Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 03/12/2025, n. 39120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39120 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs.
196/2003 e ss.mm.
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 39120/2025 Roma, li, 03/12/2025
Composta da MONICA BONI IN SIANI GAETANO DI GIURO MARIA GRECA ZONCU IN GA
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
ha pronunciato la seguente
sul ricorso proposto da:
PRIMA SEZIONE PENALE
-Presidente Sent. n. sez. 623/2025
UP 14/10/2025
R.G.N. 21347/2025
- Relatore -
SENTENZA
BD AH AF ME SA (06m82zx) nato in [...] il [...] inoltre: OU ME AB BI EA avverso la sentenza del 27/03/2025 della Corte d'appello di Milano Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere RI CA ON;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Antonio Balsamo che chiede il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Milano con sentenza del 27 marzo 2025 confermava la sentenza di condanna di AT AH AF ME SA alla pena di anni quattro e mesi otto di reclusione per il delitto di tentato omicidio in danno di OU ME AB ER EA, emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano. La Corte confermava anche la condanna generica dell'imputato al risarcimento dei danni patiti dalla parte civile con liquidazione demandata al separato giudizio civile. La Corte respingeva la richiesta dell'appellante di sospensione del processo per potere accedere ad un programma di giustizia riparativa in difetto dei requisiti necessari: da un lato, infatti, il reato non rientra fra quelli procedibili a querela soggetta a remissione che, come richiesto dall'art. 129 bis comma 4 cod. proc. pen., dopo l'esercizio dell'azione penale consentono la sospensione del processo, e, inoltre, la richiesta non è stata inoltrata dall'imputato personalmente ovvero da un suo procuratore speciale, stante il fatto che il difensore non era munito di procura speciale. Non accoglieva neppure la sollecitazione circa la riqualificazione giuridica del fatto come delitto ex art. 582 cod. pen;
la Corte, infatti, rilevava che, se si avesse sempre riguardo agli effetti raggiunti, mai potrebbe dirsi integrato il tentativo, non avendo - per definizione - mai l'azione conseguito l'evento.
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CA 1 Seriale: 29fa7744796223d0- Firmato Da: CARMELA VALIA Emesso Da: ST QUALIFIED CA 1 Seriale: 5579e74be917aac3
Firmato Da: MARIA GRECA ZONCU Emesso Da: ST QUALIFIED Firmato Da: MONICA BONI Emesso Da: ST QUALIFIED CA 1 Seriale: 741e9f61414c53be
Il punto è che l'adeguatezza casuale e la idoneità degli atti debbono essere valutate con giudizio ex ante, tenuto conto delle circostanze in cui ha operato l'agente e dele modalità dell'azione. Nello specifico il fatto di avere aggredito la vittima con un coltello di 15 cm dopo averla colpita a mani nude sferrando un unico fendente in zona costale sinistra in direzione del cuore, sono elementi che la Corte ha ritenuto sufficienti ad integrare l'animus necandi. La circostanza che il colpo non abbia sortito effetti deteriori e che non vi sia stata reiterazione di colpi discende dall'azione difensiva posta in essere dalla vittima, che ha scansato i colpi, da un lato, e, dall'altro, dall'intervento di due soggetti, uno dei quali veniva minacciato di morte. Secondo la Corte, come già ritenuto anche dal giudice di primo grado, poteva ritenersi sussistente il dolo diretto alternativo. La Corte non riteneva neppure concedibili le invocate circostanze attenuanti generiche.
2. Avverso detta sentenza proponeva ricorso l'imputato tramite il difensore di fiducia, lamentando con unico motivo la mancanza, ovvero la manifesta illogicità della motivazione circa la qualificazione giuridica del fatto. Secondo il ricorrente, non è in discussione l'astratta idoneità dell'arma utilizzata, in considerazione anche della regione colpita, a cagionare la morte, ma ciò che egli lamenta è la mancata valutazione della ferita prodotta, che era risultata poco penetrante e poco invasiva in ragione del fatto che il soggetto agente non voleva cagionare la morte della vittima. Secondo il ricorrente dalla complessiva dinamica dell'azione ciò che emerge è la evidente volontà dell'agente di non cagionare la morte della vittima, resa ancora più palese dal fatto che l'imputato non la conosceva e che era tornato nel locale dopo averla colpita. Né la fase "se continui ti sgozzo" potrebbe essere rivelatrice della volontà omicidiaria, posto che avrebbe potuto essere semplicemente un avvertimento al fine di chiudere lì la contesa.
3. Il sostituto procuratore generale Antonio Balsamo depositava conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato. Una preliminare osservazione circa la natura del vizio di motivazione lamentato con il ricorso deve essere fatta: sebbene, infatti, se ne denunci l'omissione, ovvero una manifesta illogicità, la motivazione circa la qualificazione giuridica del fatto è stata resa dalla Corte in maniera più che ampia e circostanziata e priva di cortocircuiti logici;
dunque di fatto ciò che il ricorrente sollecita è una rivalutazione da parte di questa Corte degli elementi di fatto che hanno condotto alla qualificazione del fatto come tentato omicidio. Come è stato a più riprese affermato, infatti, in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito. (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, [...], Rv. 280601-01)
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Firmato Da: MARIA GRECA ZONCU Emesso Da: ST QUALIFIED CA 1 Seriale: 29fa7744795223d0- Firmato Da: CARMELA VALIA Emesso Da: ST QUALIFIED CA 1 Seriale: 5579e74be917aac3 Firmato Da: MONICA BONI Emesso Da: ST QUALIFIED CA 1 Seriale: 741e9f61414c53be
In particolare, proprio in tema di tentato omicidio, l'accertamento della sussistenza della intenzione omicida può essere provato con ogni mezzo, comprese le dichiarazioni dell'imputato ed è compito esclusivo del giudice di merito e sfugge, pertanto, al sindacato di legittimità, ove sia stato congruamente motivato. ( V mass n 168243; (Conf mass n 157801, (Conf mass n 140698).* (Sez. 1, n. 10528 del 18/02/1988, [...], Rv. 179556-01) La qualificazione della condotta come di tentato omicidio, caratterizzata dal dolo diretto alternativo, è altrettanto rispettosa dei principi dettati da questa Corte in punto alla compatibilità del tentativo con il dolo alternativo che ricorre quando il soggetto agente prevede e vuole indifferentemente, come conseguenza della sua condotta, accanto ad un primo evento preso di mira, anche un secondo evento ritenuto altamente probabile, è compatibile con il tentativo ». (Sez. 1, n. 47339 del 24/09/2024, [...], Rv. 287335-01) Non condivisibili sono i rilevi critici del ricorrente che cerca, ancora una volta, di spostare l'angolo visuale dalla situazione sussistente ex ante al risultato dell'azione apprezzato ex post, cioè alla natura della ferita inflitta, poiché, come condivisibilmente osservato dalla Corte, così facendo non sussisterebbe mai un tentativo perché, con valutazione ex post, nessuna azione sarebbe idonea a provocare l'evento. La Corte territoriale osserva che il fatto che l'unico esito della condotta dell'imputato sia stata una ferita in regione sottomammaria guaribile in 10 giorni, della dimensione di un centimetro di lunghezza per un centimetro di profondità, è poco significativo sotto il profilo della individuazione dell'animus necandi, posto che l'idoneità degli atti non può essere condizionata dal risultato raggiunto e ciò del tutto correttamente, poiché, come più volte affermato da questa Corte, anche in un'attività preparatoria può ravvisarsi l'ipotesi del tentativo, qualora sia idonea e diretta in modo non equivoco alla consumazione del delitto;
in ogni caso, l'idoneità degli atti deve essere valutata con giudizio "ex ante", tenendo conto delle circostanze in cui opera l'agente e delle modalità dell'azione, in modo da determinare la reale adeguatezza causale e l'attitudine a creare una situazione di pericolo attuale e concreto di lesione del bene protetto dalla norma incriminatrice, indipendentemente dall'insuccesso determinato da fattori estranei, come quelli dipendenti dalle cautele adottate dalla vittima. (Sez. 6, n. 23706 del 17/02/2004, [...], Rv. 229135-01). Nell'ipotesi di omicidio tentato, la prova del dolo - ove manchino esplicite ammissioni da parte dell'imputato ha natura essenzialmente indiretta, dovendo essere desunta da elementi esterni e, in particolare, da quei dati della condotta che per la loro non equivoca potenzialità semantica sono i più idonei ad esprimere il fine perseguito dall'agente. Ciò che ha valore determinante per l'accertamento della sussistenza dell'animus necandi" è l'idoneità dell'azione la quale va apprezzata in concreto, senza essere condizionata dagli effetti realmente raggiunti, perché altrimenti l'azione, per non aver conseguito l'evento, sarebbe sempre inidonea nel delitto tentato: il giudizio di idoneità è una prognosi, formulata "ex post", con riferimento alla situazione così come presentatasi al colpevole al momento dell'azione, in base alle condizioni umanamente prevedibili del caso particolare (Sez. 1, n. 5389 del 28/04/1997, [...], Rv. 207824-01) In tema di omicidio tentato, in assenza di esplicite ammissioni da parte dell'imputato, ai fini dell'accertamento della sussistenza dell'animus necandi" assume valore determinante l'idoneità dell'azione, che va apprezzata in concreto, con una prognosi formulata "ex post" ma con riferimento alla situazione che si presentava "ex ante" all'imputato, al momento del compimento degli atti, in base alle condizioni umanamente prevedibili del caso.). (Sez. 1, n. 11928 del 29/11/2018, dep. 2019, [...], Rv. 275012-01 fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che i giudici di merito avessero correttamente desunto la sussistenza del dolo di
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Firmato Da: MARIA GRECA ZONCU Emesso Da: ST QUALIFIED
CA 1 Seriale: 29fa7744795223d0- Firmato Da: CARMELA VALIA Emesso Da: ST QUALIFIED CA 1 Seriale: 5579e74be917aac3
Firmato Da: MONICA BONI Emesso Da: ST QUALIFIED CA 1 Seriale: 741e9f61414c53be
tentato omicidio dalla pericolosità dell'arma usata - un coltello da cucina con una lama di 17 cm. - dal distretto corporeo attinto, dalla gravità delle lesioni inferte alla vittima e dal comportamento immediatamente successivo dell'indagato, che, nell'effettuare un movimento teso a colpire la vittima alla gola, aveva pronunciato la frase: "Ti sgozzo") Circa, poi, l'unicità del fendente sul punto va riaffermato il principio secondo cui la mancata inflizione di più pugnalate non esclude la configurabilità del dolo omicida, ove sia accertato che, per le modalità operative e per lo strumento utilizzato, l'azione era idonea a causare la morte della vittima, evento non verificatosi per cause indipendenti dalla volontà dell'agente (Sez. 1, n. 51056 del 27/11/2013, [...], Rv. 257882). Quanto alla dinamica del fatto che è ciò da cui è necessario trarre gli elementi per la ricostruzione dell'intento che animava l'imputato la Corte di appello ha evidenziato che, dopo una iniziale aggressione a mani nude, senza alcuna necessità di infierire ulteriormente sulla vittima, l'imputato ha estratto il coltello e ha sferrato un solo fendente nella regione sottomammaria;
si è poi rivolto al vigilante, minacciandolo di morte, mentre brandiva il coltello, e alla vittima, dicendo se continui ti sgozzo». L'addetto alla sicurezza era intervenuto in soccorso della vittima - come ricostruito nella sentenza di primo grado - e a quel punto l'aggressore - che era ancora armato - gli si rivolgeva minacciandolo. La Corte territoriale ha infatti spiegato la mancata reiterazione dei fendenti in ragione dell'intervento di due persone, un primo individuo, che era intervenuto per fermare l'imputato, e quindi il vigilante, e la modestia delle conseguenze dell'azione potenzialmente estremamente lesiva in ragione della pronta reazione della vittima, nonché dello spessore degli indumenti indossati dalla stessa. Il provvedimento impugnato, poi, non conferisce particolare rilievo alla frase profferita, stante la ricostruzione dell'elemento soggettivo come dolo alternativo di ferire o di uccidere. Complessivamente, la motivazione resa dalla Corte territoriale a sostegno della sussistenza dell'animus necandi è del tutto logica, completa e congruente, nonché rispettosa degli insegnamenti di questa Corte sul tema.
2. Per le ragioni sopra esposte il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali. Sussistono le condizioni per disporre, in caso di diffusione del presente provvedimento, l'oscuramento dei dati anagrafici e identificativi, in presenza delle condizioni di cui all'art. 52 d.lgs. 196/2003.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrete al pagamento delle spese processuali. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
Così deciso il 14 ottobre 2025
Il Consigliere estensore
RI CA ON
Il Presidente
CA ON
Firmato Da: MARIA GRECA ZONCU Emesso Da: ST QUALIFIED CA 1 Seriale: 29fa7744795223d0- Firmato Da: CARMELA VALIA Emesso Da: ST QUALIFIED CA 1 Seriale: 5579e74be917aac3 Firmato Da: MONICA BONI Emesso Da: ST QUALIFIED CA 1 Seriale: 741e9f61414c53be