Sentenza 30 settembre 1998
Massime • 1
L'udienza camerale fissata per la discussione dell'istanza di riesame può essere legittimamente sospesa o rinviata per esigenze organizzative dell'organo giudiziario, fermo restando che il giudice rimane vincolato al rispetto del termine di dieci giorni per la decisione stabilito, a pena di inefficacia della misura cautelare impugnata, dall'art. 309, comma 9, cod. proc. pen.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 30/09/1998, n. 5668 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5668 |
| Data del deposito : | 30 settembre 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Pasquale La Cava Presidente del 30/9/98
Dott. Giorgio Di Jorio Consigliere SENTENZA
Dott. Alessandro Conzatti Consigliere N. 5668
Dott. Ernesto Perna La Torre Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. Massimo Oddo Cons.relatore N. 25215/98
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto il 24 aprile 1998 dal difensore di SO NA - nata a [...] il [...] -, SI IA - nata a [...] il [...] - e SI TO - nato a [...] il [...] - avverso l'ordinanza resa il 23 marzo 1998 dal Tribunale di Palermo, che aveva rigettato la richiesta di riesame del decreto di sequestro preventivo di somme di denaro e titoli a SO NA e SI IA, emesso dal GIP del Tribunale di Palermo nel procedimento a carico di SI TO, indagato per il delitto di cui agli artt. 110, 112, n. 1, 61, nn. 7 e 9, e 640 c.p., - in Palermo sino all'11 dicembre 1991 - e SI IA, indagata per il delitto di cui all'art. 648 c.p. - in Palermo il 13 agosto 1991
Visti gli atti, l'ordinanza denunziata e il ricorso, Udita in camera di consiglio la relazione fatta dal Consigliere dr. Massimo Oddo
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Mario Iannelli, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore dei ricorrenti avv. Grazia Volo, che ha domandato l'accoglimento del ricorso:
OSSERVA
Con il primo motivo il difensore dei ricorrenti deduce la nullità dell'ordinanza impugnata con riferimento all'art. 606, lett. e), c.p.p., in quanto l'udienza camerale del tribunale per la trattazione della richiesta di riesame era stata differita dal 18 marzo 1998 al 20 marzo 1998 per impedimento del relatore in violazione dell'art. 127, 4^ co., c.p.p., applicabile per il richiamo contenuto nell'art. 309, 8^ co., c.p.p., che consente il rinvio dell'udienza soltanto per impedimento dell'imputato.
Il motivo è manifestamente infondato.
La previsione nell'art. 127, 4^ co., c.p.p. del rinvio dell'udienza camerale per assicurare il diritto all'intervento dell'imputato legittimamente impedito, comportante, ai sensi dell'art. 101, disp. att., c.p.p. la interruzione del termine per la decisione, non consente di escludere che il giudice possa differire l'udienza stessa per comprovate esigenze nell'ambito dell'esercizio dei poteri organizzativi a lui conferiti di sospendere o rinviare l'udienza, previsto da numerose norme del codice stesso (cfr.: Cass. pen., sez. V, 8 ottobre 1993), essendo egli unicamente tenuto, in caso di procedimento di riesame, al rispetto del termine di dieci giorni per la decisione, stabilito dall'art. 309, 9^ co., c.p.p. a pena d'inefficacia della misura coercitiva.
Tale ultimo termine risulta essere stato osservato in concreto e. conseguentemente, non può ravvisarsi alcuna causa di nullità nel provvedimento nel rinvio di due giorni dell'udienza, ragionevolmente fondato sulla dichiarata opportunità che alla decisione partecipasse il relatore già designato.
Nè alcun rilievo assume sulla validità del provvedimento la circostanza, incidentalmente prospettata, che altro rinvio di un giorno fosse stato anteriormente disposto per il mancato rispetto del termine di tre giorni liberi intercorrenti tra la notifica dell'originario avviso della data fissata per l'udienza camerale e detta udienza, in quanto tale rinvio era consentito dall'art. 184, c.p.p., per sanare la rilevata irregolarità con l'integrazione del termine stabilito in favore del difensore per l'espletamento dell'attività difensiva (cfr.: Cass. pen., 23 settembre 1996; Cass. pen., 26 aprile 1993). La seconda censura investe la violazione dell'art. 125 c.p.p. con riferimento all'art. 606, n. 1, lett. e), c.p.p., per la manifesta illogicità della motivazione dell'ordinanza, essendo incorso il tribunale in un macroscopico errore ed in un travisamento di fatto per pervenire con una motivazione apparente ad affermare che non era stata data giustificazione documentale del diritto alla percezione delle somme di denaro, che invece costituivano il corrispettivo delle prestazioni professionali effettuate dal SI durante diciotto anni in favore della Abano Sciacca S.r.l. - come risultava da un rendiconto, non prodotto nella consapevolezza che doveva fare parte dei fascicoli del P.M.-, e confondendo la Abano Sciacca S.r.l., avente sede in Padova, con la S.I.T.A.S. (Società Termale Abano Sciacca S.p.A.), avente sede in Palermo e partecipata dalla Abano Sciacca S.r.l., nei confronti della quale il SI aveva emesso le varie fatture regolarmente saldate.
La censura non può essere condivisa.
Sul punto il tribunale, dopo avere esattamente premesso che nel giudizio di riesame del sequestro preventivo non potevano essere prese in considerazione questioni concernenti la sussistenza o la gravità degli indizi di colpevolezza, dovendo l'esame limitarsi all'astratta possibilità di sussumere il fatto in una determinata ipotesi di reato, ha affermato che l'ipotizzabilità in astratto della fattispecie era già riscontrabile negli accertamenti disposti dal P.M., il quale, aveva acquisito, tra l'altro, alcune dichiarazioni di OR OL - presidente dell'E.M.S. all'epoca della transazione con la Abano Sciacca S.r.l., di cui era legale il SI - sulla pretestuosità della lite, per il cui fraudolento componimento, il cui accertamento costituisce oggetto del procedimento penale, l'ente aveva pagato circa ventidue miliardi. Ha poi soggiunto, con riferimento anche alla pertinenza al reato del denaro e dei titoli sequestrati, che dalle relazioni della G.d.F. era risultato che le somme versate dall'E.M.S. erano state stornate sui conti personali del SI e delle altre coindagate e che la giustificazione addotta della percezione del denaro in compenso dell'attività professionali svolto per numerosissimi anni dal SI in qualità di legale della società Abano Terme non era documentata e trovava smentita nelle fatture emesse in occasione del pagamento delle medesime prestazioni.
La motivazione adottata non appare affetta da manifesta illogicità e non è consentito desumere siffatto vizio da un errore di fatto, conseguente all'omessa valutazione di un "rendiconto", attestante tutte le prestazioni svolte negli anni dal SI in favore della Abano Sciacca, o da un travisamento del fatto, consistito nel riferire alla Abano Sciacca S.r.l. le fatture emesse nei confronti della S.I.T.A.S. (Società Italiana Termale Abano Sciacca) S.p.A., che si era giovata di prestazioni professionali del SI di minore entità regolarmente retribuite dietro presentazione di periodiche parcelle.
In ordine alla prima deduzione, infatti, va rilevato che il "rendiconto", in quanto redatto dallo stesso indagato a consuntivo delle proprie attività professionali, non costituiva un mezzo di prova, ma un'allegazione difensiva, che risulta non trascurata dal giudice di merito, ma disattesa con la conferente affermazione che tali attività non erano state documentate, mentre, relativamente alla seconda, è sufficiente richiamarsi alla prevalente giurisprudenza, la quale ritiene che, stante la preclusione dell'esame degli atti processuali, il travisamento del fatto può essere oggetto di valutazione e di sindacato in sede di legittimità soltanto se, risultando da testo del provvedimento impugnato, sia inquadrabile nelle ipotesi tassativamente previste dall'art. 606 c.p.p.. Nè appare necessario soffermarsi sui concetti di travisamento del fatto o della prova ovvero sull'estensione del limite alla deducibilità del vizio anche al potere d'accertamento del giudice. nei casi in cui sia richiesto l'esame degli atti - ai quali si richiama altra parte della giurisprudenza -, perché non sussiste alcun interesse dei ricorrenti all'accertamento di un travisamento del fatto, che, nell'assenza di qualsiasi documentazione sulle prestazioni professionali in favore della Abano Sciacca S.r.l., non varrebbe ad escludere, da un lato, l'ingiusto profitto realizzato dal SI con l'addebitata percezione di oltre ventidue miliardi di lire, e, dall'altro, la ricettazione di L. 10.900.000.000 da parte della figlia IA.
Con il terzo motivo i ricorrenti deducono la violazione e falsa applicazione dell'art. 34 e 178 c.p.p., con riferimento all'art. 606, n. 1, lett., e), c.p.p., perché il giudice, che aveva contestualmente revocato il provvedimento di sequestro probatorio, difettava, per la conoscenza del merito della controversia, delle condizioni di capacità per decidere riguardo alla richiesta del P.M. di sequestro preventivo.
Anche tale motivo è infondato.
L'incompatibilità non incide sulla capacità del giudice, ma unicamente sui requisiti occorrenti per l'esercizio di tali funzioni in un determinato procedimento, (cfr.: Cass. pen., sez. u., 17 aprile 1996 D'Avino) e non è conseguentemente ragione di nullità, giustificando unicamente una dichiarazione di astensione o di ricusazione.
In ogni caso, anche a volere ravvisare nella fattispecie una nullità relativa ai sensi dell'art. 181 c.p.p., (cfr.: Cass. pen., 24 marzo 1992 -Arduini -) si tratta di una questione non sollevabile in sede di legittimità, perché non prospettata nel giudizio di riesame, e sicuramente infondata, in quanto una siffatta incompatibilità non è prevista nelle tassative disposizioni dell'art. 34 c.p.p., nonostante gli emendamenti intervenuti in seguito alle dichiarazioni di parziale incostituzionalità della norma, e l'essersi il GIP pronunciato contestualmente sulla revoca del sequestro probatorio, in ogni caso, non era circostanza di per sè idonea ad escludere la terzietà dell'organo giudicante (cfr. per una fattispecie analoga: Corte Cost., sent. 21 marzo 1997, n. 66). Con atto depositato il 28 settembre 1998 il difensore dei ricorrenti, dopo avere dato atto che la motivazione dell'ordinanza impugnata poteva essere ritenuta idonea nell'esame del presupposto del fumus, ha eccepito che la stessa era carente di motivazione per quanto atteneva al presupposto del pericolum in mora, richiesto dall'art. 321, 1^ co., c.p.p., perché i requisiti della concretezza ed attualità del pericolo dovevano essere valutati con riferimento alla situazione esistente al momento dell'adozione della misura reale, ed alla confiscabilità dei valori sequestrati, prevista dall'art. 321, 2^ co., c.p.p..
Tale ulteriore motivo di ricorso è inammissibile.
L'art. 585, 4^ co., c.p.p., consente la proposizione di motivi nuovi fino a quindici giorni prima dell'udienza di trattazione davanti al giudice dell'impugnazione, ma tali motivi, pur potendo avere ad oggetto argomenti nuovi e diversi, idonei a chiarire meglio, anche sotto altro profilo, il contenuto di quelli già presentati, non possono introdurre un thema decidendum diverso da quello inizialmente devoluto.
Nessuna doglianza era stata proposta dai ricorrenti relativamente alla affermazione del tribunale del riesame che il sequestro concerneva beni confiscabili, sia pure facoltativamente, e che la libera disponibilità di essi da parte degli indagati avrebbe potuto aggravare o portare ad ulteriori conseguenze o, ancora, portare alla commissione di ulteriori reati e non può ritenersi che sia consentito introdurre nel giudizio di cassazione censure coinvolgenti punti o capi non investiti con i motivi iniziali.
Il provvedimento del tribunale, in ogni caso, con motivazione sufficiente e logica ha chiarito la sussistenza anche di quest'ultimo requisito legittimante il sequestro, perché, pur essendosi richiamato, forse erroneamente alla confiscabilità dei beni sequestrati, mentre avrebbe dovuto piuttosto ipotizzare una loro restituzione alle parti lese, ha affermato con argomenti desunti dalla natura dei beni e dalle pregresse condotte degli indagati, che era facilmente intuibile come la libera disponibilità dei valori poteva portare ad un'irreversibile dispersione del patrimonio sequestrato, peraltro già parzialmente effettuata con l'intestazione degli stessi a soggetti diversi dal SI.
All'infondatezza dei tre motivi di impugnazione originari ed all'inammissibilità di quello nuovo segue il rigetto del ricorso e la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 30 settembre 1998. Depositato in Cancelleria il 17 ottobre 1998