Sentenza 3 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/04/2001, n. 4912 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4912 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2001 |
Testo completo
Aula A 74912/0 1 REPUBBLI In nome del popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Sezione Lavoro Composta dai Magistrati: -R.G.N.2886/98 -Cron. 10493 Dott. Ettore Mercurio Presidente M Erminio Ravagnani Consigliere -Rep. " Bruno Battimiello 2 Rel. -Ud. 18.1.2001 " Florindo Minichiello -Oggetto: 14 Gabriella Coletti - Lavoro ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso n° 10320/98 proposto da LE GI, elett.te dom.ta in Roma alla via Bruxelles n. 20 presso l'avv. Giovanni Patrizi che unitamente all'avv. Enrico Dante la rappresenta e difende in virtù di procura speciale a margine del ricorso ricorrente
contro
-ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE INPS, in perso- na del Presidente legale rapp.te p.t., rappresentato e dife- so, giusta procura speciale in calce alla copia notificata del ricorso, dagli avv.ti. Carlo De Angelis, Gianfranco Bar- 227 1 baria e Gabriella Pescosolido, con domicilio eletto in Roma in via della Frezza n. 17 presso l'Avvocatura centrale dell'Istituto resistente con sola procura per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Terni n° 248/97 in data 20 ottobre/22 novembre 1997 (R.G. 368/97). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18 gennaio 2001 dal cons. dott. Bruno Battimiello;
udito l'avv. Carlo De Angelis;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Pietro Abbritti, che ha concluso per il rigetto del ri- corso. Svolgimento del processo ' Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Terni, respingendo l'appello, ha confermato la sentenza del Pretore del luogo n. 446 del 5 marzo 1996 con la quale era stata re- spinta la domanda proposta da AL GI per ottenere la conservazione del trattamento minimo sulla pensione diretta e la determinazione della pensione di reversibilità nella misu- ra del 60% del minimo integrato. Premesso il richiamo al terzo comma dell'art. 6 della legge n. 638 del 1983 (di conversione del d.l. n. 463 del 1983), e rilevato in fatto che la pensione integrata al trattamento minimo di cui beneficia la AL è quella di reversibilità, liquidata con più di 781 contributi a decorrere dal 1989, 2 mentre quella diretta, decorrente dal 1976, stata riportata a calcolo con conseguente revoca del trattamento di integra- zione al minimo, il Tribunale ha ritenuto pienamente rispon- dente a legge tale operazione, in base al principio secondo il quale il pensionato che fruisce della pensione diretta in- tegrata al minimo, divenuto titolare successivamente al 30 settembre 1983 di una seconda pensione, gode del trattamento di integrazione su quest'ultima, individuata secondo i crite- ri dettati dal citato comma terzo dell'art. 6 L. n. 638/1983, con la conseguente riduzione della prima in ragione dell'effettivo ammontare dei contributi, attesa l'infondatezza della tesi dell'inapplicabilità della disposi- zione predetta in quanto tacitamente abrogata dalla legge 15 aprile 1985 n. 140. Avverso questa decisione AL GI ricorre per cassa- zione, formulando un unico motivo di impugnazione, illustrato anche da memoria. L'INPS si è costituito con sola procura ai difensori. Motivi della decisione Con l'unico motivo, denunciando violazione dell'art. 6, terzo del d.l. 12 settembre 1983 n. 463, convertito con mo- comma, dificazioni dalla legge 11 novembre 1983 n. 638, in riferi- mento alla legge 15 aprile 1985 n. 140 (art. 360 n. 3 cod. proc. civ.), la ricorrente critica l'impugnata sentenza per non avere il Tribunale considerato che la legge n. 140/1985, 3 abrogato la disposizione secondo la quale l'integrazione va applicata sulla pensione di reversibilità quando questa risulti liquidata sulla base di oltre 780 con- tributi settimanali. Il ricorso è infondato. Occupandosi della medesima questione, questa Corte, con sentenza n. 7840 del 10 agosto 1998, ha os- servato che l'incompatibilità tra le nuove disposizioni e quelle precedenti che integra una delle due ipotesi di - abrogazione tacita ai sensi dell'art. 15 delle disposizioni della legge in generale si verifica solo quando fra le leg- - gi considerate vi sia una contraddizione tale da renderne im- contemporanea applicazione, cosicchèpossibile la dall'applicazione ed osservanza della nuova legge debbano inevitabilmente derivare la disapplicazione e/o l'inosservanza dell'altra, escludendo che tale situazione sia ravvisabile nell'ipotesi in cui la nuova legge abbia determi- nato solo il venir meno della “ratio" della legge precedente, senza tuttavia dettare una nuova disciplina della materia re- : golata dalla legge anteriore. La Corte ha quindi ritenuto che l'art. 6, terzo comma, ultimo periodo, del d.l. n. 463/1983 (conv. in legge n. 638/1983) in base al quale, nel caso di - titolarità di pensione diretta e di pensione ai superstiti entrambe inferiori al trattamento minimo e a carico della me- desima gestione, l'integrazione al minimo deve essere operata sulla pensione corrisposta in virtù di almeno 781 contributi settimanali (in deroga alla regola generale che privilegia la pensione diretta, secondo il criterio del maggior beneficio economico del percipiente) non sia stato tacitamente abro- - gato per effetto dell'art. 4, ottavo comma, della legge n. 140 del 1985, la quale ha espressamente abrogato la discipli- na dei commi terzo e quarto dell'art. 14 quater del d.l. 30 dicembre 1979 n. 663 (conv. in legge 29 febbraio 1980 n. 33) concernente il cosiddetto "superminimo per i settecentottan- tunisti”, la cui salvaguardia costituiva la “ratio" origina- ria del criterio di scelta dettato dall'art. 6 citato. -Tale principio sostenuto anche dalla considerazione che, secondo quanto affermato nella sentenza della Corte Costitu- zionale n. 18 del 1998, alla quale ci si riporta anche per disattendere le considerazioni svolte in memoria dalla ricor- rente, detto criterio di scelta non limita alcuna posizione soggettiva garantita dall'ordinamento a livello costituziona- le o legislativo in genere è stato ribadito da successive pronunce (v. Cass. 16 ottobre 1998 n. 10276, 2 febbraio 1999 n. 871, 14 agosto 1999 n. 8647) ed è condiviso anche dal Col- legio, che non ravvisa valide ragioni per discostarsene. Ne consegue il rigetto del ricorso, con esonero della parte ricorrente dalle spese del giudizio, stante il dettato dell'art. 152, disp. att., cod. proc. civ.
P.Q.M.
5 La Corte rigetta il di cassazione. Così deciso in Roma, Il Presidente ricorso. Nulla per le spese del giudizio il 18 gennaio 2001. - Il Consigliere estensore kuno Battravelo Phill IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria oggi 3 APR. 2001, T IL CANCELLIERE R O C O D I T R I T O A S E N I S I E L ' R D L A T . 1 0 R E R S O , A S P E G I T E D N S A , S O G I A S T A E M S T B O L I N T P D I O D E D A I O A L , E S