Sentenza 26 febbraio 1999
Massime • 1
Nel caso in cui, in qualsiasi grado del giudizio, intervenga sentenza dichiarativa di improcedibilità perché l'azione penale non doveva essere iniziata, il giudice non può dichiarare la falsità di atti e documenti; invero, da un lato, la improcedibilità dell'azione penale non autorizza alcun accertamento, sia pur parziale, del fatto, dall'altro, poiché la sentenza di proscioglimento per mancanza di condizione di procedibilità, non impedisce l'esercizio in futuro dell'azione penale per il medesimo fatto e contro la medesima persona (se, successivamente, la condizione si verifica), ogni sia pur limitata decisione sarebbe pregiudizievole proprio per l'ulteriore, eventuale esercizio dell'azione penale. (Fattispecie relativa a falso in cambiale, dichiarato improcedibile in fase di appello per tardività della querela, con contestuale dichiarazione, da parte del giudice di secondo grado, della falsità della firma di emissione apposta sul titolo. La Cassazione, enunciando il principio sopra riportato, ha annullato senza rinvio).
Commentario • 1
- 1. Aggravanti contestate strumentalmente, abuso del processo? (Cass. 27181/24)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 19 luglio 2024
In un processo di parti non può escludersi che, in linea ipotetica, anche il P.M. possa dare corso ad un abuso del processo. Non è consentito al P.M. di contestare una circostanza aggravante al solo fine di superare la preclusione alla revoca della sentenza di non luogo a procedere derivante dalla avvenuta estinzione del reato. Non si tratta di mettere in discussione il diritto-dovere del P.M. di modificare l'imputazione secondo la previsione dell'art. 517 cod. proc. pen., né, a maggior "ragione, le prerogative, di rilievo costituzionale, dell'Organo di Accusa, il cui esercizio pacificamente non necessita di previa autorizzazione del giudice, ma di verificare se nel caso di specie si sia …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 26/02/1999, n. 4403 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4403 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.
Dott. Giuseppe V. PANDOLFO Presidente
1. Dott. Alfonso MALINCONICO Consigliere
2. " Pasquale PERRONE "
3. " Pierfrancesco MARINI "
4. " Mario ROTELLA "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da TA OM, n. Pompisi il 30.4.1925 avverso sentenza 22.5.98 C.A. NAPOLI Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. M. ROTELLA udito il Pubblico Ministero nella persona del S.P.G. dr. V. MARTUSCIELLO che ha concluso per il rigetto udito il difensore Avv. F. FORGIONE, che ha chiesto l'accoglimento
-ritenuto-
1 - OL OM è stato condannato con attenuanti generiche a m.8 reclusione dal pretore di Benevento - Solopaca per falso in una cambiale in data 10.2.93, di L. 8.973.000, a firma apparente di Fasulo Ulderico.
Il giudice di appello, accogliendo il suo primo motivo, dichiara non doversi procedere per tardività della querela e, a norma dell'art. 537 CPP, la nullità della sottoscrizione della cambiale, mandando al cancelliere per l'annotazione sul titolo. Sul punto, in motivazione, dopo aver rilevato la mancanza di condizione di procedibilità, ritiene, a fronte della richiesta di rinnovo di perizia, che il c.t. del p.m., udito senza opposizione in 1^ grado, aveva dichiarato ed attestato che la firma apposta sul titolo in atti è apocrifa.
Il ricorso denuncia, in sostanza, violazione di legge in relazione alla pronuncia ex art. 537/4 CPP, significando in particolare che con l'appello era stato chiesto anche il rinnovo della perizia tecnografica, perché la consulenza era stata svolta senza comparazioni adeguate con scritture del sottoscrittore apparente. E chiede annullamento con rinvio.
2 - Il ricorso è fondato. L'art. 537/1 CPP prevede che la falsità di un atto o documento, accertata con sentenza di condanna, è dichiarata nel dispositivo (e, in caso di omissione, è possibile ottenere, ex art. 675, la dichiarazione dai giudice dell'esecuzione). Il 4^ comma stabilisce che le disposizioni dell'articolo si applicano anche nel caso di sentenza di proscioglimento (art. 529 - 532). Se, pertanto, il giudice deve prosciogliere l'imputato, e allo stato è certa la falsità dell'atto, la deve dichiarare, e perciò anche in appello se, pronunciata sentenza di condanna in 1^ grado, non ritenga necessarie ulteriori acquisizioni (art. 603) al riguardo. La sentenza impugnata è ispirata a questa lettura del codice, ma erroneamente nel caso, perché il proscioglimento è dovuto a mancanza di querela.
La dichiarazione di falsità di un atto o documento, estesa dall'art. 537/4 CPP al caso di sentenza di proscioglimento, presuppone sia l'accertamento di sussistenza del fatto (falso), sia che il giudice debba dichiarare che l'imputato non l'abbia commesso o che esso non costituisce reato o il reato è estinto, ma non che debba dichiarare di non doversi procedere, perché l'azione penale non doveva essere iniziata (art. 529 CPP), come quando manchi querela (falso in scrittura privata). Difatti l'assenza di condizione di procedibilità è ostativa allo stesso esercizio dell'azione penale, che solo autorizza pronuncia di accertamento sia pure parziale del fatto (per es.: decisione ai soli effetti civili, in caso di estinzione del reato ex art. 578). Pertanto se il giudice di qualsiasi grado, anche in caso di impugnazione di sentenza di condanna, rileva che l'azione penale è stata erroneamente esercitata, deve dichiarare solo l'improcedibilità, perché ogni ulteriore decisione sarebbe suscettibile di irrevocabilità (art. 649) e pregiudizievole per lo stesso ulteriore esercizio dell'azione penale, previsto dall'art. 345 CPP. Questo dispone che, in caso di rilevata mancanza di condizione del procedere, la sentenza di proscioglimento, anche se non più soggetta ad impugnazione, non impedisce l'esercizio dell'azione penale per il medesimo fatto e contro la medesima persona se, in seguito, la condizione si verifica. A riprova dell'abnormità, implicata dalla dichiarazione di falsità della cambiale in caso di dichiarazione di n.d.p. per mancanza di querela, nella specie si rileva che con l'appello era stata in subordine formulata richiesta di rinnovazione del dibattimento, proprio per accertare peritalmente la sussistenza del falso. Non si vede come il giudice abbia potuto ritenersi autorizzato a motivarne il rigetto, implicitamente ex art. 603 CPP, una volta escluso preliminarmente di poter decidere nel merito.
P.Q.M.
annulla senza rinvio l'impugnata sentenza, limitatamente alla dichiarazione di nullità della sottoscrizione della cambiale. Così deciso in Roma, il 26 febbraio 1999.
Depositato in Cancelleria il 8 aprile 1999