Sentenza 12 dicembre 2002
Massime • 1
È legittima la convalida, da parte del g.i.p., del provvedimento del questore di interdizione dell'accesso a luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive a norma dell'art. 6 della legge n. 401 del 1989, che intervenga nel pomeriggio del giorno successivo a quello in cui alla persona destinataria del divieto è stato notificato il relativo provvedimento.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 12/12/2002, n. 5705 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5705 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. Giovanni D'URSO Presidente
Dott. Severo CHIEPPI Consigliere
Dott. Umberto GIORDANO "
Dott. Angelo VANCHERI "
Dott. Livio PEPINO "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AN Vincenzo, n. 7/10/70 a Terzigno;
avverso l'ordinanza emessa il 13/11/01 dal GIP del Tribunale di Napoli;
sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Giordano;
lette le richieste del Pubblico Ministero dott. Veneziano che ha concluso per l'annullamento dell'ordinanza impugnata. IN FATTO E IN DIRITTO
Con provvedimento in data 6/11/01, emessa ai sensi legge 13/12/89 n.401 e notificato il 12/11/01, il Questore della provincia di Napoli
ha vietato ad AN Vincenzo, denunciato all'Autorità giudiziaria per avere incitato altri tifosi alla violenza in occasione dell'incontro disputato il 21/10/01 tra le squadre di calcio della Sangiuseppese e del Nuovo Terzigno, di accedere per tre anni ai luoghi ove si sarebbero svolte le competizioni agonistiche riguardanti quest'ultima squadra e gli ha prescritto di presentarsi ai Carabinieri di Terzigno negli orari corrispondenti. Il Provvedimento è stato convalidato dal GIP del Tribunale di Napoli con ordinanza in data 13/11/01. Ha proposto richiesta di riesame, qualificata come ricorso per cassazione dall'adito Tribunale di Napoli, il difensore dell'interessato deducendo, anche con motivi nuovi, l'impossibilità per il suo assistito, a causa della strettezza dei tempi delle procedure, di esplicare il diritto di difesa e comunque carenza, di motivazione sulla sua effettiva pericolosità e sulle prescrizioni imposte, che si sostiene essere eccessivamente severe. Nessuna di queste doglianze merita accoglimento, e il gravame deve quindi essere rigettato con le conseguenze previste dall'art. 616 C.P.P. Il problema di assicurare all'interessato una sia pur limitata possibilità di contraddittorio è stato affrontato per prima dalla Corte costituzionale con la sentenza additiva 19-23/5/97 n. 144 che ha dichiarato illegittimo il comma 3, del citato art. 6 legge 401/1989 nella parte in cui non prevedeva che la notifica del provvedimento del Questore contenesse l'avviso della facoltà di presentare, personalmente o a mezzo di difensore, memorie e deduzioni al giudice per le indagini preliminari competente per la convalida.
Nel caso di specie tale avviso, ora prescritto dal comma 2-bis dello stesso art. 6 inserito dal D.L. 20/8/01 n. 336 conv. in legge 19/10/01 n. 377, è stato regolarmente dato all'AN senza indicazione di uno specifico termine, non previsto dalla norma, entro cui avvalersi della predetta facoltà - la quale peraltro non può in ogni caso che esplicarsi in temi molto brevi, avendo il legislatore (che nello stesso comma 3 ha stabilito che la convalida, a pena di inefficacia del provvedimento del Questore,debba intervenire entro 48 ore dalla trasmissione degli atti al giudice) impresso alla procedura carattere di particolare celerità - e quindi, poiché la decisione del GIP è stata emessa nel pomeriggio del giorno successivo a quello in cui l'AN era stato posto in condizione di attivarsi per fare pervenire le sue deduzioni, non può dirsi che il diritto di difesa, pur compresso, gli sia stato reso concretamente impossibile.
Per il resto le censure del ricorrente investono aspetti estranei al controllo giurisdizionale, che in questa materia è limitato alla verifica della esistenza dei presupposti formali previsti per la imposizione delle prescrizioni e non può riguardare profili attinenti al contenuto discrezionale del Provvedimento del Questore come la congruità e durata delle stesse (cfr. in proposito le sentenze di questa Sezione 17/3/98, Puccio - rv. 211.119 e 5/10/00, Frixione - rv. 218.928).
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma il 12 Dicembre 2002.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 06 FEBBRAIO 2003.