Cass. pen., sez. I, sentenza 20/04/1999, n. 8219
CASS
Sentenza 20 aprile 1999

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Il verbale previsto dall'art. 357, comma 2, c.p.p. (documentazione dell'attività di polizia giudiziaria) si distingue dalla semplice annotazione di cui al precedente comma 1 essenzialmente per la contiguità spazio temporale fra quanto è oggetto di documentazione e l'attività di formazione della documentazione stessa, la cui certa provenienza dal pubblico ufficiale abilitato che ne figura autore deve risultare da lui attestata mediante apposita sottoscrizione. Non ha invece decisivo rilievo il rispetto delle forme e modalità prescritte dalla legge per la redazione del verbale, la cui eventuale inosservanza non altera la natura del documento ne' dà luogo a nullità, salvo che nelle ipotesi previste dall'art.142 c.p.p.(incertezza assoluta sulle persone intervenute o mancata sottoscrizione del pubblico ufficiale) (Nella specie, in applicazione di tali principi, la S.C. ha escluso che dovesse qualificarsi come mera annotazione e non invece come verbale, utilizzabile quindi ai fini delle contestazioni previste dall'art.500 c.p.p., l'atto con il quale la polizia giudiziaria aveva raccolto le dichiarazioni rese dopo il ricovero in ospedale dalla persona offesa, la cui mancata sottoscrizione,peraltro, era stata giustificata con le precarie condizioni in cui detta persona, al momento, si trovava).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 20/04/1999, n. 8219
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 8219
    Data del deposito : 20 aprile 1999

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