Sentenza 24 novembre 2010
Massime • 1
È causa di nullità assoluta la mancata citazione per il giudizio di rinvio degli imputati che possono giovarsi dell'effetto estensivo dell'annullamento della sentenza di condanna.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 24/11/2010, n. 45576 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45576 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 24/11/2010
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - SENTENZA
Dott. BONITO Francesco - rel. Consigliere - N. 990
Dott. BARBARISI Maurizio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 14615/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) IO OL N. IL *01/04/1978*;
2) DA NZ N. IL *26/04/1979*;
3) IG RA DETTO \LELLO\ N. IL *16/11/1975*;
4) LO AR N. IL *02/11/1980*;
avverso la sentenza n. 8715/2009 CORTE APPELLO di NAPOLI, del 06/11/2009;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 24/11/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA SILVIO BONITO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. BAGLIONE Tindari che ha concluso per la inammissibilità del ricorso di TA CO e per l'annullamento con rinvio dei ricorsi di EL, O\ e PA.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con sentenza deliberata il di 8 giugno 2007 la Corte di Appello di Napoli, confermando la decisione assunta in prime cure dal GUP del locale Tribunale, condannava, per quanto di interesse nel presente processo, NC AR, \N RA, FI EL e AR RU perché responsabili, in concorso tra loro e con altri non ricorrenti, del delitto di tentata estorsione pluriaggravata in danno dei coniugi \C IO e AB IN, del delitto, ad eccezione, per tale ultima ipotesi, di LL GL ritenuto estraneo alla relativa condotta, di sequestro di persona in danno di \C IO e di porto abusivo di armi da sparo aggravato a mente della L. n. 203 del 1991, art. 7 reati, questi ultimi, anch'essi commessi dagli imputati in concorso tra loro e con altri non ricorrenti.
Gli accadimenti di causa, che giova comunque rapidamente sintetizzare a miglior comprensione dei profili processuali attualmente sottoposti alla Corte, risalgono ad epoca a cavallo del *2004 e del 2005*, epoca in cui tale \G @O decise, dapprima, di comperare un'autovettura Lancia Y presso la concessionaria Piaggio gestita dalle suddette parti lese, e poi, negato il finanziamento all'acquisto, di acquisire l'autovettura gratuitamente, a tal fine minacciando pesantemente i titolari della concessionaria. Il *7 marzo 2005*, in particolare il NO, all'esito di insistite intimidazioni verbali da parte di LL GL, veniva prelevato da NC LI, lo stesso \G @O e \N RA e condotto al cospetto di EN @O, ove veniva ultimativamente minacciato, anche con la presenza di coimputato armato, di consegnare l'autovettura senza pagamento di alcun prezzo, pena gravi ritorsioni.
Per tale episodio i ricorrenti TA\, EL e \L EN sono stati condannati per concorso (anche con altri) in sequestro di persona e porto d'arma abusivo e FI EL per il solo reato di sequestro di persona.
Il 16 marzo 2005, inoltre, \N RA insieme a OR EN e con l'intervento successivo del EL ed altri due coimputati non ricorrenti, si era presentato presso la concessionaria delle pp.ll. per pretendere, insieme agli altri, la consegna dell'autovettura e minacciando di "spaccare tutto", venendo, in tale occasione, arrestati.
1.2 La sentenza della Corte distrettuale napoletana veniva impugnata per Cassazione, tra gli altri, da NC LI, TA CO e LL GL ed il giudice di legittimità, con sentenza del di 8 aprile 2009, l'annullava nei confronti di TA CO e TI GA limitatamente alla incompatibilità dell'aggravante ex art. 628 c.p., comma 3, n. 1 con l'aggravante di cui all'art. 112 c.p., n. 1, che escludeva con effetto estensivo nei confronti degli altri imputati ricorrenti e di quelli non ricorrenti, con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Napoli, dichiarando inammissibili i ricorsi nel resto, per quanto di interesse nel presente processo.
1.3 Pronunciandosi quindi in sede di rinvio, la Corte territoriale, in data 6 novembre 2009, procedeva alla rideterminazione della pena in riferimento al delitto di estorsione pluriaggravata di cui al capo A) della rubrica escludendo dal calcolo della sanzione l'aumento applicato all'esito delle precedenti istanze di merito per il riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 112 c.p., n.
1 - come innanzi detto, cassato dalla Corte di legittimità - e ciò faceva nei confronti di TA CO, quale ricorrente sul punto, vittorioso davanti alla Suprema Corte ed, ai sensi dell'art. 587 c.p.p., nei confronti, tra gli altri, di LI NZ,
FI EL e \L EN.
2. Si dolgono della sintetizzata decisione TA CO, LI NZ, FI EL e \L EN, assistiti dai rispettivi difensori di fiducia, denunciando tutti la violazione di norme processuali stabilite a pena di nullità.
2.1 Il TA\, in particolare, lamenta la violazione dell'art.178 c.p.p., comma 1, lett. c), artt. 179, 598 e 601 c.p.p., sul rilievo che non avrebbe egli ricevuto avviso dell'udienza fissata davanti al giudice di appello per il 6.11.2009.
2.2 EL, O\ e PA, da parte loro, con il comune difensore, denunciano invece il mancato rispetto dell'art. 627 c.p.p., comma 5 che assicura, come è noto, il rispetto del contraddittorio in favore dei non ricorrenti che possono giovarsi dell'annullamento pronunciato, per motivi non strettamente personali, in favore dei ricorrenti per cassazione. Tanto premesso denuncia la difesa ricorrente la mancata citazione in giudizio in occasione del processo di rinvio dei suddetti ricorrenti ed, a cagione di tale omissione, la nullità assoluta della sentenza impugnata per inosservanza delle disposizioni concernenti l'intervento degli imputati a mente dell'art. 178 c.p.p., lett. c), sentenza della quale si insta per l'annullamento.
3. Il ricorso del TA\ è manifestamente infondato.
3.1 Il decreto di citazione a giudizio, per l'udienza del 6 novembre 2009 davanti alla Corte di Appello di Napoli relativo alla fase processuale determinata dall'annullamento con rinvio del giudice di legittimità, risulta infatti notificata all'appellante il 14 ottobre 2009 a mezzo posta con ritiro del plico non recapitato presso l'abitazione e con conseguenti avvisi di rito.
Consegue da ciò la palese infondatezza della doglianza processuale affidata al ricorso di legittimità.
3.2 È viceversa fondata l'impugnazione proposta dagli altri ricorrenti.
Il giudice di rinvio ha esplicitamente richiamato la norma processuale, l'art. 627 c.p.p., comma 5, in forza della quale ai non ricorrenti ed ai ricorrenti per cassazione, in favore dei quali sia stato dichiarato l'effetto estensivo dell'annullamento pronunciato per motivi non personali, è assicurato il diritto al contraddittorio nel giudizio di rinvio.
Nella fattispecie tale norma (giova ribadirlo, l'art. 627 c.p.p., comma 5) risulta palesemente violata, dappoiché nessuno dei ricorrenti a favore dei quali operava l'annullamento della Corte che aveva escluso la compatibilità della contestuale ricorrenza dell'aggravante di cui all'art. 628 c.p., comma 3, n. 1 con quella di cui all'art. 112 c.p., n. 1, sul rilievo che la prima ha natura di regola speciale rispetto a quella generale, ricorrenti in favore dei quali la Corte distrettuale ha provveduto alla rideterminazione della pena in ossequio al principio di diritto affermato superiormente, è stato citato a giudizio ed ha avuto, pertanto, la possibilità di assistere al processo e di esperire in esso le ritenute difese. Tanto integra, senza incertezza, grave violazione dei diritti difensivi, sanzionata a pena di nullità assoluta dal combinato disposto dell'art. 178 c.p.p., lett. c) e art. 179 c.p.p., comma 1. 4. La sentenza va per questo annullata senza rinvio con la trasmissione degli atti alla Corte territoriale affinché, nel rispetto delle richiamate regole processuali, assicuri l'ulteriore corso del giudizio.
P.Q.M.
la Corte annulla la sentenza impugnata nei confronti di LI NZ, FI RA e \L EN e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Napoli. Dichiara inammissibile il ricorso di TA CO e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro 1000,00 alla Cassa per le ammende. Così deciso in Roma, il 24 novembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2010