Cass. pen., sez. III, sentenza 17/04/2008, n. 19992
CASS
Sentenza 17 aprile 2008

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In tema di frode nell'esercizio del commercio, è configurabile il reato di cui all'art. 515 cod. pen. anche nel caso di vendita di una sola bottiglia di prodotto distillato recante sull'etichetta una gradazione alcolica superiore rispetto a quella accertata, essendo estensibile lo scarto di gradazione all'intero lotto di bottiglie in ragione della produzione seriale, tale da escludere l'alterazione del contenuto di una sola bottiglia. (Fattispecie di vendita di sambuca con gradazione alcolica di 36°, difforme da quella dichiarata sull'etichetta pari a 38°).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 17/04/2008, n. 19992
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 19992
    Data del deposito : 17 aprile 2008

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