Sentenza 7 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/04/2001, n. 5217 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5217 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2001 |
Testo completo
01 1 5217 Aula B home el popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Sezione Lavoro Composta dai Magistrati: -R.G. N. 19326/99 Dott. Erminio Ravagnani Presidente -Cron.11230 "1 Bruno Battimiello Consigliere -Rep. " "Antonio Lamorgese -Ud. 27.2.2001 " Florindo Minichiello " Rel. -Oggetto: 11 Gabriella Coletti "1 Lavoro ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da DI (0 NA) RI RU (○ US о RUSIC), elett.te dom.ta in Roma alla via Valadier n. 53/5 presso gli avv.ti Cataldo M. De Benedictis e Roberto Allegra, dai quali è rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, giusta procu- ra speciale a margine del ricorso ricorrente
contro
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE INPS, in perso- na del Presidente legale rapp.te p.t., rappresentato e dife- so, giusta procura speciale in calce alla copia notificata 951 1 del ricorso, dagli avv.ti. Carlo De Angelis e Michele Di Lul- lo, con domicilio eletto in Roma in via della Frezza n. 17 presso l'Avvocatura centrale dell'Istituto resistente con sola procura ° per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Roma n 20600 in data 19 novembre 1998 (R.G. 69445/95). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27 febbraio 2001 dal cons. dott. Florindo Minichiello;
udito l'avv. Carlo De Angelis;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Domenico Iannelli, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. 2 R.G. 19326/99 Svolgimento del processo Con ricorso depositato il 29 dicembre 1995, l'INPS proponeva appello avverso la sentenza del Pretore di Roma del 24 maggio 1995, che, accogliendo la domanda di AN AR SI, aveva condannato l'INPS a corrisponderle la somma di lire 22.516.189 a titolo di interessi legali e rivalutazione monetaria sui ratei arretrati del trattamento pensionistico corrisposti in ritardo dall'Istituto. Con l'unico motivo di gravame, l'INPS sosteneva che gli accessori predetti dovessero decorrere non dal centoventunesimo Thy giorno successivo alla data di presentazione della domanda all'ente assicuratore estero (ai sensi dell'art. 35, primo comma, della Convenzione italo-jugoslava del 14 novembre 1957) ma dal centoventunesimo giorno successivo alla data in cui tale domanda, trasmessa dall'ente previdenziale straniero, era pervenuta allo stesso INPS. Il Tribunale di Roma, con sentenza del 19 novembre 1998, riteneva fondato l'appello e condannava l'INPS a corrispondere all'appellata (indicata come NA AR IC) la minor somma di lire 6.817.127. di pensione Premesso che la parte appellata era titolare liquidata in regime internazionale mediante cumulo dei contributi versati nell'ex Repubblica Jugoslava, osservava, in 3 particolare, che la sentenza della Corte Costituzionale n.156 -del 1991 la quale ha esteso ai crediti previdenziali la disciplina dell'art. 429 (terzo comma) cod. proc. civ., fissando però la decorrenza degli accessori dal giorno in cui si sono verificate le condizioni legali di responsabilità dell'istituto o ente debitore per il ritardo nell'adempimento - non autorizza la configurabilità della responsabilità dell'ente previdenziale in mancanza di colpa e che la tesi della necessità del riferimento alla data di ricezione della domanda da parte dell'INPS (in mancanza della quale ricezione non è рез ipotizzabile colpa dell'Istituto medesimo) è confermata dal disposto dell'art. 3, comma 17, della legge 8 agosto 1995 n.335. AN (o NA) AR ZI (o SI o IC) ha per cassazione (articolate in due motivi),proposto ricorso seguito da memoria. L'INPS ha depositato procura. Motivi della decisione Col primo motivo di ricorso si denuncia, ai sensi dell'art. 360 n.3 e 5 cod. proc. civ., "violazione e falsa applicazione dell'art. 442 c.p.c., come integrato dalla sentenza della Corte Costituzionale n° 156/1991, nonché 47 -4° comma del D.P.R. 30/04/1970 n° 639 e dell'art. 7 della legge 11/08/1973 n° 533, 4 dell'art. 1219 C.C., e dell'art. 16 -6° comma- della legge 30/12/1991 n°412, in relazione alla Convenzione tra l'Italia e la Jugoslavia in materia di assicurazioni sociali del 14/11/1957, ratificata con legge 11/6/1960 n° 885, e, segnatamente, agli artt.
2 -paragrafi 1 e 2-, 31 -paragrafo 1°-, 34, 35, 36 e 39 nonché all'Accordo Amministrativo del 10/10/1958 (artt. 19 -paragrafi 1, 3, 4 e 5-, 29 e 30)". quer In particolare, for ricorrente rileva che la giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato la decorrenza degli accessori del credito previdenziale, compiutosi lo spatium діочні Rey deliberandi di centoventi dalla domanda amministrativa, indipendentemente dalla colpa del soggetto obbligato. Osserva che da tutta la normativa della Convenzione italo-jugoslava del 1957 e dall'Accordo amministrativo dell'anno successivo si ricava il principio dell'equivalenza, quanto ad effetti, della presentazione della domanda amministrativa di pensione all'ente assicuratore estero o italiano. Sostiene che solo l'art. 17 (recte, art.3, c.17) della legge n.335 del 1995 -dal Tribunale ritenuto non retroattivo e tuttavia esplicitazione di un principio già esistente- ha innovato nella materia, disponendo la regola della decorrenza degli accessori dalla data del ricevimento in Italia della domanda e così confermando che in precedenza vigeva la norma contraria. 5 Con il secondo motivo -denunciandosi, ai sensi dell'art. 360 3 e 5 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione nn. dell'art. 2697 cod. civ. e carenza di motivazione- si lamenta che il Tribunale abbia considerato come data di ricezione della domanda da parte dell'INPS quella indicata da tale Istituto, in quanto non contestata dal pensionata. In tal modo тич la il giudice d'appello sarebbe incorso in un duplice errore: in primo luogo, non tenendo conto che l'INPS non aveva prodotto alcun documento ufficiale comprovante la data di ricevimento Pa Jeen della domanda;
in secondo luogo, addossando al pensionato l'onere di provare in fatto impeditivo o modificativo del proprio diritto, che gravava invece sull'Istituto previdenziale. Feel Si censura, infine, la sentenza per aver immotivatamente ritenuto attendibili i conteggi prodotti dall'INPS (già inficiati dall'assunzione della data di ricezione della domanda indicata dall'Istituto). Il primo motivo di ricorso è fondato. La tesi del Tribunale, secondo cui, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n.156 del 1991, la responsabilità per il ritardato pagamento di prestazioni previdenziali non possa prescindere dall'imputabilità del ritardo a colpa del debitore, è erronea, ed in contrasto con consolidata giurisprudenza di questa Corte (v. Cass. 7 ottobre 1997 m.9732, 2 marzo 1998 6 n.2280, 14 agosto 1999 n.8669, nonché, con riguardo a controversie aventi lo stesso oggetto di quella in esame, Cass. 7 ottobre 2000 n.13386 e 14 dicembre 2000 n.15776). Invero, con la citata pronuncia, il Giudice delle leggi, sul rilievo disparità di trattamento dei creditidell'irragionevole previdenziali e di lavoro quanto al regime degli accessori, ha ritenuto di dover adeguare i primi ai secondi, stabilendo anche per i crediti previdenziali il principio della spettanza automatica (indipendentemente dalla colpa) degli accessori predetti, con la sola differenza della fissazione del cd. spatium deliberandi. Esclusa, ai fini dell'applicabilità della тии 429, terzo comma, cod. proc. disciplina dell'art. civ., la necessità della colpa dell'ente previdenziale, cade, evidentemente, il principale sostegno della tesi, affermata nell'impugnata sentenza, della necessità del riferimento alla data in cui la domanda è stata ricevuta dall'INPS, non essendo ipotizzabile, prima di tale data, alcuna sua colpa. Tuttavia, l'automaticità del decorso degli accessori ai sensi della stessa sentenza costituzionale sopra indicata non costituisce di per sé argomento sufficiente per risolvere la questione in oggetto assegnando rilievo alla data di presentazione della domanda all'ente previdenziale straniero. Rilievo determinante, per la soluzione in tal senso della 7 medesima questione, va invece assegnato, da un lato, all'art. 35 della Convenzione italo-jugoslava del 14 novembre 1957, ratificata con legge 11 giugno 1960 n.855 e, dall'altro, all'art. 3, comma 17, della legge 8 agosto 1995 n.335. La prima di tali norme prevede che le domande (nonché dichiarazioni, ricorsi e altri documenti) che avrebbero dovuto presentarsi entro un determinato termine presso l'organismo competente di uno dei due paesi contraenti saranno considerate ricevibili se presentate nello stesso termine presso un organismo di assicurazione dell'altro paese e che quest'ultimo organismo deve trasmettere senza indugio tale domanda ри all'organismo di assicurazione sociale del primo paese. Da tale norma, nonché dall'art. 30, secondo comma, dell'Accordo amministrativo del 10 ottobre 1958 ("Le domande presentate a un Ente assicuratore del primo Stato sono inoltrate al competente Ente assicuratore dell'altro Stato. Come data di presentazione della domanda vale quella riconosciuta dal primo Ente assicuratore secondo la legislazione del rispettivo Stato.") risulta, quindi, che la presentazione della domanda all'organismo estero è parificata a tutti gli effetti alla presentazione della domanda all'organismo italiano, derivando dalla violazione dell'obbligo dell'ente ricevente di darne pronta comunicazione all'altro conseguenze che investono 0 0 la responsabilità dell'ente previdenziale straniero nei confronti di quello italiano, senza possibilità di effetti pregiudizievoli per l'assicurato. La seconda di détte norme (art. 3, comma 17, della legge n.335 del 1995) dispone che, ai fini dell'applicazione dell'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991 n. 412, il termine previsto per l'adozione del provvedimento sulle domande presentate presso enti previdenziali di stati legati all'Italia da una regolamentazione internazionale di sicurezza sociale decorre, ai sensi dell'art. 2 della legge 7 agosto 1990 n.241, dal ricevimento della domanda completa dei dati e documenti pay richiesti da parte del competente ente gestore della forma di previdenza obbligatoria. E' quindi corretto, sul piano logico-giuridico, ritenere che, se il Legislatore ha ravvisato la necessità di disciplinare, con una norma specifica e non retroattiva, gli effetti della ritardata trasmissione all'ente italiano delle domande amministrative di pensione presentate ad enti previdenziali stranieri in forza di convenzioni internazionali, la stessa regola non fosse contenuta nella disciplina previgente e che questa ricollegasse le condizioni di responsabilità dell'ente italiano alla presentazione della domanda all'ente straniero, indipendentemente dalla data di trasmissione di essa da parte 9 2 dell'organismo estero e di ricezione della medesima da parte dell'ente italiano. controversie In linea con precedenti decisioni su dall'identica problematica (v. Cass. n.13386/2000 e n.15776/2000 già citate), il primo motivo di ricorso, attesa la fondatezza delle censure con esso proposte, deve quindi essere accolto, con conseguente assorbimento del secondo motivo. Non è peraltro possibile decidere la causa nel merito ai sensi dell'art. 384, primo comma, cod. proc. civ., essendo a accertamenti di fatto (in ordine, in tal fine necessari риз particolare, alla data in cui la domanda della parte ricorrente fu presentata all'organismo estero e alla determinazione della somma spettante) per i quali non può farsi riferimento alla sentenza di primo grado, ormai vanificata dall'effetto sostitutivo proprioirrimediabilmente della sentenza di riforma in appello e non ripristinata dalla grado (come puòcassazione della pronuncia di secondo desumersi dalla previsione di estinzione dell'intero processo sancita dall'art. 393 cod. proc. civ. per l'ipotesi di mancanza di tempestiva riassunzione del giudizio dopo la pronuncia di cassazione). Accogliendosi il primo motivo di ricorso, con assorbimento del secondo, l'impugnata sentenza deve, quindi, essere 10 cassata con rinvio della causa ad altro giudice, che procederà a nuovo esame, tenendo conto dei rilievi sopra svolti e, in particolare, del principio che, anteriormente all'entrata in vigore dell'art. 3, comma 17, della legge n.335 del 1995, rivalutazione monetaria ed interessi, in ipotesi di corresponsione di ratei di pensione liquidata in tardiva regime internazionale mediante cumulo di contributi versati nell'ex Repubblica Jugoslava, decorrono dal compimento di centoventi giorni dalla presentazione della domanda all'ente previdenziale straniero, anziché dal compimento di centoventi giorni dalla data di ricezione della stessa domanda da parte dell'INPS. Allo stesso giudice, designato nella Corte d'appello di Roma (Sezione lavoro), è altresì rimessa, ai sensi dell'art. 385, ultimo comma, cod. proc. civ., la regolamentazione dellos di questo giudizio di legittimità, I D , O L L O B
P. Q. M.
3 La Corte accoglie il primo motivo di ricorso ara 3 5 % 0 . 1 N . T A 3 R S 7 mvia S assorbito il secondo. Cassa l'impugnata senten - A ' A 8 L - T L , 1 E 1 A D S E I E P S S G N -anche per le spese- alla Corte d'appello di Roma I G E I N S E D G L I O A A A T A O S L D T L O E T E P I , Così deciso, in Roma, il 27 febbraio 2001 D R M O I I R Feroe Mit icall D T A S D I O G E E T R N Il Presidente Il Cons. Est. E S E Muur. Ravagnam! ce IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria oggi, 7 APR. 2001. 11 IL CANCELLIERE