Sentenza 17 dicembre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 17/12/2003, n. 5850 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5850 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SAVIGNANO Giuseppe - Presidente - del 17/12/2003
1. Dott. TARDINO Vincenzo - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. PICCIALLI Luigi - Consigliere - N. 1924
3. Dott. VANGELISTA Vittorio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. LOMBARDI Alfredo - Consigliere - N. 022508/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Brindisi, nei confronti di:
ZO Cosimo, n. il 16/4/1941 ad Erchie, ivi res.;
avverso il decreto in data 10/2/2003 del G.I.P. del Tribunale di Brindisi;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Piccialli;
Letta la requisitoria del Pubblico Ministero nella persona del Sost. P.G. Dott. Gialanella A. che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
FATTO E DIRITTO
Il P.M. presso il Tribunale di Brindisi ha impugnato, per ravvisate illegittimità ed abnormità, il decreto in epigrafe, con il quale il G.I.P. ha respinto, in quanto tardiva, la sua richiesta di emissione di decreto penale a carico di Cosimo Carrozzo, perché proposta oltre il termine semestrale previsto dall'art. 459 c.p.p.. Il ricorrente richiama, al riguardo, il costante indirizzo della giurisprudenza di legittimità, secondo il quale il decreto penale, anche se emesso oltre i sei mesi dall'iscrizione del nome dell'indagato nel registro delle notizie di reato, è comunque valido, in forza del principio di tassatività delle cause di decadenza e nullità e della mancanza di alcuna previsione normativa in tal senso;
sicché il diniego di emissione del decreto penale, per motivi di mera opportunità, si tradurrebbe in una indebita ingerenza del giudice nelle attribuzioni del P.M., circa la scelta delle concrete modalità di esercizio dell'azione penale. Il ricorso non merita accoglimento.
È ben vero che la giurisprudenza di legittimità (v. per tutte, Cass. S.U. sent. 6-24/ 3/92,n. 3, Glarey) ha da anni chiarito la natura ordinatoria del termine di cui all'art. 459 co. 1 c.p.p e la correlativa assenza di alcuna causa di invalidità del decreto penale emesso dopo il decorso dello stesso, ma altrettanto vero è che, a norma dell'art. 124 c.p.p., i magistrati, sia requirenti, sia giudicanti, sono tenuti all'osservanza delle norme di rito, anche quando l'inosservanza delle stesse non importi nullità o altra sanzione processuale.
Ne consegue che il diniego del G.I.P. di emissione di un decreto penale fuori termine non può considerarsi un atto illegittimo, ne' dà luogo ad un'indebita ingerenza nelle attribuzioni della pubblica accusa, non potendo il P.M. obbligare il giudice ad assecondare, con un provvedimento irrispettoso della legge, l'ufficio requirente in una richiesta formulata in violazione di una precisa norma processuale, ancorché non sanzionata da nullità o decadenza. Legittimo è, pertanto, il rifiuto del G.I.P. di emissione del decreto penale tardivamente richiesto (in tal senso, v. Cass. 3^, 9/11-4/12/2000, P.M. c/Biganzoli, 21/3-21/4/2001, P.M. c/Lacalaprice).
Il provvedimento, d'altra parte, ben si inquadra nella previsione normativa di cui all'art. 459 co. 3 c.p.p., secondo la quale il G.I.P., quando non accoglie la richiesta di emissione di decreto penale e non ritiene di dover pronunziare sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p. restituisce gli atti al P.M., atto avverso il quale non è prevista alcuna impugnazione e che non può considerarsi, nella specie, funzionalmente abnorme, non avendo determinato un indebito regresso del procedimento, ne' un'irrimediabile situazione di "stallo processuale"; basti considerare, a tal ultimo proposito, che impregiudicata resta la facoltà di esercizio dell'azione penale, nelle forme ordinarie, da parte del P.M..
Per le suesposte considerazioni il ricorso, conformemente alle conclusioni rassegnate dal P.G. deve essere dichiarato inammissibile, in quanto diretto contro provvedimento tipico, non impugnabile.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile.
Così deciso in Roma, nella Udienza pubblica, il 17 dicembre 2003. Depositato in Cancelleria il 13 febbraio 2004