Sentenza 7 ottobre 2014
Massime • 1
È inammissibile il ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza che, su richiesta delle parti, abbia applicato la pena della reclusione in misura superiore a due anni in ordine ad un reato (nella specie, violenza sessuale nei confronti di una minore infraquattordicenne) per il quale l'art. 444, comma 1-bis, cod. proc. pen. esclude il cosiddetto patteggiamento "allargato", qualora l'imputato ometta di indicare nell'atto di impugnazione la ricorrenza di uno specifico e concreto interesse ad ottenere l'annullamento della sentenza patteggiata.
Commentario • 1
- 1. Articolo 444 del codice di procedura penale - Applicazione della pena su richiestahttps://www.studiocataldi.it/
Seguici: Testo della norma 1. L'imputato e il pubblico ministero possono chiedere al giudice l'applicazione, nella specie e nella misura indicata, di una sanzione sostitutiva o di una pena pecuniaria, diminuita fino a un terzo, ovvero di una pena detentiva quando questa, tenuto conto delle circostanze e diminuita fino a un terzo, non supera cinque anni soli o congiunti a pena pecuniaria. 1-bis. Sono esclusi dall'applicazione del comma 1 i procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, i procedimenti per i delitti di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, primo, secondo, terzo e quinto comma, 600-quater, secondo comma, 600-quater.1, relativamente alla condotta di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 07/10/2014, n. 49204 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 49204 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. TERESI Alfredo - Presidente - del 07/10/2014
Dott. SAVINO Mariapia - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI NICOLA Vito - Consigliere - N. 2722
Dott. GRAZIOSI Chiara - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ANDRONIO Alessandro - rel. Consigliere - N. 24763/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
M.M. , nato l'(OMISSIS) ;
avverso la sentenza del Gip del Tribunale di Padova del 29 gennaio 2014;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. ANDRONIO Alessandro M.;
udito il Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore generale Dott. CANEVELLI Paolo, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1. - Con sentenza del 29 gennaio 2014, pronunciata ex art. 444 c.p.p., il Gip del Tribunale di Padova ha applicato all'imputato la pena da questo richiesta (anni 2 e mesi 6 di reclusione), per reati di cui all'art. 81, comma 2, artt. 609 bis, 609 ter e 609 quinquies c.p., compiuti nei confronti di persona minore di 14 anni;
con recidiva reiterata.
2. - Avverso la sentenza, l'imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento e lamentando:
1) la violazione dell'art. 444 c.p.p., comma 1 bis, che esclude l'applicazione del cosiddetto "patteggiamento allargato" per i reati di cui agli artt. 609 bis e 609 ter contestati all'imputato;
2) la violazione dell'art. 546 c.p.p., perché la sentenza non riporta nel frontespizio le generalità della persona offesa dal reato;
3) la mancata specificazione, in motivazione, di quale sia il reato più grave e di quali siano le singole pene applicate per gli altri reati ritenuti in continuazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. - Il ricorso è inammissibile.
3.1. - Il primo motivo di doglianza è inammissibile.
Deve rilevarsi che, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., comma 1 bis, i reati di cui agli artt. 609 bis, 609 ter e 609 quater c.p., fra gli altri, sono esclusi dal patteggiamento qualora la pena - come nel caso di specie - superi due anni, soli o congiunti a pena pecuniaria. Nondimeno, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, l'imputato che voglia far valere l'inapplicabilità del patteggiamento allargato è tenuto ad indicare nel ricorso lo specifico interesse l'annullamento della sentenza (ex multis, sez. 4^, 21 giugno 2012, n. 40060 , rv. 253722; sez. 2^, 13 giugno 2013, n. 31048 , rv. 257066). Il patteggiamento allargato ha, infatti, come effetto un trattamento sanzionatorio assai favorevole all'imputato, a maggior ragione nel caso in cui si proceda per reati in relazione ai quali, per la loro gravità o per l'allarme sociale che essi recano, il legislatore abbia inteso escluderlo;
con la conseguenza che non può essere dato rilievo al semplice interesse a far venire meno la sentenza di patteggiamento, in mancanza della deduzione di ulteriori elementi concreti e attuali.
Tale orientamento trova applicazione anche nel caso in esame, in cui la difesa nulla ha dedotto circa l'esistenza di uno specifico interesse all'annullamento della sentenza.
3.2. - Il secondo motivo di ricorso - relativo alla mancata indicazione nel frontespizio delle generalità della persona offesa del reato - è manifestamente infondato. Tale mancata indicazione non è infatti sanzionata a pena di nullità da alcuna disposizione dell'ordinamento. E ciò, a prescindere dall'ulteriore, assorbente, considerazione che nel caso di specie le generalità della persona offesa sono compiutamente indicate, proprio nella prima pagina della sentenza, seppure nel corpo dell'imputazione.
3.3. - L'ultimo motivo di ricorso - relativo alla mancata indicazione del reato-base e degli aumenti di pena per i singoli reati ritenuti in continuazione - è inammissibile. Deve rilevarsi sul punto che il giudice non ha fatto altro che applicare la pena richiesta dalla parte, la quale non aveva indicato quale fosse il reato base ne' quali fossero gli aumenti per i singoli reati in continuazione. Nè la mancata indicazione di tali elementi in sentenza può essere considerata causa di nullità della sentenza stessa: come precisato dalla giurisprudenza di questa Corte (sez. 6^, 7 febbraio 2013, n. 7405 , rv. 254502), il ricorso dell'imputato avverso una sentenza di applicazione di pena ex art. 444 c.p.p., che abbia ad oggetto il calcolo della sanzione applicata o gli aumenti in ragione della continuazione, è inammissibile, anche qualora l'imputato deduca presunti errori di calcolo o il mancato aumento della sanzione per i reati satellite, a meno che l'imputato stesso non indichi l'esistenza di una concreta utilità alla rimozione del provvedimento impugnato;
concreta utilità che nel caso di specie non è stata comunque dedotta.
4. - Il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 c.p.p., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in Euro 1.500,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.500,00 in favore della Cassa delle ammende.
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere la generalità e gli altri identificativi a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto imposto dalla legge.
Così deciso in Roma, il 7 ottobre 2014.
Depositato in Cancelleria il 26 novembre 2014