Sentenza 3 giugno 2004
Massime • 1
In tema di sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sugli oli minerali, prevista come reato dall'art. 40 del D.Lgs. 26 ottobre 1995 n. 504, non sono assoggettabili a confisca obbligatoria, ex art. 44 del citato decreto 504, i veicoli circolanti con carburante agricolo fiscalmente agevolato, atteso che il concreto impiego di tali prodotti resta estraneo al reato de quo riferendosi ad un momento successivo al suo perfezionamento, ed assumendo rilevanza esclusivamente sul piano probatorio ai fini dell'accertamento del mutamento di destinazione del prodotto.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 03/06/2004, n. 37991 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37991 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DELL'ANNO Paolino - Presidente - del 03/06/2004
Dott. TARDINO Vincenzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. LOMBARDI Alfredo M. - Consigliere - N. 731
Dott. FIALE Aldo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - N. 10533/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AL AN, n. a Brescia il 12.07.1932;
2) AL RG, n. a Leno il 20.10.1963;
3) AL AN, n. a Leno il 23.06.1967;
4) OL CA, n. a Brescia il 26.08.1976;
5) OL BR, n. a Brescia il 08.04.1947;
avverso l'ordinanza 12.2.2004 del Tribunale per il riesame di Brescia;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FIALE Aldo;
udito il Pubblico Ministero nella persona del Dott. CIAMPOLI Luigi che ha concluso per il rigetto dei ricorsi.
FATTO E DIRITTO
Con ordinanza del 12.2.2004 il Tribunale di Brescia rigettava le istanze di riesame proposte nell'interesse di ER AN, ER RG, ER AN, MI CA e MI BR avverso il provvedimento 12.1.2004 con cui il P.M. presso quello stesso Tribunale aveva disposto (tra l'altro) il sequestro probatorio di una cisterna interrata appartenente ai MI e del carburante in essa contenuto, nonché dei seguenti veicoli:
- Fiat Bravo, tg. BT 802 GF, di proprietà di ER AN;
- VW 9C SCATDX01, tg. CJ 294 BE, di proprietà di ER RG;
- Fiat Brava, tg. AP 546 PA, di proprietà di ER AN;
- Audi A3, tg. BZ 412 XB, di proprietà di MI CA;
- autocarro Nissan, tg. BS E22626, di proprietà di MI BR. Il sequestro era stato effettuato, in relazione al delitto di cui all'art. 40 del D.Lgs. 26.10.1995, n. 504 (sottrazione di oli minerali al pagamento della relativa accusa), poiché la cisterna ed i serbatoi dei veicoli sopra elencati contenevano carburante agricolo fiscalmente agevolato, illecitamente utilizzato per autotrazione civile.
Il Tribunale rilevava, tra l'altro, che l'art. 44 del D.Lgs. n. 504/1995 prevede la confisca obbligatoria dei "mezzi comunque utilizzati", anche occasionalmente, per la consumazione del delitto, così rinviando a qualsivoglia rapporto di strumentalità, comprensivo anche dei veicoli che abusivamente utilizzano il carburante sottratto alla legittima imposizione fiscale. Avverso tale ordinanza hanno proposto due separati ricorsi i proprietari dei beni, i quali hanno eccepito:
- violazione di legge (e carenza assoluta di motivazione sul punto), in quanto i beni sequestrati non costituirebbero "corpo del reato" ipotizzato, ne' "cose pertinenti al reato necessarie per l'accertamento dei fatti". Non sussisterebbe, inoltre, e non sarebbe stata evidenziata, alcuna necessità del sequestro ai fini probatori, essendo stata già acquisita - al contrario - la palese dimostrazione che il carburante contenuto nella cisterna e nei serbatoi fosse effettivamente gasolio agricolo;
- la non estensibilità ai beni in oggetto della confisca obbligatoria prevista dall'art. 44 del D.Lgs. n. 504/1995. I ricorsi sono fondati e meritano accoglimento nei limiti di seguito indicati.
1. Nella fattispecie in esame si versa in tema di sequestro penale regolato dagli arti 253 e segg. c.p.p. e, quindi, di sequestro legato alla finalità della ricerca della prova. Detto sequestro probatorio può cadere sul corpo del reato e sulle cose genericamente pertinenti al reato: per queste ultime sempre che si tratti di cose "necessarie" all'accertamento dei fatti.
I veicoli assoggettati alla misura (a differenza della cisterna) non costituiscono "corpo del reato", poiché tale nozione, secondo la puntuale definizione datane dall'art. 253, 2 comma, c.p.p., comprende le cose "sulle quali" il reato è commesso, le cose "mediante le quali" il reato è commesso e, infine, le cose che costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo del reato (ove il prodotto si identifica con la cosa creata, trasformata od ottenuta con la condotta criminosa;
il profitto è dato dai beni o dalle utilità conseguite mediante la realizzazione del prodotto del reato;
per prezzo si deve intendere il valore di scambio di un bene a fronte della commissione di un reato).
Va ancora aggiunto che non sempre il corpo del reato è costituito da "res illicita", potendo esso comprendere cose soggette a confisca obbligatoria (illiceità assoluta), cose soggette a confisca facoltativa (illiceità relativa) e cose del tutto lecite, delle quali deve essere disposta la restituzione all'avente diritto non appena il mantenimento del sequestro non sia più necessario a fini di prova.
Le Sezioni Unite di questa Corte Suprema - con la sentenza 28.1.2004, ric. Terrazzi - hanno disatteso l'orientamento giurisprudenziale che riteneva non necessaria la motivazione sulle finalità probatorie, nel caso in cui il sequestro ha ad oggetto il corpo del reato, e hanno affermato che "anche per le cose che costituiscono corpo di reato il decreto di sequestro a fini di prova deve essere sonetto, a pena di nullità, da idonea motivazione in ordine al presupposto della finalità perseguita, in concreto, per l'accertamento dei fatti".
Ne consegue che la sussistenza delle esigenze probatorie deve essere verificata in ogni caso, sia che il sequestro riguardi cose pertinenti al reato sia che abbia ad oggetto il corpo del reato. L'autorità che lo dispone, quindi, deve indicare le finalità concrete che con il provvedimento intende perseguire, così come il giudice del riesame deve controllare queste finalità per verificare la legittimità del provvedimento stesso.
Nel caso che ci occupa, il Tribunale non risulta essersi correttamente attenuto al principio di diritto dianzi enunciato, poiché, a fronte di precipue prospettazioni difensive, ha asserito ma non dimostrato le esigenze probatorie, ritenendo che non fosse necessario evidenziare le stesse, "in ragione dello stringente collegamento tra la cosa oggetto di coattiva apprensione e il reato ipotizzato e delle finalità della misura, costituendo quest'ultima anche un mezzo di ricerca della prova".
2. I veicoli in sequestro, a giudizio del Collegio, non sono assoggettabili a confisca obbligatoria, ai sensi dell'art. 44 del D.Lgs. n. 504/1995, per l'essenziale considerazione che non si tratta di mezzi utilizzati per attuare l'indebito mutamento di destinazione di prodotti petroliferi agevolati.
L'elemento materiale del reato di cui all'art. 40 dello stesso D.Lgs.vo consiste nel destinare ad uso diverso da quello consentito i prodotti petroliferi concessi in franchigia o con aliquota ridotta d'imposta. Di conseguenza il concreto impiego di tali prodotti resta estraneo al reato suddetto, cadendo in un momento successivo al perfezionamento di esso e può assumere rilevanza solamente sul piano probatorio ai fini dell'accertamento della mutata destinazione (vedi Cass., Sez. 3^, 8.5.1990, n. 6645, Nacca). Non è ravvisatole, in sostanza, una oggettiva e specifica destinazione, sia pure occasionale, dei veicoli stessi all'attività criminosa ed essi non si trovano in necessaria correlazione con la commissione del reato.
Non può condividersi, pertanto il contrario orientamento - espresso in Cass., Sez. 3^, 20.1.1996, n. 4451, Curella - secondo il quale, in tema di reato di destinazione di prodotti petroliferi agevolati ad uso diverso da quello consentito, il veicolo che viene usato utilizzando il carburante non consentito, perché destinato a diversa finalità, deve intendersi quale "mezzo adoperato per la frode". Un orientamento siffatto può condurre, del resto, a conseguenze aberranti, tanto che, ad esempio, potrebbe ritenersi assoggettabile a confisca pure un'abitazione in cui carburante agricolo agevolato venisse utilizzato quale combustibile per il riscaldamento. A conclusioni opposte deve pervenirsi in relazione alla cisterna, appartenente ai MI, ove il carburante veniva conservato, qualificandosi essa come "mezzo necessario per la commissione del reato", alla luce del suo utilizzo, finalizzato ad attuare in concreto l'indebito mutamento di destinazione di prodotti petroliferi agevolati.
Quanto a tale cisterna, deve dunque affermarsi la legittimità del disposto sequestro e dell'ordinanza di riesame, tenuto conto che, qualora risultasse confermata la sussistenza del reato oggetto di indagine, la confisca obbligatoria (ex art. 44 del D.Lgs. n. 504/1995) sarebbe ostativa alla restituzione.
3. Per le ragioni dianzi esposte si impone l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata e del decreto di sequestro emesso il 12.1.2004 dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Brescia - limitatamente ai veicoli sequestrati ai ricorrenti - e deve essere ordinata la restituzione dei veicoli stessi agli aventi diritto.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE visti gli artt. 127 e 325 c.p.p., annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e il decreto di sequestro emesso dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Brescia il 12.1.2004 - limitatamente ai veicoli sequestrati ai ricorrenti - e ordina la restituzione dei veicoli stessi agli aventi diritto. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 3 giugno 2004. Depositato in Cancelleria il 27 settembre 2004