Sentenza 8 maggio 2009
Massime • 1
Integra il reato di furto aggravato dall'esposizione alla pubblica fede della cosa la condotta di chi sottragga un'autovettura parcheggiata in luogo privato liberamente accessibile, atteso che la natura, privata o pubblica, del luogo di esposizione del bene è irrilevante ai fini della configurabilità della citata aggravante.
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- 1. Rubare in palestra, circoli o in spiaggia è furto aggravato?Mariano Acquaviva · https://www.laleggepertutti.it/ · 8 ottobre 2023
PENA PER IL DELITTO DI FURTO Reclusione da sei mesi a tre anni e multa da euro 154 a euro 516. La pena è della reclusione da uno a sei anni e della multa da euro 309 a euro 1.032 nell'ipotesi aggravata di cui all'art. 624 bis cod. pen. La pena è della reclusione da tre a dieci anni e della multa da euro 206 a euro 1.549 qualora concorrono due o più delle circostanze aggravanti di cui all'art. 625 cod. pen.., ovvero se una di tali circostanze concorre con altra fra quelle indicate nell'art. 61 cod. pen. Qualora ricorra la circostanza attenuante di cui all'art. 625 bis cod. pen., la pena è diminuita da un terzo alla metà nei casi di cui all'art. 624, 624 bis, 625 cod. pen. La pena è della …
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La massima Ai fini dell'integrazione del delitto di cui all' art. 612 c.p. , che costituisce reato di pericolo, la minaccia va valutata con criterio medio ed in relazione alle concrete circostanze del fatto, sicchè non è necessario che il soggetto passivo si sia sentito effettivamente intimidito, essendo sufficiente che la condotta dell'agente sia potenzialmente idonea ad incidere sulla libertà morale della vittima, il cui eventuale atteggiamento minaccioso o provocatorio non influisce sulla sussistenza del reato, potendo eventualmente sostanziare una circostanza che ne diminuisca la gravità, come tale esterna alla fattispecie (Cassazione penale , sez. II , 12/02/2019 , n. 21684). Fonte: …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 08/05/2009, n. 21285 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21285 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MOCALI Piero - Presidente - del 08/05/2009
Dott. IACOPINO Silvana Giovanna - Consigliere - SENTENZA
Dott. LICARI Carlo - Consigliere - N. 1322
Dott. ROMIS Vincenzo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MASSAFRA Umberto - Consigliere - N. 034737/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO CORTE D'APPELLO di TRENTO;
nei confronti di:
1) OL RE N. IL 04/04/1950;
avverso SENTENZA del 13/06/2007 CORTE APPELLO di TRENTO;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. LICARI CARLO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. DI POPOLO Angelo, che ha concluso per l'annullamento con rinvio;
Udito il difensore Avv. Falcilini E., il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso del P.G..
OSSERVA
Con sentenza del 13/6/2007 la Corte di Appello di Trento, decidendo sul gravame proposto da EO EN avverso la sentenza che lo aveva dichiarato colpevole del reato di furto aggravato ex art.624 c.p., art. 625 c.p., n. 7 di autovettura lasciata in sosta in un cantiere, dichiarava non doversi procedere in ordine al reato di furto semplice, previa esclusione dell'aggravante contestata dell'esposizione alla pubblica fede, perché l'azione penale non avrebbe potuto essere iniziata per manco di querela. Avverso tale decisione propone ricorso il Procuratore Generale della Repubblica presso la stessa Corte di Appello, deducendo erronea applicazione della legge sul rilievo che sarebbe giuridicamente errato desumere dall'omessa chiusura del cancello del cantiere, ove era stata lasciata con le chiavi inserite l'autovettura, una circostanza che, di per sè, escluda l'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede.
Il ricorso è meritevole di accoglimento.
Invero, contrariamente all'assunto dei giudici di appello, è principio consolidato, affermato da questa Corte, che la ratio dell'aggravamento della pena, previsto dall'art. 625 c.p., n. 7, terza ipotesi, non è correlata alla natura pubblica o privata del luogo ove si trova la cosa, ma alla condizione di esposizione di essa alla pubblica fede, trovando così protezione solo nel senso di rispetto per l'altrui bene da parte di ciascun consociato. Ne consegue che tale condizione può sussistere anche se la cosa si trovi in luogo privato cui, per mancanza di recinzioni o di sorveglianza, si possa liberamente accedere, senza che rilevi l'adozione o meno da parte del proprietario di cautele, quali nell'ipotesi di autoveicolo, la chiusura delle porte o dei vetri, il bloccaggio delle serrature o dello sterzo et similia, facilmente superabili, stante la correlazione tra affidamento e dovere dei consociati di astenersene dall'approfittarne.
Può solo aggiungersi, sul punto, che il richiamo alla consuetudine, espresso nell'art. 625 c.p., n. 7, a proposito della circostanza aggravante della esposizione alla pubblica fede, corrisponde alla pratica, di fatto rientrante negli usi e nelle abitudini sociali, di lasciare incustodite certe cose, in determinate circostanze, prescindendo dalla natura pubblica o privata del luogo in cui le cose medesime siano state lasciate.
Orbene, non appare in sintonia con tale principio la decisione impugnata, la quale è giunta ad escludere l'aggravante in parola sol perché il cancello del cantiere edile era stato lasciato momentaneamente aperto al pubblico e l'autovettura sottratta dall'imputato trovavasi, con le chiavi nel quadro, all'interno di quello spazio, solo temporaneamente incustodito, definito di natura privata.
La sentenza va, pertanto, annullata ed i giudici di rinvio dovranno procedere a nuovo giudizio conformandosi ai principi sopra enunciati.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Sezione distaccata di Bolzano della Corte di Appello di Trento. Così deciso in Roma, il 8 maggio 2009.
Depositato in Cancelleria il 21 maggio 2009