Sentenza 13 novembre 2008
Massime • 1
Il delitto di corruzione di minorenne e quello di atti osceni in luogo pubblico concorrono formalmente se la condotta dell'agente non si limita ad offendere il pudore o l'onore sessuale, ma è posta in essere anche in modo da coinvolgere emotivamente la persona offesa. (Fattispecie nella quale il reo aveva esibito in una pubblica via il proprio organo sessuale, afferrandolo prima con una e poi con entrambe le mani alla presenza di una minore cui lo aveva mostrato).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 13/11/2008, n. 3196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3196 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ALTIERI Enrico - Presidente - del 13/11/2008
Dott. CORDOVA Agostino - Consigliere - SENTENZA
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - N. 02326
Dott. MARMO Margherita - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MARINI Luigi - Consigliere - N. 019431/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) G.M., N. IL (OMISSIS);
avverso SENTENZA del 24/01/2008 CORTE APPELLO di FIRENZE;
visti gli atti, la sentenza ed il ricordo;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. MARMO MARGHERITA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Sostituto Procuratore Generale del Dr. PASSACANTANDO Guglielmo, che ha concluso per il rigetto;
udito, per la parte civile, l'avv. BAMBINI Antonella;
udito il difensore avv. GONZI Giacomo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza pronunciata il 24 gennaio 2008 la Corte di Appello di Firenze confermava la sentenza pronunciata il 22 marzo 2006 con la quale il Tribunale di Montepulciano aveva dichiarato G. M. responsabile del reato di cui agli artt. 81, 527 e 609 quinquies c.p., perché lungo la pubblica via, prendendo in mano il pene (prima con una poi con entrambe le mani) e mostrandolo alla minore di anni (OMISSIS) M.E., compiva atti sessuali in presenza della predetta persona al fine di farla assistere e compiva atti osceni in luogo pubblico, (per fatti verificatisi in (OMISSIS), con la recidiva specifica infraquinquennale), reati unificati nel vincolo di cui all'art. 81 c.p. ed applicata la diminuente per la scelta del rito abbreviato lo condannava alla pena di dieci mesi di reclusione.
Ha proposto ricorso per Cassazione l'imputato chiedendo l'annullamento dell'impugnata sentenza per i motivi che saranno nel prosieguo analiticamente esaminati.
Hanno presentato memoria difensiva ex art. 121 c.p.p le parti civili in data 21 ottobre 2008.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente lamenta l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge penale con riferimenti all'art. 609 quinquies c.p.. Deduce il ricorrente che tale norma prevede la commissione di atti sessuali in presenza di anni (OMISSIS) mentre non possono qualificarsi come atti sessuali tutti quegli atti che, pur essendo espressivi di concupiscenza sessuale, siano inidonei ad intaccare la sfera della sessualità fisica della vittima. Secondo il ricorrente deve intendersi per atto sessuale qualsiasi atto che si risolva in un contatto corporeo, ancorché fugace e temporaneo, tra soggetto attivo e passivo, sicché non poteva considerarsi tale il mero toccamento del pene da parte dell'imputato e comunque era apodittica l'affermazione dei giudice di merito secondo cui l'imputato aveva compiuto la manovra di cui al capo di imputazione al solo fine di favi assistere la minore.
Il motivo è infondato e va respinto.
La nozione di atti sessuali contenuta nell'art. 609 c.p. e ss. ricomprende gli atti di libidine e la congiunzione carnale di cui alla normativa ante novellam.
Atto di libidine non è soltanto quello che soddisfa più o meno completamente la brama sessuale ma anche quello che eccita la propria e l'altrui concupiscenza.
Nel caso in esame il comportamento dell'imputato non si è limitato ad una esibizione sfacciata dell'organo maschile idonea a offendere soltanto il pudore e l'onore sessuale, sanzionabile quindi esclusivamente ai sensi dell'art. 527 c.p., ma ha implicato uno sgradevole coinvolgimento emotivo della parte lesa. Vi è stato infatti un ripetuto toccamento dell'organo maschile alla presenza della minore allo scopo di farla assistere al gesto avente valenza sessuale, tale da turbare la minore la quale è stata cosciente ed in grado di percepire la sgradevolezza traumatica di tale condotta ed il suo carattere offensivo della propria libertà sessuale.
Con il secondo motivo il ricorrente deduce che il riconoscimento fotografico era inattendibile in quanto la minore aveva parlato di un soggetto con barba a pizzo rovesciato mentre nella fotografia n. 3 oggetto di riconoscimento l'imputato era privo di barba. Anche il secondo motivo è infondato e va respinto.
Come ha rilevato la Corte di Appello, a fronte di analogo rilievo dell'imputato, la minore, all'atto della denuncia, aveva riferito in tutti i particolari le caratteristiche fisiche dell'autore dei fatti e la descrizione era stata confermata nel successivo riconoscimento fotografico effettuato senza incertezza anche quanto alla barba, a forma di triangolo rovesciato.
La Corte di merito ha inoltre precisato che le dichiarazioni della bambina non erano state smentite dall'imputato.
Giova peraltro ricordare, per completezza, che, come ha precisato questa Corte, (v. per tutte Cass. pen. sez. 22 marzo 006, n. 19855) "anche a seguito della modifica dell'art. 606 c.p.p., lettera E, per effetto della L. n. 46 del 2006, al giudice di legittimità restano precluse la pura e semplice rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di diversi parametri di ricostruzione dei fatti e il riferimento, contenuto nel nuovo testo dalla norma citata, agli altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame, non vale a mutare la natura del giudizio di legittimità al quale rimane estraneo il controllo sulla congruità della motivazione in rapporto ai dati processuali". Consegue al rigetto del ricorso la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali.
L'imputato va inoltre condannato al pagamento delle spese processuali in favore della costituita parte civile che si liquidano in complessive Euro 1.616,00 oltre spese generali ed accessori di legge.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Lo condanna inoltre al pagamento delle spese processuali in favore della costituita parte civile, liquidate in complessivi Euro 1.616,00, oltre spese generali ed accessori di legge. Così deciso in Roma, il 13 novembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 23 gennaio 2009