Sentenza 10 maggio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 10/05/2001, n. 6515 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6515 |
| Data del deposito : | 10 maggio 2001 |
Testo completo
LA CORTE SUPRESPARE65 15 01 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Oggetto Locazione uso SEZIONE TERZA CIVILE foresteria. Risoluzione per inadempimento del Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: locatore R.G.N. 20170/98 Dott. Angelo GIULIANO Presidente Consigliere Dott. Italo PURCARO 14577 Cron. Consigliere TRIFONE Dott. Francesco 2371 Rel. Consigliere - Rep. Dott. Giovanni Battista PETTI Ud. 17/01/01 ConsigliereDott. Mario FINOCCHIARO CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE Richiesta copia studio SENTENZA dal Sig.
5.2 sul ricorso proposto da: 200 per diritti. VIALE MOB BONI MARCO, elettivamente domiciliato in ROMA IL CANCELLIERE DELLE MILIZIE 138, presso lo studio dell'avvocato ALDO PROIETTI, che lo difende, giusta delega in atti;
ANCELLERIA
- ricorrente -
contro
PIZZA EXPRESS SNC, corrente in Firenze, in persona del 00105045 legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA CARLO POMA 2, presso lo studio dell'avvocato PIETRO ROMANO ORLANDO, che la difende disgiuntamente all'avvocato CLAUDIO TAMBURINI,anche 2001 giusta delega in atti;
68 controricorrente avversO la sentenza n. 972/98 della Corte d'Appello di FIRENZE, emessa il 05/06/98 e depositata il 06/08/98 (R. G. 1429/96); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/01/01 dal Consigliere Dott. Giovanni Battista PETTI;
udito l'Avvocato Aldo PROIETTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Stefano SCHIRO' che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione in riassunzione dinanzi al Tribunale di Firenze, il locatore AR BO conveniva il condut- tore La Pizza ES di ND SI e C, società in nome collettivo, e chiedeva la condanna del condut- tore al pagamento dei danni, quantificati in 7 milioni (detratto il deposito cauzionale) per responsabilità contrattuale, essendo la società receduta unilateral- mente dal rapporto, riconsegnando i locali anticipata- mente, con perdita della locazione e di alcuni oggetti inventariati. La società Pizza ES si costituiva e contestava il fondamento della domanda, proponendo riconvenzionale per la risoluzione per colpa del locale. Deduceva di aver tempestivamente informato il locatore 2 dell'infiltrazione di acqua che rendevano inabitabile il locale. La causa era istruita con prove orali e do- cumentali, e il Tribunale, con sentenza del 13 maggio 1996, condannava la società Pizza ES a pagare al signor BO la somma di lire 1.513.273, oltre interessi come in motivazione;
compensava le spese del giudizio nella misura di un terzo e poneva il resto a carico del conduttore. La decisione era appellata dalla Pizza ES con appello principale, diretto al rigetto della domanda attrice ed all'accoglimento della propria riconvenzio- nale di risoluzione e di restituzione di somme ed alla integrale compensazione di spese di lite;
con appello incidentale del BO che deduceva l'inammissibilità dell'appello per genericità dei motivi, la sua infonda- tezza nel merito e la improcedibilità per essere la no- tifica effettuata il 31° giorno dalla notifica della sentenza di primo grado del tribunale, effettuata dalla parte appellata il 13 settembre 1996. Con sentenza del 6 agosto 1998 la Corte di appello di Firenze così decideva: in riforma della sentenza impugnata dichiara ri- solto il contratto di locazione tra le parti;
accoglie l'appello incidentale dell'avv. BO e condanna la Piz- za a corrispondere lire quattrocentomila a titolo di 3 risarcimento del danno;
compensa le spese dei due gradi di giudizio. Contro la decisione ricorre il BO deducendo sei motivi di censura;
resiste la controparte con controricorso. Il BO ha prodotto memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso non merita accoglimento in ordine a tutti i motivi dedotti. Con il primo motivo (A) si deduce l'error iuris per la violazione degli artt. 1219, 1454, 1455 cod. civile, in relazione alla messa in mora ed alla valutazione della gravità dell'inadempimento. La tesi è che la mes- sa in mora rituale è avvenuta solo con la raccomandata AR del 2 novembre 1992, e non nel mese di ottobre, come ritenuto dalla Corte di appello. Inoltre si assume che la Corte non avrebbe valutato esattamente l'importanza dell'inadempimento in relazione alle deposizioni dei testi SS e De GI. In senso contrario si osserva come esattamente la Corte di appello ha considerato, ai fini della gravità dell'inadempimento in relazione all'obbligo di assicu- rare il godimento della res locata, la condotta di inerzia della locatrice, informata delle infiltrazioni sin dall'ottobre 1992, provvedendo poi alle riparazioni 4 della doccia fluviale solo il 20 novembre 1992; aggiunge la Corte che bene il conduttore poteva esercitare la risoluzione del contratto (ff.5) una vol- ta esperita infruttuosamente la diffida ad adempiere;
infatti, come ha precisato questa Corte, l'atto di dif- fida consente l'effetto della risoluzione di diritto, mediante comunicazione all'altro contraente (Cass. 1994 n.4275) e nel caso di inosservanza della diffida ad dell'inadempimento deve essere adempiere la gravità esaminata all'atto della scadenza del termine indicato (Cass. 4 maggio 1994 n.4275). Quanto poi alla valorizzazione delle prove dei te- sti, si tratta di una censura inammissibile, perché in- volge un apprezzamento di fatto e comunque risulta ge- nericamente formulata. Con il secondo motivo si deduce invece la sottova- lutazione delle prove orali di parte attrice, con rife- rimento ai testi RT e BA, e si deduce inol- tre una lunga violazione di norme di legge (1219, 1454, 1555 in relazione agli artt. 1575, 1576, 1577,1583, 1484 cc.) senza ulteriori precisazioni. Il motivo è inammissibile per difetto di autosuf- ficienza in ordine alle prove di cui si richiede la ri- valutazione, non essendo state le stesse riprodotte in esteso e confrontate sistematicamente con le prove a 5 sfavore;
Quanto all'errore di diritto, sostanzialmente di- retto a dimostrare la non gravità dell'inadempimento del locatore, si osserva che l'estrema vaghezza del mo- tivo lo rende, nello stesso tempo, inammissibile e in- fondato. Il terzo motivo sulle eccezioni di natura proces- suale che non sarebbero state esaminate dalla Corte fiorentina, è inammissibile ed incomprensibile. Infatti lo stesso ricorrente ammette che l'appello era tempestivo perché il 30° giorno della notifica ca- deva in dies festivo. Il quarto motivo, deduce il vizio della motivazione su punto prospettato: si dice che il locatore non avrebbe dovuto inviare il proprio idraulico per le riparazioni, posto che vi doveva provvedere quello inviato dall'amministratore, ed assume che in data 9 novembre il conduttore avrebbe lasciato chiusi i locali così impedendo le riparazioni. motivo è inammissibile perché difettaIl l'autosufficienza. Non si indicano in vero i verbali processuali o i documenti che recherebbero la prova di tali circostanze. Ed inoltre non è decisivo, perché non spiega le ragioni del ritardo a provvedere, malgrado la certa gravità delle infiltrazioni, che rendevano inagi- 6 bili locali. Il quinto motivo lamenta l'insufficiente motivazio- ne sulla deposizione della teste SS circa la cono- scenza delle infiltrazioni sin dal mese di ottobre;
si l'inattendibilità della teste de relato, che assume sente e riferisce il tenore di una telefonata, ma solo ascoltando le risposte della parte che la riceve. Anche tale motivo è inammissibile, perché estrapola dal con- testo probatorio una deposizione, e non è decisivo pro- prio perchè la teste ovviamente riferisce de auditu, e dunque senza alterare la realtà. Nel sesto motivo si assume la contraddittorietà della motivazione, che doveva tener conto della chiusu- ra dei locali il giorno 9 ottobre, quando la diffida formale era del 9 ottobre. Anche tale motivo è inammissibile perché censura la valutazione fattuale delle condotte delle parti, e la Corte di appello (ff.5) non ha ritenuto determinante tale circostanza, allorchè ritiene infruttuosamente esperita la diffida da adempiere. Non sussiste dunque alcun vizio di motivazione, mentre non risulta dedotto in modo chiaro ed autosuffi- ciente il cd. Travisamento del fatto in ordine alla circostanza suddetta. segue la condanna del ri- Al rigetto del ricorso ら 7 corrente al pagamento delle spese ed onorari di questo giudizio di cassazione in favore della resistente, li- quidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese ed onorari di questo giudizio di cassazione, che liquida in lire 125.000 per spese ed in hoooo 290000lire un milione duecentomila per onorari. Roma 17 gennaio 2001 IL PRESIDENTĘ IL CONSIGLIERE EST. 16 W I CANCELLIERE C1 Giovanni Giambattista Depositata in Cancelleria 10 MAG 2001 Oggi, li IL CANCELLIERE Giovanni Giambattista E R P ૧૦૦ U S Registrato in 24 SET. 2001 ROMA 2 UTRICIO Sene 290.000 42439 VANTAMILA p. Il Dirigente Area Serviai DUECENT C (Desa Maria Grazia DI FILI (lire. Servizio Atti Giudiziari (Dr. M. RACCICHING 0:0 8