Cass. pen., sez. I, sentenza 09/12/2020, n. 6761
CASS
Sentenza 9 dicembre 2020

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In tema di differimento dell'esecuzione della pena nel periodo di emergenza sanitaria da COVID-19, non sono deducibili dinanzi al tribunale di sorveglianza, né da questo rilevabili, eventuali vizi procedurali relativi alla decisione con cui il magistrato di sorveglianza - provvedendo, a norma dell'art. 2, comma 1, del d.l. 10 maggio 2020, n. 29, convertito con modificazioni dalla legge 25 giugno 2020, n. 70, alla rivalutazione della permanenza dei motivi legati all'emergenza sanitaria - abbia disposto la revoca dell'ammissione provvisoria del detenuto alla detenzione domiciliare per gravi motivi di salute, atteso che i provvedimenti del magistrato di sorveglianza sull'applicazione provvisoria della detenzione domiciliare cd. "in surroga" hanno natura meramente interinale e sono destinati ad essere caducati dalla decisione del tribunale di sorveglianza che, lungi dall'avere ad oggetto il controllo o la convalida del provvedimento adottato in via di urgenza dal magistrato di sorveglianza, è rivolta a verificare l'attuale sussistenza delle condizioni e dei presupposti della misura richiesta dal detenuto con le scansioni previste dagli artt. 678 e 666 cod. proc. pen. e 70 ord. pen.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 09/12/2020, n. 6761
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 6761
    Data del deposito : 9 dicembre 2020

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