Sentenza 18 febbraio 2010
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È inammissibile il ricorso straordinario per errore di fatto proposto dall'imputato avverso l'ordinanza con cui la Corte di cassazione abbia dichiarato l'inammissibilità di un'istanza di rimessione del processo formulata ex art. 45 cod. proc. pen., atteso che i soggetti legittimati a proporre l'impugnazione straordinaria sono individuati dall'art. 625-bis, cod. proc. pen., nel procuratore generale e nel condannato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 18/02/2010, n. 9015 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9015 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. AGRÒ Antonio Stefano - Presidente - del 18/02/2010
Dott. MILO Nicola - Consigliere - SENTENZA
Dott. MATERA Lina - Consigliere - N. 306
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 45995/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RL IG, nato a [...] il [...];
contro l'ordinanza del 14 luglio 2009 della Corte di cassazione;
visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso;
sentita la relazione del consigliere dott. Giorgio Fidelbo;
sentito il sostituto procuratore generale, dott. Eugenio Selvaggi, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Ritenuto che IG RL e IO LL, entrambi imputati davanti al Tribunale di Parma per il reato di diffamazione nei confronti di NO NG, avevano presentato richiesta di rimessione ex art. 45 c.p.p., assumendo l'esistenza di un clima di generalizzata avversione da parte della magistratura locale nei loro confronti, a causa dell'attività giornalistica dagli stessi svolta;
che con ordinanza del 14 luglio 2009 la Cassazione, sulla base della comunicazione della cancelleria del Tribunale di Parma, ha ritenuto inammissibile l'istanza di rimessione, perché non risultava effettuata la notifica della stessa richiesta alle altre parte del processo, così come impone l'art. 46 c.p.p., comma 1;
che il solo RL ricorre contro l'ordinanza di inammissibilità, sostenendo che "non corrisponde al vero" quanto affermato dalla Corte di cassazione circa l'inosservanza della previsione dell'art. 46 c.p.p., comma 1, perché le notifiche effettuate alle altre parti risultavano allegate all'istanza stessa di rimessione.
Considerato che ciò che il ricorrente denuncia è, in sostanza, un errore di fatto della Corte di cassazione che avrebbe erroneamente ritenuto non effettuate le notifiche previste dall'art. 46 c.p.p., comma 1, seppure in base ad una comunicazione da parte della cancelleria del giudice di merito;
che, secondo il ricorrente, anche questo errore di fatto può essere corretto attraverso la procedura di cui all'art. 625-bis c.p.p., che individua i soggetti legittimati a proporre tale impugnazione straordinaria nel procuratore generale e nel condannato;
che nella specie il ricorrente non è "condannato", ma "imputato" in un procedimento per diffamazione nell'ambito del quale ha presentato una istanza di rimessione, sicché difettano i presupposti di legittimazione soggettiva alla proposizione del ricorso straordinario per errore di fatto;
che anche da un punto di vista sostanziale non sussistono neppure le ragioni per attivare il ricorso previsto dall'art. 625-bis c.p.p. - diretto ad assicurare un rimedio "straordinario" a decisioni della Cassazione frutto di errori di fatto, che altrimenti non sarebbero correggibili, in quanto nel caso di specie è comunque possibile una riproposizione della domanda di rimessione ai sensi dell'art. 49 c.p.p., comma 4 dal momento che l'inammissibilità della richiesta non è stata dichiarata per manifesta infondatezza;
che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al solo pagamento delle spese processuali, escludendo la sua condanna al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., in considerazione della particolarità del caso (Corte Cost. sent. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 18 febbraio 2010.
Depositato in Cancelleria il 5 marzo 2010