Sentenza 18 ottobre 2002
Massime • 1
In tema di requisiti contributivi ai fini della pensione di anzianità, il rimedio di cui all'art. 13 della legge 1338/1962 vale a compensare il pregiudizio derivante dall'omissione contributiva non più emendabile (nella specie: a causa dell'intervenuta prescrizione), ma non realizza il recupero dell'anzianità contributiva, avendo solo la finalità economica di integrare la prestazione pensionistica maturata in misura inferiore proprio per effetto delle carenze contributive pregresse.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 18/10/2002, n. 14807 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14807 |
| Data del deposito : | 18 ottobre 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VINCENZO TREZZA - Presidente -
Dott. PAOLINO DELL'ANNO - Consigliere -
Dott. RAFFAELE FOGLIA - rel. Consigliere -
Dott. CAMILLO FILADORO - Consigliere -
Dott. GIUSEPPE CELLERINO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NU ND, elettivamente domiciliato in ROMA VIA OSLAVIA 28, presso lo studio dell'avvocato ANGELO ROSATI, rappresentato e difese dall'avvocato ANNA DI RUSSO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
IERCAS CASSA RISPARMIO DELLA PROVINCIA DI TERAMO SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA P. MASCAGNI 154, presso lo studio dell'avvocato PAOLO VITUCCI, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 34/00 del Tribunale di TERAMO depositata il 10/03/00 - R.G.N. 1014/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblicai udienza del 08/07/02 dal Consigliere Dott. Raffaele FOGLIA;
udito l'avvocato NORSCIA per delega DI RUSSO;
udito l'avvocato VITUCCI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Riccardo FUZIO che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 22.4.1994 al Pretore di Teramo, AN EN esponeva di aver lavorato alle dipendenze della Cassa di risparmio della Provincia di Teramo dal 1956 al 1991. Aggiungeva il ricorrente: a) che, con circolare del 25.2.1991, avente ad oggetto l'esodo anticipato dei dipendenti, la Cassa aveva previsto che ove il personale con trentacinque anni di servizio presso lo stesso Istituto al 31.12.1992, e in possesso di determinati requisiti, avesse risolto anticipatamente il rapporto, avrebbe conseguito, alternativamente, il beneficio dell'assunzione del proprio figlio alle dipendenze della Cassa, oppure l'erogazione di una somma "una tantum" da versarsi alla risoluzione del rapporto;
b) che, in forza ditale circolare, egli aveva inoltrato domanda di esodo anticipato, optando per l'assunzione del figlio;
c) che la Cassa non aveva accolto la domanda "per carenza dei requisiti richiesti"; d) che, quanto al requisito dell'anzianità di 35 anni di servizio, egli aveva transatto, in data 17.1.1973, con la Cassa, dinanzi all'Ufficio provinciale del lavoro di Teramo, una controversia, con la quale si era convenuto che la decorrenza del rapporto di lavoro veniva fissata al 1^.10.1956, precisandosi che detta decorrenza valeva anche ai fini del trattamento di quiescenza e pensionistico, e comunque per poter fruire a tutti gli effetti dei benefici connessi con il servizio prestato.
Si costituiva in giudizio la TERCAS, assumendo che il rigetto della domanda era dovuta alla mancanza del requisito del diritto a pensione, per non essere stati ancora accreditati al EN, alla data prevista nel piano di esodo, contributi per 35 anni utili ai fini dell'assicurazione generale obbligatoria. Non condivisibile era la tesi del ricorrente secondo cui la transazione del 1973 avrebbe dovuto essere intesa quale atto ricognitivo dell'esistenza del rapporto di lavoro sin dal 1956.
Con sentenza del 2.10.1996 il Pretore respingeva la domanda. Su appello del EN, resistente la Cassa convenuta, il Tribunale di Teramo, con sentenza del 10.3.2000, confermava integralmente la decisione pretorile, compensando per intero le spese del grado tra le parti.
Prescindendo dalla natura dell'atto transattivo del 1973, il Tribunale osservava che, per poter godere dei benefici previsti dalla circolare della Cassa n. 39/91, era indispensabile in ogni caso la sussistenza dell'anzianità contributiva, al 31.12.1992, sufficiente a dare "immediato diritto alla pensione INPS". Senonché tale requisito non ricorreva ne' alla stessa data era più possibile la regolarizzazione contributiva afferente il periodo anteriore al 1958, dal momento che si era orinai compiuta la prescrizione per decorso di oltre dieci anni dalla scadenza dei contributi assertivamente dovuti per quel periodo. Secondo il Tribunale, nemmeno poteva farsi ricorso alla costituzione della rendita vitalizia ex art. 13 della legge 12.4.1962, n. 1338, non essendo tale rimedio idoneo a surrogare il requisito, contributivo carente relativo alla pensione di anzianità. Avverso detta sentenza il EN ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, seguito da memoria illustrativa ex art. 378 c.p.c.. Resiste la Cassa con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
Deducendo l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza su un punto decisivo della controversia, il ricorrente osserva che all'omissione contributiva per il periodo 1^.10.1956/30.4.1958 si poteva ovviare con la costituzione di una rendita vitalizia ex art. 13 della legge n. 1338/1962, "pari alla pensione o alla quota di pensione adeguata dell'assicurazione obbligatoria che sarebbe spettata al lavoratore in relazione ai contributi omessi". Da ciò il Tribunale avrebbe dovuto trarre la logica conseguenza della possibilità per lui. di accedere ad un trattamento equipollente, al fine di non gravare sul fondo aziendale, alla pensione a.g.o. e, quindi, dedurne la sussistenza dei requisiti per accedere ai benefici sull'esodo anticipato.
Il motivo non può essere accolto.
Nel riesaminare il contenuto dell'accordo transattivo sottoscritto dalle parti il 17.1.1973, il Tribunale di Teramo ha ridefinito le posizioni in merito, chiarendo come, mentre secondo la sentenza di primo grado la retrodatazione dell'inizio del rapporto di lavoro ivi prevista comportava effetti limitati unicamente al riconoscimento del servizio utile per il conseguimento della pensione erogata dalla Cassa di Risparmio, ad avviso del ricorrente, invece, quella previsione comportava l'obbligo del datore di lavoro di versamento dei contributi a partire dal 1^.10.1956. La sussistenza di un tale obbligo è stata disconosciuta dalla Cassa resistente, la quale, in ogni caso, ne ha eccepito l'intervenuta prescrizione, e il Tribunale ha preso le mosse proprio da tale eccezione, per verificare se quella prescrizione fosse maturata al momento della presentazione della domanda di esodo anticipato del dipendente, respinta dalla TERCAS per difetto dei requisiti prescritti dalla richiamata circolare n. 39/1991, tra cui, proprio quello costituito dalla sussistenza, al 31.12.1992, dell'anzianità contributiva sufficiente a dare "immediato diritto alla pensione Inps".
Ciò premesso, rilevato che, ai sensi dell'art. 41 della legge 30.4.1969, n. 153, il termine di prescrizione dei contributi di assicurazione obbligatoria di cui all'art. 55 del r.d.l. 4.10.1935, n. 1827, convertito nella legge 6.4.1936, n. 1155, è pari a dieci anni decorrenti dal giorno in cui i singoli contributi dovevano essere versati;
rilevato, altresì, che il secondo comma del citato art. 55 non consente di effettuare versamenti a regolarizzazione di contributi arretrati una volta intervenuta la prescrizione, il Tribunale è giunto alla conclusione che alla predetta data del 31.12.1992 (entro la quale, appunto l'obbligazione contributiva avrebbe dovuto essere ancora esigibile ai fini della regolarizzazione previdenziale) la prescrizione si era ormai maturata, stante la scadenza dei termini di pagamento dei contributi assertivamente dovuti e non pagati, relativi al periodo di servizio contemplato nell'accordo transattivo e svolto sino al 30.4.1958. Fin qui la prima parte della motivazione della sentenza impugnata, su cui concorda lo stesso ricorrente, il quale appunta la sua censura unicamente sulla successiva argomentazione del Tribunale secondo cui, data l'irreversibilità degli effetti del lamentato inadempimento della Cassa resistente, unico rimedio residuo era quello previsto dall'art. 13 della legge 12.8.1962, n. 1338, consistente nella costituzione di una rendita vitalizia, rimedio, tuttavia, "inidoneo a surrogare il requisito contributivo carente relativo alla pensione di anzianità".
Così circoscritta la doglianza espressa dal ricorrente, non può non rilevarsi che essa appare discostarsi dall'originario thema decidendum, tutto incentrato nella tesi interpretativa dell'accordo transattivo stipulato tra le parti nel 1973 come idoneo a costituire le premesse per il riconoscimento di una anzianità di servizio e anche contributiva corrispondente a quella richiesta dalla circolare n. 39/1991 per il riconoscimento dei benefici invocati dal EN. In ogni caso, anche a voler dare ingresso al nuovo fronte argomentativi, deve osservarsi che il citato art. 13 della legge n. 1338/62 non attribuisce al lavoratore, direttamente ne'
incondizionatamente alcun diritto alla costituzione della rendita vitalizia, trattandosi piuttosto di una facoltà del datore di lavoro (art. 12, c. 4, della stessa legge), nella quale può sostituirsi il lavoratore (art. 12, c. 5) a condizione di dimostrare, con documenti di data certa, l'esistenza, e la durata del rapporto di lavoro subordinato, nonché la misura della retribuzione corrisposta. In sostanza, il rimedio proposto dall'art. 13 vale a compensare il pregiudizio conseguente all'omissione contributiva non più emendabile (proprio in virtù della intervenuta prescrizione) ma non realizza un risultato identico a quello del recupero dei contributi omessi, ne' dell'anzianità contributiva, agendo piuttosto su un risultato economico (la rendita vitalizia appunto), che vale ad integrare la prestazione pensionistica, maturatasi in misura inferiore proprio per effetto delle ormai irreversibili carenze contributive pregresse.
Per le esposte considerazioni, il ricorso non può trovare accoglimento. Le spese seguono la soccombenza nei termini di cui al dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Pone a carico del ricorrente le spese del presente giudizio pari ad E oltre ad e 1.500,00 (millecinquecento) per onorari.
Così deciso in Roma, il 8 luglio 2002.
Depositato in Cancelleria il 18 ottobre 2002