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Sentenza 22 febbraio 2023
Sentenza 22 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 22/02/2023, n. 7609 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7609 |
| Data del deposito : | 22 febbraio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: IN IC nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 11/10/2021 del GIP TRIBUNALE di AVEZZANO udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ESPOSITO;
lette le conclusioni del PG GIUSEPPINA CASELLA che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
i, Penale Sent. Sez. 4 Num. 7609 Anno 2023 Presidente: PICCIALLI PATRIZIA Relatore: ESPOSITO ALDO Data Udienza: 17/11/2022 RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con la sentenza in epigrafe, su conforme richiesta delle parti, il G.I.P. del Tribunale di Avezzano ha applicato, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., nei confronti di AT CO la pena di mesi 2 e giorni 20 di arresto ed euro 1.000 di am- menda, da sostituirsi con il lavoro di pubblica utilità, nonché la sanzione amministra- tiva accessoria della sospensione della patente di guida per anni due, in relazione al reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. c), e comma 2 sexies, d.lgs. 285 del 1992. 2. Il AT, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione, proponendo due motivi di impugnazione. 2.1. Violazione degli artt. 444 e 448 cod. proc. pen. per aver applicato la sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida in modo difforme dall'accordo intercorso tra le parti, col quale si stabiliva la durata di anni uno, senza tener conto del periodo già scontato in sede di applicazione della sospensione condizionale della patente di guida già irrogata dal Prefetto. 2.2. Carenza di motivazione in relazione alla quantificazione della sanzione am- ministrativa accessoria, in quanto il giudice a quo, nel discostarsi dalla misura della sanzione, si era discostato dall'accordo raggiunto dalle parti e non aveva adeguata- mente motivato la misura della sanzione. 3. Il ricorso è fondato per le ragioni qui di seguito riportate. 4. Come ormai pacificamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, in caso di sostituzione della pena detentiva e pecuniaria con quella del lavoro di pubblica utilità, ai sensi dell'art. 186, comma 9-bis, cod. strada, il giudice deve sospendere l'efficacia della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida fino alla valutazione dello svolgimento del lavoro di pubblica utilità, all'esito positivo del quale potrà essere dichiarata l'estinzione del reato e potrà essere ridotta della metà la sanzione della sospensione (Sez. 4, n. 12262 dei 08/02/2018, Ferrarini, Rv. 272531; Sez. 4, n. 48330 del 27/09/2017, Braghetto, Rv. 271040). Occorre evitare, infatti, che la sospensione della patente venga subito attivata e che il protrarsi dei tempi necessari alla fissazione dell'udienza per la valutazione dell'esito del lavoro di pubblica utilità finisca per privare di effetti l'eventuale dimez- zamento. Alla sospensione dell'efficacia della sanzione amministrativa accessoria anzidetta può provvedere direttamente questa Corte ai sensi dell'art. 620, lett. I), cod. proc. pen.. 3 La durata della sospensione non può essere ridotta, come richiesto dal ricorrente, in quanto tale durata corrisponde al minimo di legge. Peraltro, in sede di applicazione di pena ex art. 444 cod. proc. pen., le parti non possono prevedere una durata della sanzione amministrativa accessoria inferiore al minimo di legge. 5. La sentenza impugnata va, pertanto, annullata senza rinvio limitatamente al punto concernente l'omessa sospensione dell'efficacia della sanzione amministrativa accessoria applicata al AT;
sanzione la cui efficacia viene per l'effetto sospesa fino alla valutazione dello svolgimento del lavoro di pubblica utilità.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all'omessa sospen- sione dell'esecutività della statuizione concernente la sanzione amministrativa acces- soria e sospende, per l'effetto, l'efficacia della sospensione della patente di guida fino allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità. Così deciso in Roma il 17 novembre 2022.
lette le conclusioni del PG GIUSEPPINA CASELLA che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
i, Penale Sent. Sez. 4 Num. 7609 Anno 2023 Presidente: PICCIALLI PATRIZIA Relatore: ESPOSITO ALDO Data Udienza: 17/11/2022 RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con la sentenza in epigrafe, su conforme richiesta delle parti, il G.I.P. del Tribunale di Avezzano ha applicato, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., nei confronti di AT CO la pena di mesi 2 e giorni 20 di arresto ed euro 1.000 di am- menda, da sostituirsi con il lavoro di pubblica utilità, nonché la sanzione amministra- tiva accessoria della sospensione della patente di guida per anni due, in relazione al reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. c), e comma 2 sexies, d.lgs. 285 del 1992. 2. Il AT, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione, proponendo due motivi di impugnazione. 2.1. Violazione degli artt. 444 e 448 cod. proc. pen. per aver applicato la sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida in modo difforme dall'accordo intercorso tra le parti, col quale si stabiliva la durata di anni uno, senza tener conto del periodo già scontato in sede di applicazione della sospensione condizionale della patente di guida già irrogata dal Prefetto. 2.2. Carenza di motivazione in relazione alla quantificazione della sanzione am- ministrativa accessoria, in quanto il giudice a quo, nel discostarsi dalla misura della sanzione, si era discostato dall'accordo raggiunto dalle parti e non aveva adeguata- mente motivato la misura della sanzione. 3. Il ricorso è fondato per le ragioni qui di seguito riportate. 4. Come ormai pacificamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, in caso di sostituzione della pena detentiva e pecuniaria con quella del lavoro di pubblica utilità, ai sensi dell'art. 186, comma 9-bis, cod. strada, il giudice deve sospendere l'efficacia della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida fino alla valutazione dello svolgimento del lavoro di pubblica utilità, all'esito positivo del quale potrà essere dichiarata l'estinzione del reato e potrà essere ridotta della metà la sanzione della sospensione (Sez. 4, n. 12262 dei 08/02/2018, Ferrarini, Rv. 272531; Sez. 4, n. 48330 del 27/09/2017, Braghetto, Rv. 271040). Occorre evitare, infatti, che la sospensione della patente venga subito attivata e che il protrarsi dei tempi necessari alla fissazione dell'udienza per la valutazione dell'esito del lavoro di pubblica utilità finisca per privare di effetti l'eventuale dimez- zamento. Alla sospensione dell'efficacia della sanzione amministrativa accessoria anzidetta può provvedere direttamente questa Corte ai sensi dell'art. 620, lett. I), cod. proc. pen.. 3 La durata della sospensione non può essere ridotta, come richiesto dal ricorrente, in quanto tale durata corrisponde al minimo di legge. Peraltro, in sede di applicazione di pena ex art. 444 cod. proc. pen., le parti non possono prevedere una durata della sanzione amministrativa accessoria inferiore al minimo di legge. 5. La sentenza impugnata va, pertanto, annullata senza rinvio limitatamente al punto concernente l'omessa sospensione dell'efficacia della sanzione amministrativa accessoria applicata al AT;
sanzione la cui efficacia viene per l'effetto sospesa fino alla valutazione dello svolgimento del lavoro di pubblica utilità.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all'omessa sospen- sione dell'esecutività della statuizione concernente la sanzione amministrativa acces- soria e sospende, per l'effetto, l'efficacia della sospensione della patente di guida fino allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità. Così deciso in Roma il 17 novembre 2022.