Sentenza 9 luglio 1998
Massime • 1
La rinuncia al diritto di priorità nell'esercizio della giurisdizione di cui all'art. VII del trattato Nato è una facoltà discrezionale, che può essere esercitata solo dal competente organo politico amministrativo (Ministro per la Grazia e la Giustizia su richiesta o previo parere del Ministro per gli Esteri) e non spetta al giudice italiano, la cui sentenza si pone come atto meramente dichiarativo della rinuncia, poiché al giudice compete solamente di verificare "l'esistenza delle condizioni previste dalla legge per l'ammissibilità e la validità della rinuncia". Ne consegue che la sentenza, che dichiara la rinuncia in assenza della determinazione del competente organo politico amministrativo, è un provvedimento radicalmente nullo, viziato di eccesso di potere e ricorribile per cassazione ex art. 606 primo comma lett. A) cod. proc. pen. risolvendosi nell'esercizio di una potestà riservata dalla legge a un organo amministrativo. (Fattispecie relativa alla Convenzione di Londra del 19 giugno 1951, ratificata con L: 30 novembre 1955 n. 1335, sul trattato del Nord Atlantico, N.A.T.O., concernente un militare delle forze Nato di stanza in Italia, indagato per il reato di cui all'art. 582 cod. pen. ed in cui il Ministro aveva respinto l'istanza di rinuncia del capo divisione dell'ufficio legale del comando SETAF di Vicenza).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 09/07/1998, n. 4640 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4640 |
| Data del deposito : | 9 luglio 1998 |
Testo completo
composta dal: Camera di Consiglio
Dott. Giuseppe Consoli Presidente del 9/7/1998
Dott. Franco Marrone Consigliere SENTENZA
Dott. Renato Luigi Calabrese Consigliere N.4640
Dott. Nunzio Cicchetti Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. Sandro Occhionero Consigliere N.33.385/97
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dal P.G. della Repubblica presso la C.A. di Venezia
avverso la sentenza del Pretore di IC del 6.2.1998 pronunciata nel procedimento penale promosso contro
RU RU. nato a [...] il [...]. Sentita la relazione del consigliere Sandro Occhionero e lette le conclusioni del P.G. presso la Cassazione, che ha chiesto l'annullamento con rinvio, la Corte osserva quanto segue. Svolgimento del procedimento e motivi della decisione Con la sentenza indicata in epigrafe il g.i.p. presso la Pretura di IC (in applicazione dell'art 7 della Convenzione di Londra del 19.6.1951, ratificata e resa esecutiva con L. 30.11.1995 n.1.335, e dell'art. 1 del D.P.R.
2.12.1956 n. 1.666) ha dichiarato la rinuncia dello Stato Italiano al diritto di priorità nell'esercizio alla giurisdizione penale nei confronti di RU D. RU, militare appartenente alle forze N.A.T.O. di stanza in Italia indagato per il delitto di cui all'art. 582 c.p. (procedimento iscritto al n. 96/00 5848 del r.g. notizie di reato). Il procuratore generale ha proposto ricorso, deducendo la nullità della sentenza perché pronunciata in violazione dell'art. 1 co. 4 del citato D.P.R. 1.666/56 sull'erroneo presupposto dell'esercizio della facoltà di rinuncia da parte del Ministro per la Grazia e Giustizia (art.
1. D.P.R. 1.666/56).
Il ricorso deve essere accolto.
Va premesso che la rinuncia al diritto di priorità
nell'esercizio della giurisdizione è un facoltà discrezionale, che può essere esercitata solo dal competente organo politico amministrativo (Ministro per la Grazia e la Giustizia su richiesta o previo parere del Ministro per gli Esteri) e non spetta al giudice italiano, vincolato invece alla osservanza del fondamentale principio regolatore del processo penale della ufficialità e indisponibilità dell'azione penale (Sez. Un. sent. 20 del 10.12.1957, rv. 0 97.84 3 e Sez. I sent. 7. 379 del 28.7.1982, rv. 154.76 2). Rispetto all'esercizio di quella facoltà la sentenza si pone come atto meramente dichiarativo della rinuncia, poiché al giudice compete solamente di verificare "l'esistenza delle condizioni previste dalla legge per l'ammissibilità e la validità della rinuncia" (art. 1 commi 4^ e 6^ D.P.R. n.
1.666 del 1956). La sentenza, che dichiara la rinuncia in assenza della determinazione del competente organo politico amministrativo, è un provvedimento radicalmente nullo, viziato di eccesso di potere e ricorribile per cassazione ex art. 606.1 let. a) del vigente codice di rito, risolvendosi nell'esercizio di una potestà riservata dalla legge a un organo amministrativo.
Nè rileva, ai fini dell'ammissibilità dell'impugnazione, che con la sentenza il g.i.p. abbia pronunciato negativamente su di una questione di giurisdizione, poiché il vizio dedotto non poteva in concreto dar luogo a un conflitto a norma dell'art. 28, consentendo quindi anche sotto questo profilo la proponibilità del ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 568.2 c.p.p.. Nella vigenza del vecchio codice di rito del 1930 le Sez. Unite, in applicazione dell'art. 190, erano pervenute all'analoga conclusione dell'ammissibilità del ricorso per cassazione avverso la sentenza, perché provvedimento abnorme e perché nei confronti della sentenza dichiarativa della rinuncia alla giurisdizione a favore dell'autorità straniera, anche se con essa veniva decisa una questione di giurisdizione, era impossibile ipotizzare la proposizione del conflitto ai sensi dell'art. 51 dello stesso codice (Sez. Un. sent. n. 20 del 1957, già citata, rv. 097.843 e 0 97.84 5). Tanto premesso, e osservato che la natura di error in procedendo della causa di nullità della sentenza dedotta in giudizio consente al collegio l'esame diretto delle carte processuali, si deve concludere che il ricorso è fondato.
Infatti con provvedimento del 27.11.1996 il D.G. degli Affari Penali su delega del Ministro aveva disposto testualmente: "Non si richiede alla competente A.G. che si faccia luogo alla rinuncia al diritto di priorità nell'esercizio della giurisdizione". La chiarezza di significato della frase, con la quale veniva respinta l'istanza di rinuncia proposta dal capo divisione dell'ufficio legale del comando SETAF di IC, rende palese che erroneamente il g.i.p. ha dichiarato la rinuncia dello Stato Italiano al diritto di priorità nel procedimento penale promosso nei confronti di RU RU.
Per le ragioni indicate la sentenza deve essere annullata con rinvio alla Pretura di IC per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
La Corte annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Pretura di IC per l'ulteriore corso.
Così deciso in Roma, in Camera di Consiglio, il 9 luglio 1998. Depositato in Cancelleria il 15 gennaio 1999