Sentenza 27 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 27/07/2001, n. 10280 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10280 |
| Data del deposito : | 27 luglio 2001 |
Testo completo
1.0280 0 1 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Opposizione agli SEZIONE TERZA CIVILE atti esecutivi Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 21714/98Dott . Angelo GIULIANO Presidente Dott. Giovanni Silvio COCO Consigliere 22893 Dott. Luigi Francesco DI NANNI Rel. Consigliere Cron. 3451 Rep. Dott. Ennio MALZONE Consigliere Ud. 05/04/01 Consigliere - Dott. Mario FINOCCHIARO CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio S EN TENZA dal Sig. IL SOLE 24 ORE per diritti L.299 0 sul ricorso proposto da: 12.7 LUG 2001.. IL CANCELLIERE FOLLARI PLACIDO, FONTANA FABRIZIO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA VESPASIANO 34, presso lo studio dell'avvocato OTTAVI ALBERTO, difesi dall'avvocato MOCCI MAURO, giusta delega in atti;
155 13000 | CANCELLERIA ricorrenti
contro
LL VI, elettivamente domiciliata in ROMA VIA OE345325 PORTA CASTELLO 33, presso lo studio dell'avvocato MATTANA ROSARIO, AJELLO ENRICO, difesa dall'Avvocato giusta delega in atti;
2001 controricorrente 676
contro
CARTA ESIDONIA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA PORTA CASTELLO 33,presso l'Avvocato AJELLO ENRICO, difesa dall'avvocato MATTANA ROSARIO, giusta delega in atti;
controricorrente
contro
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SpA in persona del sig. Andrea Savastano, nella sua qualità di Direttore titolare della succursale di Viterbo, e come tale legale elettivamenterappresentante della Banca;
domiciliato in ROMA CSO VITTORIO EMANUELE II 326, presso lo studio dell'avvocato SCOGNAMIGLIO RENATO, che lo difende, giusta delega in atti;
controricorrente nonchè
contro
COOP EDIL AURORA;
intimato - avversO la sentenza n. 82/98 del Tribunale di CIVITAVECCHIA, emessa il 20/2/1998, depositata il 26/02/98; rg.1328/95; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/04/01 dal Consigliere Dott. Luigi Francesco DI NANNI;
udito l'Avvocato MAURO MOCCI;
udito l'Avvocato CLAUDIO SCOGNAMIGLIO;
2 udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per il rigetto del I e I I motivo del ricorso e la dichiarazione di inammissibilità del III motivo. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. LA LA e AB ON, con ricorso del 27 luglio 1995 al giudice dell'esecuzione del tri- bunale di Civitavecchia, hanno proposto opposizione al- l'esecuzione promossa dal Monte dei Paschi di Siena in danno della Società cooperativa Aurora. I ricorrenti hanno dedotto che, con atto notarile di assegnazione, la Cooperativa Aurora aveva loro tra- sferito due appartamenti, i quali, nella procedura ese- cutiva prima indicata, erano stati aggiudicati a Vivia- pur avendone na UL ed a ES TA e che essi, dell'istanza di diritto, non avevano avuto conoscenza vendita. Il Monte dei Paschi di Siena si è costituito in giudizio ed ha eccepito che l'opposizione era inammis- sibile, perché i ricorrenti erano parte della procedura esecutiva, in quanto l'atto di precetto ed il pignora- mento erano stati loro notificati, ed era anche tardi- va, perché proposta dopo l'udienza di fissazione della vendita. Si sono costituite in giudizio anche IA AS 3 lo ed ES TA, che hanno eccepito l'improcedibi- lità del ricorso, sia se l'opposizione in questo conte- nuta fosse stata considerata come opposizione di terzo all'esecuzione, sia se fosse stata considerata come op- posizione agli atti esecutivi o all'esecuzione.
2. Il tribunale, con sentenza del 26 febbraio 1998, ha qualificato l'opposizione proposta come agli atti esecutivi ed ha dichiarato che era inammissibile, per- ché proposta tardivamente.
3. Per la cassazione di questa sentenza LA LA e AB ON hanno proposto ricorso. Resistono con controricorso IA UL, Esido- nia TA ed il Monte dei Paschi di Siena, quest'ultimo ha depositato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Le eccezioni di inammissibilità del ricorso, sollevate dal Monte dei Paschi di Siena non sono fonda- te.
1.1. Il ricorso per cassazione è stato proposto nei termini ordinari e non risulta che dovesse esserlo nei termini indicati dall'art. 325 cod. proc. civ., perché la sentenza non è stata notificata, a quanto risulta in atti. La prova dell'avvenuta notificazione della senten- infatti, non può essere ricavata da un inciso con- za, 4 tenuto nel ricorso, come ritiene il Monte dei Paschi, dovendo risultare direttamente dalla sentenza, come il controricorrente avrebbe dovuto dimostrare.
1.2. Il ricorso per cassazione reca a margine pro- cura al difensore e tanto basta perché la procura sia considerata speciale, nei termini indicati dall'art. 365 cod. proc. civ., come è giurisprudenza consolidata di questa Corte.
2. Il ricorso svolge tre motivi, per intendere i quali è necessario richiamare i fatti della causa come sono stati ricostruiti dal giudice del merito. Il tribunale ha accertato le seguenti circostanze di fatto. Quando 1'immobile in contestazione fu assegnato dalla Cooperativa Aurora agli attuali ricorrenti, que- sti non solo mostrarono di essere a conoscenza del mu- tuo, garantito da ipoteca, concesSO alla Cooperativa, ma accettarono di accollarsene la quota gravante sul- l'appartamento che era stato loro assegnato. I ricorrenti ricevettero anche avviso dell'istanza di vendita presentata dal Monte dei Paschi di Siena. Il creditore procedente aveva notificato agli at- tuali ricorrenti il precetto di pagamento ed il pigno- ramento.
3. Il primo motivo del ricorso è rivolto contro la 5 qualificazione di opposizione agli atti esecutivi data dal tribunale. I ricorrenti sostengono che essi sono proprietari degli immobili dei quali l'originario proprietario (la Cooperativa Aurora) si era spogliato con atto pubblico di assegnazione e ciò era sufficiente a qualificare la loro opposizione come di terzo all'esecuzione. Con il secondo motivo è censurato il capo della sentenza impugnata nel quale il tribunale ha dichiarato che gli attuali ricorrenti erano a conoscenza sia del mutuo fondiario concesso dal Monte dei Paschi di Siena, sia del fatto che il mutuo era stato frazionato ed era garantito da ipoteca sulla quota dell'immobile pignora- to. I ricorrenti sostengono: a) che l'avviso della can- celleria che essi avevano ricevuto si riferiva alla convocazione delle parti davanti al giudice dell'esecu- zione e non dava notizia dell'avvenuta presentazione dell'istanza di vendita;
b) che la mancata proposizione dell'istanza di vendita da parte del creditore proce- dente aveva provocato l'estinzione della procedura ese- cutiva;
c) che il creditore procedente avrebbe dovuto notificare loro nuovamente l'atto di pignoramento. Con il terzo motivo è denunciato che la sentenza impugnata si fonda su una motivazione illogica e caren- 6 te sul punto decisivo della controversia concernente il fatto che i ricorrenti non potevano essere considerati terzi opponenti, legittimati all'azione ex art. 619 cod. proc. civ. Con il quarto motivo i ricorrenti si dolgono del fatto che la sentenza impugnata non ha considerato che le somme ricavate dalla vendita dovevano essere loro attribuite.
3. Il punto di diritto che deve essere risolto in questa sede con effetto decisorio tra le parti è, dun- que, quello concernente la qualificazione dell'opposi- zione proposta da LA LA e AB ON. Più in generale occorre stabilire se un soggetto che non è indicato nel titolo esecutivo come debitore e non destinatario degli atti del processo esecutivo, ma, ciò nonostante, subisce gli effetti dell'espropriazione debba essere considerato come terzo rispetto all'esecu- zione o non piuttosto come terzo assoggettato all'ese- cuzione e, come tale, tenuto a proporre opposizione al- l'esecuzione e, in particolare, opposizione agli atti esecutivi.
3.1. Nel sistema vigente, oltre al debitore, sono soggetti legittimati a proporre opposizione agli atti esecutivi: a) il terzo proprietario del bene gravato da pegno o ipoteca per debito altrui (art. 602 cod. proc. 7 civ.); b) il terzo acquirente di diritto di superficie o di enfiteusi su un bene, gravato da ipoteca, con atto trascritto posteriormente all'iscrizione dell'ipoteca (art. 2812 cod. civ.);;) 11 terzo proprietario di un bene la cui alienazione da parte del debitore è stata revo- cata per frode (art: 602, citato). La posizione di questi soggetti è del tutto assimi- labile a quella del debitore, del quale i primi hanno tutte le facoltà, compresa quella di proporre opposi- zione per gli stessi motivi a lui spettanti: Cass. 14 aprile 1993, n. 4409. 3.2. Gli attuali ricorrenti, che, pacificamente, hanno acquistato l'immobile gravato da ipoteca iscritta in danno del loro dante causa prima del pignoramento, sono terzi assoggettati all'esecuzione. Allorquando si trattava di far valere che il pro- cesso esecutivo in loro danno non era condotto regolar- mente essi erano tenuti a far valere il vizio mediante opposizione agli atti esecutivi e non già mediante op- posizione di terzo all'esecuzione. In questo senso il primo motivo del ricorso deve essere rigettato. La diversa posizione che ai ricorrenti sarebbe sta- ta attribuita in altro giudizio avente lo stesso ogget- to, contrariamente a quanto ritenuto dal difensore dei 8 ricorrenti nella discussione orale, non può essere pre- sa in considerazione, in quanto il Collegio non è stato messo in condizione di conoscere il tenore di detta de- cisione. Ne discende che correttamente nella sentenza impu- gnata è stato ritenuto che l'opposizione agli atti ese- cutivi di LA LA e AB ON è stata proposta tardivamente. La conclusione raggiunta esonera il collegio dal- l'esame degli altri motivi del ricorso riguardanti le irregolarità nelle quali sarebbe incorso il processo esecutivo.
4. In conclusione, l'intero ricorso deve essere ri- gettato. Le spese di questo giudizio sono poste a carico di ricorrenti in solido, in base alla regola della dei soccombenza.
p. q. m.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al rimborso delle spese di questo giudizio, 352.000 ter if MONTE PASCHI e in complessive line 534.000 ter geralty che liquida in lire... oltre onorari liquidati in lire 3 milioni in favore del Monte dei Paschi di Siena ed in lire 2 milioni in favore degli altri con- troricorrenti. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- 9 la terza sezione civile della Corte di cassazion e, il 5 aprile 2001. by fans Levy FrancesLuigi Francesco Di Nanni, Est. Ilpresidente Профий IL CANCELLIC CO Giovanni Giambattista 109Т 250.000 456T 60000 Depositata in Cancelleria 27 LUG 2001....... TOT. 310000 Oggi, li IL CANCELLIERE C1 Giovanni Giambattista AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 Registute in clata 2. 2. FEB. 2002 4 eln. AS72. 10010 CENTORISSANTA/10 (euro p. Dirigento Area Servizi (Dott.ssa Maria Grazia D PO)/ Responsabile Servizio giudiziari (Dr. M. RACCHIN 10