Cass. pen., sez. III, sentenza 07/10/2014, n. 49204
CASS
Sentenza 7 ottobre 2014

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Massime1

È inammissibile il ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza che, su richiesta delle parti, abbia applicato la pena della reclusione in misura superiore a due anni in ordine ad un reato (nella specie, violenza sessuale nei confronti di una minore infraquattordicenne) per il quale l'art. 444, comma 1-bis, cod. proc. pen. esclude il cosiddetto patteggiamento "allargato", qualora l'imputato ometta di indicare nell'atto di impugnazione la ricorrenza di uno specifico e concreto interesse ad ottenere l'annullamento della sentenza patteggiata.

Commentario1

  • 1Articolo 444 del codice di procedura penale - Applicazione della pena su richiesta
    https://www.studiocataldi.it/

    Seguici: Testo della norma 1. L'imputato e il pubblico ministero possono chiedere al giudice l'applicazione, nella specie e nella misura indicata, di una sanzione sostitutiva o di una pena pecuniaria, diminuita fino a un terzo, ovvero di una pena detentiva quando questa, tenuto conto delle circostanze e diminuita fino a un terzo, non supera cinque anni soli o congiunti a pena pecuniaria. 1-bis. Sono esclusi dall'applicazione del comma 1 i procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, i procedimenti per i delitti di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, primo, secondo, terzo e quinto comma, 600-quater, secondo comma, 600-quater.1, relativamente alla condotta di …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 07/10/2014, n. 49204
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 49204
Data del deposito : 7 ottobre 2014

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