Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 29/03/1999, n. 3027
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Sentenza 29 marzo 1999

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In materia di assistenza alle persone handicappate, la norma di cui all'art. 33, quinto comma, della legge 5 febbraio 1992 n. 104, sul diritto del genitore o familiare lavoratore "che assista con continuità un parente o un affine entro il terzo grado handicappato" di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio, non è applicabile nel caso in cui la convivenza sia stata interrotta per effetto dell'assegnazione, al momento dell'assunzione, della sede lavorativa e il familiare tenda successivamente a ripristinarla attraverso il trasferimento in una sede vicina al domicilio dell'handicappato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 29/03/1999, n. 3027
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3027
    Data del deposito : 29 marzo 1999

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