artt. 83 e 90 d.ls.
1.9.1993 n. 385 (l. bancaria), 24 l. fall., nonché dell'art. 111 c.p.c.. Omessa motivazione su di un punto decisivo della controversia, col quale si dolgono dell'erronea affermazione del Tribunale, secondo cui la BA LA, cessionaria delle sole attività e passività e come tale non responsabile per passività non risultanti dallo stato passivo, non sarebbe stata legittimata, ne' avrebbe avuto interesse ad appellare la sentenza del TO.
Sostengono che, in caso di passaggio in giudicato di siffatta pronuncia, ogni domanda sarebbe rimasta per loro preclusa nei confronti della BA LA, onde essi avevano interesse a che l'appello della stessa BA fosse rigettato, anziché essere dichiarato inammissibile.
Conclusivamente, assorbito ogni altro profilo di censura, deve essere accolto il primo motivo del ricorso principale e deve essere dichiarato inammissibile il secondo motivo;
il ricorso incidentale di De IS, Di RT e ON deve essere rigettato e deve essere dichiarato inammissibile il ricorso incidentale del ED MM Toscano.
La sentenza impugnata deve essere annullata in relazione al motivo accolto e la causa deve essere rinviata ad altro giudice di pari grado, indicato in dispositivo, il quale, decidendo iuxta alligata et probata partium, si atterrà al principio di diritto secondo cui la banca cessionaria (ai sensi dell'art.90 del d.lgs. 1^ settembre 1993, n. 385) delle attività e delle passività di altra banca - posta in liquidazione coatta amministrativa in epoca successiva a sentenza non definitiva di primo grado che abbia affermato l'esistenza di rapporti di lavoro in capo alla banca, poi assoggettata alla procedura concorsuale, abbia dichiarato la illegittimità dei licenziamenti intimati ai lavoratori e abbia rimesso alla sentenza definitiva del giudizio la determinazione delle loro spettanze - è legittimata, ai sensi dell'art. 111 c.p.c., a proporre appello avverso tale sentenza ed a chiedere che il giudice del gravame stabilisca, con riferimento alla pronuncia di primo grado, in quali rapporti e in quali limiti sia succeduta alla cedente e sia tenuta verso i lavoratori. Allo stesso giudice appare opportuno demandare altresì la statuizione sulle spese del giudizio di cassazione.
P.T.M.
La Corte riunisce i ricorsi, accoglie il primo motivo del ricorso principale;
dichiara inammissibile il secondo motivo;
rigetta il ricorso incidentale di De IS DO, Di RT CO e ON NA;
dichiara inammissibile il ricorso del ED MM EN;
cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte di appello di Napoli.
Così deciso in Roma, il 11 dicembre 2001.
Depositato in Cancelleria il 3 aprile 2002