Sentenza 20 aprile 1999
Massime • 1
Il verbale previsto dall'art. 357, comma 2, c.p.p. (documentazione dell'attività di polizia giudiziaria) si distingue dalla semplice annotazione di cui al precedente comma 1 essenzialmente per la contiguità spazio temporale fra quanto è oggetto di documentazione e l'attività di formazione della documentazione stessa, la cui certa provenienza dal pubblico ufficiale abilitato che ne figura autore deve risultare da lui attestata mediante apposita sottoscrizione. Non ha invece decisivo rilievo il rispetto delle forme e modalità prescritte dalla legge per la redazione del verbale, la cui eventuale inosservanza non altera la natura del documento ne' dà luogo a nullità, salvo che nelle ipotesi previste dall'art.142 c.p.p.(incertezza assoluta sulle persone intervenute o mancata sottoscrizione del pubblico ufficiale) (Nella specie, in applicazione di tali principi, la S.C. ha escluso che dovesse qualificarsi come mera annotazione e non invece come verbale, utilizzabile quindi ai fini delle contestazioni previste dall'art.500 c.p.p., l'atto con il quale la polizia giudiziaria aveva raccolto le dichiarazioni rese dopo il ricovero in ospedale dalla persona offesa, la cui mancata sottoscrizione,peraltro, era stata giustificata con le precarie condizioni in cui detta persona, al momento, si trovava).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 20/04/1999, n. 8219 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8219 |
| Data del deposito : | 20 aprile 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. Renato TERESI Presidente del 20.4.1999
1 . Dott. Severo CHIEFFI Consigliere SENTENZA
2. " Antonio MARCHESE " N. 440
3. " IO SILVESTRI " REGISTRO GENERALE
4. " Umberto AN " N. 36380/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sui ricorsi proposti da PE IO, n. a Recale il 21.1.60 e da NO FE, n. a Nola il 13.7.63
avverso la sentenza emessa l'1.4.98 dalla Corte di assise di appello di AP Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giordano
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Palombarini che ha concluso per il rigetto dei ricorsi Uditi i difensori Avv. Senese, Fassari, Martucci e Gaito. OSSERVA
Il procedimento riguarda due episodi criminosi avvenuti in Caserta la sera del 14.7.92 tra le ore 21,45 e le ore 22.
In via Acquaviva MA ME, ivi abitante, e IL UA che si trovava in sua compagnia vennero aggrediti a colpi di arma da fuoco da due persone sopraggiunte a bordo di una Fiat Uno grigia: il primo rimase mortalmente ferito da quattro proiettili di cui tre alla testa mentre il secondo, raggiunto solo da un proiettile all'emitorace destro, è sopravvissuto.
Sul posto sono stati ritrovati nove bossoli cal. 9, due proiettili e tre frammenti di proiettile risultati tutti, in sede di accertamento tecnico, provenire dalla stessa arma.
Nel medesimo lasso di tempo nella non lontana via Lincoln OD ER IO e AS NA subirono la rapina di una Renault Clio da parte di due persone anche in questo caso in possesso di una Fiat Uno che è stata poi ritrovata abbandonata ed è risultata rubata una quindicina di giorni prima.
Per la prossimità spaziale e temporale dei due fatti e la presenza dello stesso tipo di autovettura gli inquirenti hanno subito ipotizzato che a commettere la rapina della Renault Clio fossero stati gli autori dell'aggressione al MA e al IL, allo scopo di procurarsi un mezzo diverso da quello usato in tale circostanza.
Il IL subito dopo il ricovero in ospedale, avvenuto alle ore 22,05, prima di essere sottoposto a terapia intensiva ha dichiarato oralmente al capo della Squadra mobile di Caserta dr. Rega e ad altri funzionari, gli ispettori Cimmino e Russo, che ad aggredire lui e il MA erano stati NO FE detto "FE capitone" e PE IO detto "o romano", affermazione ripetuta il giorno successivo sempre in ospedale in un verbale di sommarie informazioni testimoniali, non sottoscritto per impedimento fisico, assunto dalla polizia su delega del P.M.
Secondo questa iniziale versione del IL il primo ad avvicinarsi era stato il NO, da lui personalmente conosciuto, dopo essere sceso dalla Fiat Uno sulla quale era rimasto il PE;
il NO aveva subito esploso alcuni colpi contro il MA, malgrado egli avesse cercato di impedirglielo avvinghiandosi al suo corpo, ed era quindi tornato in auto;
ma ne era poi ridisceso insieme al PE, il quale ultimo aveva esploso dei colpi al suo indirizzo senza ascoltare l'invocazione "Giuà finiscila" che da terra gli aveva rivolta.
Nel dibattimento di primo grado, che ha avuto un laborioso svolgimento per un mutamento del collegio che ha comportato la ripetizione di parte dell'istruttoria, il IL ha però sensibilmente modificato queste dichiarazioni, che gli sono state pertanto contestate dal P.M.
Ha in ultima analisi infatti sostenuto che gli era solo sembrato di riconoscere colui che gli era superficialmente noto come "FE capitone" nel primo aggressore, che non aveva peraltro visto in faccia, e che aveva ritenuto che il secondo fosse il PE non perché l'avesse riconosciuto ma perché sapeva che era solito accompagnarsi con il predetto;
ha affermato che il secondo aggressore, quello che gli aveva sparato, era intervenuto mentre egli stava ancora colluttando con il primo di cui cercava di bloccare la mano armata (dal che discende, secondo questa versione, che ciascuno dei due disponeva di un'arma e ne fece uso); ha dichiarato infine che il nome del NO, come persona in cui poteva identificarsi il "FE capitone", gli era stato fatto dalla polizia e non ha riconosciuto nello stesso NO il primo aggressore. Nella stessa notte sul 15.7.92 il PE - fermato subito dopo i fatti, mentre il NO è rimasto per molti mesi latitante - è stato riconosciuto prima in fotografia e poi di persona come uno dei rapinatori dallo OD in termini di rilevante probabilità e dell'AS in termini di certezza.
Anche in questo caso, però, in dibattimento i testi hanno reso dichiarazioni diverse, tese a ridurre la portata degli atti di individuazione, sostenendo che il riconoscimento di persona era stato condizionato dalle immagini fotografiche loro esibite e di avere avuto modo di previamente vedere negli uffici della Questura coloro che erano stati utilizzati come controfigure;
ed entrambi in udienza non hanno riconosciuto nei due imputati le fattezze dei rapinatori. Gli elementi raccolti non sono stati ritenuti idonei a giustificare una pronuncia di condanna dalla Corte di assise di S. Maria Capua Vetere che, con sentenza in data 21.12.93 emessa in esito a giudizio immediato, ha assolto gli imputati dagli addebiti di concorso in ricettazione, detenzione e porto illegali di arma da guerra, spari abusivi, omicidio volontario, tentato omicidio e rapina per non avere commesso i fatti.
Il giudice di primo grado ha considerato più affidabile la versione dibattimentale del IL, con tutte le incertezze in essa manifestate, rispetto alle indicazioni da costui fornite in ospedale che ha ritenuto dovessero in realtà essere state incomplete e ambigue, ciò desumendo da alcune discrepanze tra le deposizioni dei funzionari di polizia circa il contesto e l'esatto tenore delle risposte date dal teste e dal fatto che gli inquirenti dopo avere ricevuto tali informazioni non si erano messi immediatamente alla ricerca degli imputati;
ha ritenuto non esente da dubbi anche l'individuazione del PE da parte dell'AS e dello OD;
non ha considerato certo neppure il collegamento tra i due episodi criminosi;
e ha ritenuto pregiudizievole per l'ipotesi accusatoria il fatto che, mentre il IL ha affermato che il primo aggressore si muoveva con rapidità, il NO fosse risultato avere difficoltà di deambulazione per i postumi invalidanti di un incidente al ginocchio sinistro.
A diverse conclusioni è pervenuta la Corte di assise di appello di AP che con sentenza in data 1.4.98, accogliendo i gravami del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di S. Maria Capua Vetere e del locale Procuratore Generale, ha dichiarato entrambi gli imputati colpevoli dei reati di ricettazione, violazione delle leggi sulle armi, omicidio e tentato omicidio e il solo PE anche di quello di rapina e, ritenuta la continuazione e valutata le contestate recidive, ha condannato il PE a 27 anni e il NO a 26 anni di reclusione con le pene accessorie di legge. Il giudice di secondo grado ha considerato pienamente affidabili le indicazioni accusatorie fornite dal IL nella fase delle indagini, che ha ritenuto ritualmente acquisite al processo con il verbale di sommarie informazioni testimoniali del 15.7.92 utilizzato per le contestazioni e comunque attraverso le deposizioni del dott. Rega e degli funzionari di polizia, mentre ha considerato inattendibile la versione dibattimentale dello stesso IL;
ha ritenuto ancora che fosse pienamente affidabile l'individuazione del PE come uno dei rapinatori effettuata nella fase delle indagini dell'AS e dallo OD;
ha disatteso l'alibi avanzato dal PE, che all'epoca dei fatti era sottoposto alla sorveglianza speciale e ha sostenuto di essere rimasto per tutta la sera del 14.7.92 nella sua abitazione di Recale;
e non ha ritenuto probante l'esito negativo dell'esame "stub" cui il PE medesimo era stato sottoposto dopo il fermo.
La Corte di assise di appello ha invece ritenuto che le risultanze istruttorie (per l'esito negativo delle ricognizioni dibattimentali da parte delle persone offese, le quali peraltro avevano sin dall'inizio dichiarato di non essere in grado di riconoscere il secondo rapinatore) non fossero sufficienti, anche se considerazioni di carattere logico potevano indurre a ritenere verosimile che il secondo rapinatore si dovesse identificare nel NO, per affermare la responsabilità di quest'ultimo per la rapina della Reanult Clio.
Avverso le condanne pronunciate in secondo grado hanno proposto ricorso per cassazione i difensori degli imputati deducendo, anche con motivi nuovi ai sensi dell'art. 585 comma 4 c.p.p., violazione di legge e vizio di motivazione sotto i seguenti profili in buona parte comuni od estensibili.
Si sostiene anzitutto che illegittimamente sarebbe stato acquisito al fascicolo del dibattimento tramite le contestazioni, e utilizzato per la decisione, il verbale delle dichiarazioni rese dal IL in ospedale il 15.7.92, in quanto non documentate come stabilito dal combinato disposto degli artt. 351, 357 e 373 c.p.p. ma liberamente esposte in forma sintetica così che il suddetto verbale costituirebbe in realtà una semplice annotazione di polizia giudiziaria utilizzabile solo nella fase delle indagini;
e si afferma ancora che sarebbe in ogni caso stato violato il disposto dell'art.500 commi 4 e 5 c.p.p., non essendo stata verificata l'esistenza di altri elementi di prova che confermassero l'attendibilità delle dichiarazioni in tale verbale contenute.
Per ciò che riguarda le deposizioni rese dal dr. Rega e dagli altri funzionari di polizia su quanto riferito oralmente dal IL in ospedale si sostiene che, essendo intervenuta in dibattimento la smentita dello stesso IL, l'utilizzazione di tali dichiarazioni de relato per la decisione sarebbe illegittima ai sensi dell'art. 195 c.p.p. e che le dichiarazioni stesse, per tale loro carattere,
rappresenterebbero comunque solo un indizio, e neppure certo, abbisognevole di specifici riscontri che nei confronti del NO non sono stati reperiti.
Si sostiene ancora, per il NO, che non sarebbe stata in ogni caso vagliata nella sostanza la credibilità della iniziale indicazione accusatoria proveniente dalla persona offesa IL e che non sarebbe stato dato il dovuto rilievo all'assenza di una precisa causale (si è solo adombrato da parte degli inquirenti che si sia trattato di un regolamento di conti tra malavitosi operanti nel settore delle estorsioni) e alle emergenze favorevoli all'imputato come la menzionata zoppia e il suo mancato riconoscimento in dibattimento da parte del IL e da parte dello OD e dell'AS.
Per il PE le critiche alla motivazione della sentenza impugnata riguardano il ritenuto collegamento tra i due episodi criminosi, in quanto sarebbero state trascurate alcune differenze tra le descrizioni fornite dai testi delle autovetture in possesso degli autori, la ricostruzione delle modalità della sparatoria in cui il MA trovò la morte e il IL rimase ferito e la confutazione dell'alibi avanzato dall'imputato.
Uno dei difensori del PE ha infine sollevato questione di nullità della sentenza impugnata ai sensi dell'art. 546 comma 3 c.p.p. perché non sottoscritta dall'estensore.
Nessuna di queste doglianze ha fondamento, e i ricorsi devono quindi essere rigettati con le conseguenze in ordine alle spese processuali previste dall'art. 616 c.p.p. Nelle situazioni in cui, come in quella di specie, vi è netta disparità di valutazioni e di conclusioni tra i giudici dei due gradi di merito giova anzitutto ricordare (cfr. la sentenza di questa Sezione 25.10.83, Arancio) che pure in tali casi oggetto dell'esame in sede di legittimità è soltanto la sentenza del giudice di appello che è libero, nella formazione del suo convincimento, di attribuire alle acquisizione probatorie il significato e il peso che ritenga giusti e rilevanti ai fini della decisione con il solo obbligo di dare di ciò motivazione priva di vizi logici e giuridici, obbligo che però impone anche una adeguata confutazione delle ragioni contrarie poste a base della sentenza riformata. Il compito demandato a questa Corte - cui non è consentito, per i limiti del suo sindacato, di mettere a confronto le due diverse valutazioni del materiale probatorio per stabilire quale sia più persuasiva, e meno che mai di sostituirne una propria - è quindi solo di verificare se la Corte di assise di appello, nel sovrapporre a quello del primo giudice il proprio apprezzamento dei vari elementi già presi in considerazione, abbia giustificato le sue differenti scelte attraverso una rigorosa e penetrante analisi critica delle argomentazioni di fatto e di diritto che avevano condotto all'assoluzione degli imputati senza tralasciare alcun aspetto importante, e sia pervenuto a conclusioni giuridicamente corrette e immuni da vizi di manifesta illogicità.
Sotto nessuno di questi profili la sentenza impugnata merita censura. Non sussiste la nullità relativa della sentenza medesima eccepita dalla difesa del PE ai sensi dell'art. 546 comma 3 c.p.p. per la mancanza della sottoscrizione del giudice estensore. Si è verificata invero nel caso di specie l'ipotesi prevista dall'ultima parte del comma 2 dello stesso articolo secondo cui alla sottoscrizione della sentenza provvede il solo presidente quando l'estensore non sia in grado di farlo per impedimento che deve però essere menzionato, il che è regolarmente avvenuto dandosi atto in calce al provvedimento che detto giudice aveva subito una frattura alla mano destra che gli rendeva materialmente impossibile l'operazione.
Venendo al punto, di centrale importanza nell'economia della sentenza impugnata, riguardante la ritenuta possibilità di utilizzare per la decisione le dichiarazioni rese dalla persona offesa IL in ospedale nell'immediatezza del fatto, va detto che nessuna delle numerose obbiezioni mosse da entrambe le difese a tale utilizzazione ha giuridico fondamento.
Si è visto che le dichiarazioni rese in ospedale dal IL sono entrate in fase dibattimentale nel materiale probatorio per una duplice via: con l'acquisizione a seguito di contestazioni del documento redatto dai funzionari di polizia il 15.7.92, in esito alla sua audizione cui avevano proceduto su delega del P.M. ai sensi dell'art. 370 c.p.p.; e attraverso le testimonianze de relato degli stessi funzionari di polizia su tutto quanto erano riusciti da lui ad apprendere dal momento del ricovero.
Vano è lo sforzo difensivo di negare al documento del 15.7.92 natura di verbale di sommarie informazioni testimoniali per confinarlo tra le semplici annotazioni di polizia giudiziaria, utilizzabili solo nella fase delle indagini, sulla base del fatto che è stato redatto in forma sintetica e non venne sottoscritto dal IL. I requisiti sostanziali, pacificamente presenti nel caso di specie, che distinguono il verbale dalle semplici annotazioni sono invero la sua continuità spazio/temporale tra quanto è oggetto di documentazione e la formazione della stessa e la sua certa provenienza, attestata da apposita sottoscrizione, dal pubblico ufficiale abilitato che ne figura autore (cfr. al riguardo la sentenza di questa Sezione 14.6.93, Delle Fave), e non già il rispetto delle forme e modalità previste dagli artt. 351, 357 e 373 c.p.p. L'inosservanza di queste ultime, ben lungi dall'alterare la natura del documento, dà invero luogo a mera irregolarità, non rientrando tra le cause di nullità (incertezza assoluta sulle persone intervenute e mancanza di sottoscrizione del pubblico ufficiale) stabilite dall'art. 142 c.p.p., ed ha d'altronde trovato per quanto concerne la mancata sottoscrizione da parte del IL giustificazione, di cui è stato dato atto in calce ai sensi dell'art. 137 comma 2 c.p.p., nell'impossibilità del predetto di effettuarla per le precarie condizioni fisiche in cui in quel momento versava.
Del tutto legittimamente dunque le dichiarazioni, documentate per iscritto, rese dal IL il 15.7.92 gli sono state contestate ai sensi dell'art. 500 c.p.p. quando in dibattimento ha profondamente mutato la propria iniziale versione dei fatti, sostanzialmente ritrattando le accuse contro gli imputati.
E del pari legittimamente gli sono state contestate le dichiarazioni di analogo tenore che nello stesso contesto aveva reso oralmente ai funzionari di polizia e sono state da questi ultimi riferite nelle loro testimonianze indirette, il cui contenuto correttamente la Corte di assise di appello ha liberamente apprezzato malgrado la sua smentita dibattimentale.
Questa Corte infatti ha già avuto ripetutamente occasione di puntualizzare (cfr. tra le molte, le sentenze di questa Sezione 28.4.95, Vollaro e altro e 13.10.95, Grimaldi e altri) che il legislatore, nel disciplinare la testimonianza indiretta, non ha operato alcun riferimento alla prova indiziaria, limitandosi l'art.195 c.p.p. a prevedere l'obbligo, ad impulso di parte, di escussione giudiziale della fonte diretta al fine di verificare quanto riferito dai testi de relato senza però stabilire alcuna gerarchia, per cui ben può avvenire che in esito a tale verifica venga attribuita, purché con motivazione idonea, maggiore attendibilità proprio alle dichiarazioni di questi ultimi.
Il discorso a questo punto si fa più ampio, in quanto non riguarda solo il confronto che la Corte di assise di appello ha dovuto compiere tra la versione iniziate del IL, ricostruita attraverso il verbale del 15.7.92 e le testimonianze de relato dei funzionari di polizia, e le dichiarazioni da costui rese in dibattimento ma anche l'analoga operazione che ha avuto ad oggetto le dichiarazioni dell'AS e dello OD le quali pure, come si è visto, si sono sensibilmente modificate in senso riduttivo, sotto il profilo accusatorio, con il passaggio dalla fase delle indagini preliminari a quella dibattimentale.
Le conclusioni cui è pervenuta la Corte di merito, nel senso di privilegiare le dichiarazioni rese da tutti i predetti testi/persone offese nella fase delle indagini e utilizzate per le contestazioni, sono immuni dai vizi giuridici denunciati dai ricorrenti essendo stato in realtà pienamente rispettato il disposto dei commi 4 e 5 del citato art. 500 c.p.p., come modificato dal D.L. 306/1992 conv. in legge 356/1992. A norma del comma 4 le dichiarazioni utilizzate per le contestazioni possono costituire prova dei fatti in esse affermati soltanto se sono acquisiti al processo altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità; ma stabilisce il comma 5 che tale limitazione del loro valore probatorio non opera quando risultino, anche per le modalità della deposizione, situazioni di intimidazione o comunque tali da compromettere la genuinità dell'esame.
Orbene, nella sentenza impugnata si evidenzia come nel caso di specie si sia realizzata proprio la previsione del comma 5 dell'art. 500 c.p.p. essendo stato ciò desunto, con motivazione immune da vizi di manifesta illogicità e pertanto non sindacabile in questa sede, da tutta una serie di concreti aspetti di grave debolezza delle versioni dibattimentali dei testi/persone offese ritenuti tali da privarle di ogni credibilità e coerenza o da porle in radicale contrasto con le altre risultanze, così da in ultima analisi autorizzare la convinzione che si sia trattato di un brusco e generale mutamento di atteggiamento processuale non libero ma condizionato dal timore di ritorsioni.
Ha in particolare rilevato in proposito la Corte di assise di appello come le plurime dichiarazioni dibattimentali del IL siano tra loro difformi, inverosimili e inficiate da interne contraddizioni circa le ragioni per cui aveva comunque creduto di riconoscere negli aggressori il "FE capitone" e il PE, salvo poi sollevare al riguardo ogni genere di dubbi, e siano inoltre smentite, nella parte in cui il teste è venuto implicitamente ad affermare che gli aggressori medesimi avrebbero entrambi sparato con due diverse armi, dagli accertamenti balistici;
e ha altresì rilevato la non corrispondenza alla realtà, quanto alla asserita preventiva visione delle controfigure, e la assoluta inconsistenza sul piano logico delle riserve da ultimo avanzate dallo OD e dall'AS in ordine alla individuazioni effettuate nella immediatezza del fatto, quando le loro percezioni dirette dovevano ancora essere molto vive. Il giudice di secondo grado, per rendere sotto ogni profilo inattaccabile la motivazione adottata sul punto, ha peraltro ad abundantiam sottoposto le dichiarazioni dei testi/persone offese utilizzate per le contestazioni a una sorta di prova di resistenza anche alla luce del comma 4 dell'art. 500 c.p.p., individuando l'esistenza di elementi di riscontro che ha ricavato tra l'altro dalla molteplicità delle fonti qualificate, nel nucleo essenziale convergenti, in ordine all'iniziale contributo alle indagini reiteratamente e in momenti diversi fornito dal IL e, quanto al PE, dall'attitudine delle indicazioni dello stesso IL da un lato e dello OD e dell'AS dall'altro a reciprocamente confermarsi.
Le restanti doglianze difensive sono inammissibili, risolvendosi in critiche esclusivamente di merito all'ampio e già in parte esposto apparato argomentativo, immune da vizi sindacabili in questa sede, con cui la Corte di assise di appello ha sorretto il giudizio di piena attendibilità, malgrado le successive ritrattazioni, delle iniziali dichiarazioni del IL e delle individuazioni operate dall'AS e dallo OD e ciò senza trascurare ne' le difformi considerazioni del primo giudice ne' gli elementi prospettati dalle difese con riferimento all'alibi avanzato dal PE, in ordine al quale si evidenzia nella sentenza impugnata come vi siano contraddizioni tra gli stessi testi indicati per sostenerlo, all'esito negativo dell'esame "stub" cui è stato sottoposto lo stesso PE, non ritenuto significativo per il ritardo con cui è stato compiuto, alla zoppia da cui è affetto il NO, ritenuta sulla base anche delle osservazioni del perito nominato in primo grado non tale da impedirgli i movimenti nell'azione ai danni del MA e del IL e da dovere essere necessariamente notata da chi non fosse tecnicamente esperto, ed alle diversità ravvisabili nelle descrizioni delle autovetture usate dagli autori dei due episodi criminosi, ritenute marginali e spiegabili con le condizioni di illuminazione dei luoghi.
Quanto poi all'affermazione della Corte di assise di appello secondo cui la mancata individuazione di una precisa causale non può essere giudicata pregiudizievole per l'ipotesi accusatoria quando la responsabilità degli imputati risulti, come si è ritenuto nel caso di specie, da prove certe di carattere non indiziario, si pone del tutto in linea con la costante giurisprudenza di questa Corte. Non determina infine, come vorrebbe la difesa, illogicità della pronuncia di condanna del NO per l'episodio in danno del MA e del IL il fatto che lo stesso sia stato assolto dalla imputazione di concorso nella rapina ai danni dell'AS e dello OD, essendo il giudice di secondo grado pervenuto a questa soluzione liberatoria non già per il riconoscimento di una positiva prova di innocenza del prevenuto che comportasse la sua estraneità agli avvenimenti della sera del 14.7.92 ma per la ritenuta insufficienza degli specifici elementi acquisiti a dimostrare che fosse ancora presente, e non fosse stato sostituito da altra persona, nella fase terminale.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento in solido delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 20 aprile 1999.
Depositato in Cancelleria il 24 giugno 1999