Sentenza 12 aprile 2001
Massime • 1
È illegittimo il provvedimento di inammissibilità dell'istanza di affidamento in prova terapeutico ai sensi dell'art. 94 D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, emesso "de plano" dal Presidente del tribunale di sorveglianza per la ritenuta incompatibilità tra lo stato di detenuto in espiazione di pena del richiedente e la predetta misura, giacché tale incompatibilità non sussiste neanche con riferimento alla detenzione per altra causa, la cui eventuale ostatività alla concessione del beneficio penitenziario può e deve essere apprezzata in sede di valutazione di merito e, quindi, da parte del Tribunale di sorveglianza previa fissazione di udienza camerale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 12/04/2001, n. 24630 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24630 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LA GIOIA VITO - Presidente - del 12/04/2001
1. Dott. FABBRI GIANVITTORE - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. FAZZIOLI EDOARDO " N. 2802
3. Dott. LOSANA CAMILLO " REGISTRO GENERALE
4. Dott. DUBOLINO PIETRO " N. 027190/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) FF CA N. IL 03/08/1964
avverso DECRETO del 24/03/2000 PRESIDENTE TRIB. SORVEGLIANZA di L'AQUILA sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LOSANA CAMILLO lette le conclusioni del P.G. per l'inammissibilità. LA CORTE OSSERVA.
Con decreto 24.03.2000 il Presidente del Tribunale di sorveglianza di L'Aquila ha dichiarato inammissibile l'istanza proposta da FF CA diretta ad ottenere l'affidamento di cui all'art.94 DPR 309/90. Secondo il Presidente del Tribunale mancavano le condizioni di legge in quanto esiste incompatibilità tra lo stato di detenuto in espiazione di pena e la misura alternativa richiesta che presuppone la libertà.
Propone personalmente ricorso per cassazione il ND e deduce che egli aveva chiesto la sospensione della esecuzione della pena e, nel contempo, l'affidamento a sensi dell'art. 94 del DPR 309/90 ovvero la sospensione della pena a sensi dell'art. 90. Avendo prodotto tutta la documentazione necessaria, egli aveva chiesto che fosse fissata l'udienza per la discussione della sua istanza;
ma l'udienza non era stata neppure fissata.
Il ricorso merita accoglimento perché la motivazione di cui al provvedimento del Presidente del Tribunale di sorveglianza non individua una causa di inammissibilità della istanza per mancanza delle condizioni di legge, come prescrive l'art. 666 c. 2 c.p.p. Non è vero che "esiste una incompatibilità tra lo stato di detenuto in espiazione di pena e la misura richiesta che presuppone lo stato di libertà". Nella specie il ND ha proposto (come risulta dallo stesso provvedimento e dagli atti) una istanza a sensi dell'art. 94 del DPR n. 309/90, la quale è senza dubbio formulabile dal soggetto che si trovi in espiazione di pena ed abbia quindi lo stato di detenuto.
Che se poi (come indicato nella premessa del provvedimento) il soggetto sia detenuto per altra causa (peraltro non meglio specificata ne' nella sua natura ne' nei suoi limiti cronologici) la incidenza e l'eventuale ostatività di questa condizione può e deve essere apprezzata in sede di valutazione di merito e, quindi, dal Tribunale di sorveglianza, previa fissazione dell'udienza camerale. Il provvedimento impugnato deve quindi essere annullato sena rinvio e gli atti devono essere trasmessi per il corso ulteriore al Tribunale di sorveglianza di L'Aquila.
P.T.M.
Annulla il decreto impugnato senza rinvio e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di sorveglianza di L'Aquila per il corso ulteriore. Così deciso in Roma, il 12 aprile 2001.
Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2001