CASS
Sentenza 1 agosto 2023
Sentenza 1 agosto 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 01/08/2023, n. 33625 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33625 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: FE RC nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 12/01/2023 del TRIB. LIBERTA' di REGGIO CALABRIA udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;
lette/sentite le conclusioni del PG MARIAEMANUE:LA GUERRA letta la memoria inviata dal difensore Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co. 8 D.L. n. 137/20 e s. m. i. Penale Sent. Sez. 2 Num. 33625 Anno 2023 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: FLORIT FRANCESCO Data Udienza: 09/06/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'impugnata ordinanza è stato rigettato l'appello avverso l'ordinanza di data 2 novembre 2022 con cui il giudice per le indagini preliminari di Reggio Calabria ha rigettato l'istanza dell'imputato di scarcerazione per decorrenza dei termini massimi di custodia cautelare. 2. La difesa di MA NO ha presentato ricorso per cassazione adducendo con un unico motivo la violazione dell'articolo 606 lett. b) ed e) in relazione all'articolo 303 comma 4 del codice di procedura penale. Si sostiene nel ricorso che la pena prevista dalla legge quale parametro di riferimento per il computo della reale durata complessiva della custodia debba ritenersi quella prevista dalla legge, ivi compreso l'effetto sostanziale di riduzione della pena previsto dall'articolo 442 comma 2 cod. proc. pen. per il giudizio abbreviato rappresentando che nel caso in esame la condanna applicabile al ER non potrà mai superare la soglia dei venti anni di reclusione. Conseguentemente, ai sensi dell'articolo 303 comma 4 lett. b) c.p.p., la durata complessiva della custodia cautelare è prevista in anni quattro.tenuto conto del computo delle sospensioni stabilite dall'articolo 304 entro i termini fissati dal comma 6 della stessa norma, l'aumento ammissibile è pari alla metà di quello previsto dall'articolo 303, comma 4 cod. proc. pen. ossia nel caso di specie di anni 2, per un totale complessivo massimo di anni 6. Il provvedimento del tribunale del riesame di Reggio Calabria che ha rigettato l'appello ritenendo che la norma "riduzionistica" abbia natura processuale e che pertanto la diminuzione prevista per il rito abbreviato vada esclusa dal calcolo della pena edittale prevista dalla legge, è errato. Tale decisione contrasta con il dato letterale della norma in esame poiché l'articolo 303 comma quattro cod. proc. pen. suddivide in fasce temporali i termini complessivi di custodia cautelare in relazione alla pena stabilita dalla legge per il delitto per cui si procede. Appare logico intendere che ciò che incide nello stabilire per quanto tempo debba ritenersi applicabile la carcerazione preventiva sia la pena massima applicabile al caso concreto. In pratica ciò significa, sulla base dell'imputazione provvisoria ascritta al ER, che la pena massima sia, secondo il dettato normativo sostanziale, da 15 a 26 anni di reclusione. Ciò che non viene minimamente valutato dell'ordinanza impugnata è la scelta del rito con il quale si procede che ha comportato una pena tanto in primo che in secondo grado non superiore a vent'anni di reclusione. Tale circostanza non affievolisce l'esigenza cautelare ma produce effetti sostanziali che non possono essere trascurati. Il riferimento alla pena stabilita dalla legge che si rinviene nella norma invocata impone un calcolo ponderato con la normativa che incide sulla quantificazione della pena. Analogamente alle aggravanti che innalzano la pena e che sono da tenere in considerazione nel computo della pena edittale massima, anche l'obbligatoria riduzione della pena del giudizio abbreviato produce effetti nel computo della pena edittale massima. Spunti di riflessione per una interpretazione sostanzialmente orientata dell'istituto processuale si traggono dalla riforma "Cartabia" ai fini dell'applicabilità retroattiva dell'articolo 442, comma due bis, e quindi della rimessioni in termini per la scelta del rito, sia dalla sentenza CEDU Scoppola
contro
Italia in cui si riconosce la natura sostanziale dell'articolo 442 sopra menzionato in quanto relativo al trattamento sanzionatorio dell'imputato. Nella denegata ipotesi in cui si voglia aderire alla tesi sostenuta nel provvedimento impugnato si insiste nell'eccezione di incostituzionalità dell'articolo 303 comma 4 del codice di procedura penale nella parte in cui non prevede esplicitamente una riduzione dei termini complessivi di custodia cautelare rapportati alla pena in concreto combinabili nelle ipotesi di procedimento celebrato con il giudizio abbreviato. 3. Con memoria inviata per mali il ricorrente contesta le conclusioni presentate dal Procuratore Generale nel senso dell'inammissibilità e chiede l'accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza del motivo. La decisione impugnata è corretta ed in linea con i principi più volte ribaditi dalla giurisprudenza di legittimità in materia. Il termine massimo di custodia cautelare non era maturato poiché a mente dell'art. 303, comma 4, cod. proc. pen. i termini di custodia cautelare vanno determinati con riferimento alla pena edittale prevista per il reato ritenuto in sentenza e non a quella irrogata in concreto (ex multis, Sez. 5, n. 21028 del 27/031:2013, Rv. 255482 - 01; Sez.1, n.33323 del 15/07/2022, non massimata). La rigidità della norma trova la propria giustificazione, naturalmente, nella funzione di estrema, inflessibile garanzia che deve indefettibilmente presidiare la libertà dell'individuo. Si tratta di una norma 'di chiusura' del sistema, basata sulla astratta fissazione di limiti edittali (variamente raggiungibili in ragione delle evenienze, ma pur sempre in via astratta) che esula dalla concretezza degli sviluppi del singolo processo proprio per la funzione di garanzia. In quest'ottica, nemmeno la richiesta subordinata diretta alla sottoposizione alla Corte Costituzionale di una questione avente ad oggetto la compatibilità della norma evocata con i parametri costituzionali può essere accolta. La Corte osserva che l'interpretazione dell'art.303 comma 4 cod. proc. pen. ha già trovato soluzione nella giurisprudenza del giudice delle leggi. Infatti, con la decisione n. 223 del 13 giugno 2006, la Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art.303 c.p.p., comma 4, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 13 Cost., rilevando come la norma svolga una funzione di equilibrio e, in relazione alle varie fasi del procedimento, fissi del criteri astratti per individuare in modo certo e unitario il tempo di decorrenza dei termini di carcerazione preventiva, con la clausola generale di garanzia, fissata dall'art. 300 c.p.p., comma 4, che prevede che comunque la durata della custodia cautelare non possa mai eccedere l'entità della pena inflitta. La citata pronunzia ha quindi ritenuta legittima la norma nella parte in cui dispone che i termini di durata complessiva della custodia cautelare debbano essere commisurati ai valori edittali del reato per cui è intervenuta condanna. 2. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. 3. Una copia del presente provvedimento deve essere trasmessa, a cura della Cancelleria, al Direttore dell'Istituto penitenziario, ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod.proc.pen., in quanto dalla sua pronuncia non consegue la rimessione in libertà del detenuto.
p.q.m.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso in Roma, 9 giugno 2023 Il Co fSigliere relatore Il Presi ente
lette/sentite le conclusioni del PG MARIAEMANUE:LA GUERRA letta la memoria inviata dal difensore Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co. 8 D.L. n. 137/20 e s. m. i. Penale Sent. Sez. 2 Num. 33625 Anno 2023 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: FLORIT FRANCESCO Data Udienza: 09/06/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'impugnata ordinanza è stato rigettato l'appello avverso l'ordinanza di data 2 novembre 2022 con cui il giudice per le indagini preliminari di Reggio Calabria ha rigettato l'istanza dell'imputato di scarcerazione per decorrenza dei termini massimi di custodia cautelare. 2. La difesa di MA NO ha presentato ricorso per cassazione adducendo con un unico motivo la violazione dell'articolo 606 lett. b) ed e) in relazione all'articolo 303 comma 4 del codice di procedura penale. Si sostiene nel ricorso che la pena prevista dalla legge quale parametro di riferimento per il computo della reale durata complessiva della custodia debba ritenersi quella prevista dalla legge, ivi compreso l'effetto sostanziale di riduzione della pena previsto dall'articolo 442 comma 2 cod. proc. pen. per il giudizio abbreviato rappresentando che nel caso in esame la condanna applicabile al ER non potrà mai superare la soglia dei venti anni di reclusione. Conseguentemente, ai sensi dell'articolo 303 comma 4 lett. b) c.p.p., la durata complessiva della custodia cautelare è prevista in anni quattro.tenuto conto del computo delle sospensioni stabilite dall'articolo 304 entro i termini fissati dal comma 6 della stessa norma, l'aumento ammissibile è pari alla metà di quello previsto dall'articolo 303, comma 4 cod. proc. pen. ossia nel caso di specie di anni 2, per un totale complessivo massimo di anni 6. Il provvedimento del tribunale del riesame di Reggio Calabria che ha rigettato l'appello ritenendo che la norma "riduzionistica" abbia natura processuale e che pertanto la diminuzione prevista per il rito abbreviato vada esclusa dal calcolo della pena edittale prevista dalla legge, è errato. Tale decisione contrasta con il dato letterale della norma in esame poiché l'articolo 303 comma quattro cod. proc. pen. suddivide in fasce temporali i termini complessivi di custodia cautelare in relazione alla pena stabilita dalla legge per il delitto per cui si procede. Appare logico intendere che ciò che incide nello stabilire per quanto tempo debba ritenersi applicabile la carcerazione preventiva sia la pena massima applicabile al caso concreto. In pratica ciò significa, sulla base dell'imputazione provvisoria ascritta al ER, che la pena massima sia, secondo il dettato normativo sostanziale, da 15 a 26 anni di reclusione. Ciò che non viene minimamente valutato dell'ordinanza impugnata è la scelta del rito con il quale si procede che ha comportato una pena tanto in primo che in secondo grado non superiore a vent'anni di reclusione. Tale circostanza non affievolisce l'esigenza cautelare ma produce effetti sostanziali che non possono essere trascurati. Il riferimento alla pena stabilita dalla legge che si rinviene nella norma invocata impone un calcolo ponderato con la normativa che incide sulla quantificazione della pena. Analogamente alle aggravanti che innalzano la pena e che sono da tenere in considerazione nel computo della pena edittale massima, anche l'obbligatoria riduzione della pena del giudizio abbreviato produce effetti nel computo della pena edittale massima. Spunti di riflessione per una interpretazione sostanzialmente orientata dell'istituto processuale si traggono dalla riforma "Cartabia" ai fini dell'applicabilità retroattiva dell'articolo 442, comma due bis, e quindi della rimessioni in termini per la scelta del rito, sia dalla sentenza CEDU Scoppola
contro
Italia in cui si riconosce la natura sostanziale dell'articolo 442 sopra menzionato in quanto relativo al trattamento sanzionatorio dell'imputato. Nella denegata ipotesi in cui si voglia aderire alla tesi sostenuta nel provvedimento impugnato si insiste nell'eccezione di incostituzionalità dell'articolo 303 comma 4 del codice di procedura penale nella parte in cui non prevede esplicitamente una riduzione dei termini complessivi di custodia cautelare rapportati alla pena in concreto combinabili nelle ipotesi di procedimento celebrato con il giudizio abbreviato. 3. Con memoria inviata per mali il ricorrente contesta le conclusioni presentate dal Procuratore Generale nel senso dell'inammissibilità e chiede l'accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza del motivo. La decisione impugnata è corretta ed in linea con i principi più volte ribaditi dalla giurisprudenza di legittimità in materia. Il termine massimo di custodia cautelare non era maturato poiché a mente dell'art. 303, comma 4, cod. proc. pen. i termini di custodia cautelare vanno determinati con riferimento alla pena edittale prevista per il reato ritenuto in sentenza e non a quella irrogata in concreto (ex multis, Sez. 5, n. 21028 del 27/031:2013, Rv. 255482 - 01; Sez.1, n.33323 del 15/07/2022, non massimata). La rigidità della norma trova la propria giustificazione, naturalmente, nella funzione di estrema, inflessibile garanzia che deve indefettibilmente presidiare la libertà dell'individuo. Si tratta di una norma 'di chiusura' del sistema, basata sulla astratta fissazione di limiti edittali (variamente raggiungibili in ragione delle evenienze, ma pur sempre in via astratta) che esula dalla concretezza degli sviluppi del singolo processo proprio per la funzione di garanzia. In quest'ottica, nemmeno la richiesta subordinata diretta alla sottoposizione alla Corte Costituzionale di una questione avente ad oggetto la compatibilità della norma evocata con i parametri costituzionali può essere accolta. La Corte osserva che l'interpretazione dell'art.303 comma 4 cod. proc. pen. ha già trovato soluzione nella giurisprudenza del giudice delle leggi. Infatti, con la decisione n. 223 del 13 giugno 2006, la Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art.303 c.p.p., comma 4, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 13 Cost., rilevando come la norma svolga una funzione di equilibrio e, in relazione alle varie fasi del procedimento, fissi del criteri astratti per individuare in modo certo e unitario il tempo di decorrenza dei termini di carcerazione preventiva, con la clausola generale di garanzia, fissata dall'art. 300 c.p.p., comma 4, che prevede che comunque la durata della custodia cautelare non possa mai eccedere l'entità della pena inflitta. La citata pronunzia ha quindi ritenuta legittima la norma nella parte in cui dispone che i termini di durata complessiva della custodia cautelare debbano essere commisurati ai valori edittali del reato per cui è intervenuta condanna. 2. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. 3. Una copia del presente provvedimento deve essere trasmessa, a cura della Cancelleria, al Direttore dell'Istituto penitenziario, ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod.proc.pen., in quanto dalla sua pronuncia non consegue la rimessione in libertà del detenuto.
p.q.m.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso in Roma, 9 giugno 2023 Il Co fSigliere relatore Il Presi ente