Sentenza 6 maggio 2010
Massime • 1
L'accertamento del reato di esercizio di giuochi d'azzardo richiede non solo la prova dell'effettiva esistenza di mezzi atti ad esercitarlo, ma, da un lato, la prova dell'effettivo svolgimento di un gioco e, dall'altro, ove si tratti di apparecchi automatici da gioco di natura aleatoria, la prova dell'effettivo utilizzo dell'apparecchio per fini di lucro, non essendo sufficiente, in tale ultimo caso, accertare che lo stesso sia "potenzialmente" utilizzabile per l'esercizio del gioco d'azzardo. (Nella specie la Corte ha annullato con rinvio la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 718 cod. pen., relativa ad un distributore automatico di "chewing-gum" modello DAC-Engeneering, ritenuto apparecchio elettronico di genere proibito perchè assimilabile a "videopoker" in assenza dei dovuti accertamenti).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 06/05/2010, n. 21639 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21639 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LUPO Ernesto - Presidente - del 06/05/2010
Dott. CORDOVA Agostino - Consigliere - SENTENZA
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere - N. 920
Dott. MARINI Luigi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - N. 10395/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
QU DR MB, n. a Maratea il 23.6.1963;
avverso la sentenza in data 18.9.2009 della Corte di Appello di Potenza, con la quale, in parziale riforma di quella del Tribunale di Lagonegro in data 27.6.2008, venne condannato alla pena di mesi tre di arresto ed Euro 300,00 di ammenda, quale colpevole del reato: a) di cui agli artt. 718 e 719 c.p., n.
2. Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Alfredo Maria Lombardi;
Udito il P.M., in persona del Sost. Procuratore Generale Dott. PASSACANTANDO Guglielmo, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Potenza ha confermato la pronuncia di colpevolezza di QU DR MB in ordine al reato: a) di cui agli artt. 718 e 719 c.p., n. 2, a lui ascritto perché, in qualità di gestore dell'esercizio pubblico denominato "Bar QU", teneva presso il predetto esercizio un congegno elettronico di genere proibito (distributore automatico di chewing-gum modello DAC-Engeneering), avente le caratteristiche del gioco d'azzardo.
La Corte territoriale ha, invece, assolto l'QU dall'imputazione di cui al R.D. n. 733 del 1931, art. 110 (capo b) perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. In ordine al reato di cui al capo a) la sentenza ha affermato che nella specie sussistono i requisiti per configurare la fattispecie del gioco d'azzardo, in quanto il gioco consentito dall'apparecchio aveva natura aleatoria, presentando insita la scommessa;
che doveva ritenersi altresì sussistente il fine di lucro, essendo stato accertato che l'apparecchio veniva attivato con monete di valore fino a 2 Euro e consentiva il prolungamento della partita o l'accumulo di punti per un valore superiore a quello del costo della partita ed, in particolare, vincite fino a 200,00 Euro.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato, che la denuncia per violazione di legge e vizi della motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo mezzo di annullamento il ricorrente denuncia violazione di legge e carenza di motivazione in ordine all'accertamento della sua responsabilità personale.
Si deduce, in sintesi, che l'QU è stato ritenuto colpevole del reato ascrittogli in base al rilievo che lo stesso era presente nel bar allorché vi è stato il sopraluogo dei verbalizzanti, senza che sia stato effettuato alcun accertamento in ordine alla sua qualità di gestore dell'esercizio pubblico.
Con il secondo mezzo di annullamento si denuncia violazione di legge e vizi di motivazione in ordine all'accertamento degli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 718 c.p.. Si deduce, in sintesi, che i giudici di merito non potevano ritenere sussistente il fine di lucro sulla base del mero accertamento relativo alle modalità di funzionamento dell'apparecchio automatico da gioco ed, in particolare, senza che fosse stato accertato in concreto che l'apparecchio veniva utilizzato per il gioco d'azzardo, essendo emerso dalle verifiche eseguite solo il fatto che, in caso di vincita, lo stesso consentiva un accumulo di partite fino ad un massimo di duecento punti e non vincite in danaro fino a duecento Euro. Il ricorso è fondato nei limiti che di seguito vengono precisati. Il primo mezzo di annullamento è manifestamente infondato.
La motivazione con la quale la sentenza impugnata ha rigettato il corrispondente motivo di gravame è fondata su argomentazioni assolutamente esaustive ed immuni da vizi logici, avendo i giudici di merito valorizzato sul punto gli accertamenti eseguiti dagli organi di polizia giudiziaria all'atto dell'accesso nel bar gestito dall'imputato ed il comportamento dello stesso QU in tale occasione.
La censura del ricorrente sul punto, pertanto, si esaurisce in una contestazione di natura meramente fattuale.
È, invece, fondato per quanto di ragione il secondo mezzo di annullamento. Va in primo luogo osservato che la fattispecie di cui all'art. 718 c.p., è integrata dalla effettiva "tenuta" di un gioco d'azzardo.
Ai fini dell'accertamento del reato, pertanto, non è sufficiente la prova dell'esistenza di mezzi atti ad esercitare il gioco d'azzardo, ma occorre anche la prova, eventualmente desunta da elementi indiziali, che vi sia stato il gioco.
Occorre inoltre la prova, allorché si tratti di apparecchi automatici da gioco di natura aleatoria, dell'effettivo utilizzo dell'apparecchio per fini di lucro, non essendo sufficiente l'accertamento della potenziale utilizzabilità dello stesso per l'esercizio del gioco d'azzardo.
È stato già affermato sul punto da questa Suprema Corte che "in tema di gioco d'azzardo, il fine di lucro non può essere ritenuto esistente solo perché l'apparecchio automatico riproduca un gioco vietato, ma deve essere valutato considerando anche l'entità della posta, la durata delle partite, la possibile ripetizione di queste ed il tipo di premi erogabili, in denaro o in natura." (sez. 3^, 19.2.2008 n. 9988, Balducci ed altri, RV 239073; sez. 3^, 23.11.2006 n. 41621). Orbene, la sentenza impugnata ha affermato l'esistenza di un gioco d'azzardo ed in particolare del fine di lucro in base all'esclusivo accertamento delle caratteristiche e modalità di funzionamento dell'apparecchio di cui si tratta, mentre non è stato accertato che lo stesso venisse impiegato effettivamente per fini di lucro e, cioè, mediante la corresponsione di somme di danaro o di altre utilità economicamente apprezzabili in cambio delle partite vinte dagli eventuali giocatori. La mera appartenenza dell'apparecchio alla tipologia dei videopoker non è quindi di per sè sola sufficiente a provare anche il reato di giuoco d'azzardo, ove non siano stati acquisiti elementi atti a dimostrare l'effettivo impiego dell'apparecchio in modo da consentire al giocatore in concreto di perseguire il fine di lucro previsto dalla fattispecie di cui all'art. 718 c.p.. La sentenza impugnata, pertanto, deve essere annullata con rinvio per un nuovo giudizio che tenga conto degli enunciati principi di diritto.
P.Q.M.
La Corte annulla la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Salerno.
Così deciso in Roma, nella Pubblica udienza, il 6 maggio 2010. Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2010